Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29507
1. Premessa la descrizione della selezione concorsuale di cui si controverte, parte ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe, deducendo: 1) Nullità della prova scritta per violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità. Sviamento. La lettura della traccia della prova pratica evidenzia che non si tratta di un caso meramente teorico, bensì ispirato a tre cause, di durata trentennale, trattate dall’Avvocatura generale di Roma, e recentemente conclusosi in seguito a sentenza di rinvio della Corte di Cassazione. Pertanto, a dire del ricorrente, i procuratori dello Stato presso l’Avvocatura di Roma, potevano già essere a conoscenza dell’esistenza del contenzioso in questione ed essere avvantaggiati nella redazione dell’atto. 2) Nullità della valutazione del ricorrente per violazione dell’art. 97 Cost., art. 3 l. n. 241/90, mancanza di motivazione, contraddittorietà della motivazione. Parte ricorrente ritiene altresì insufficiente il mero punteggio numerico con il quale sono state valutate le prove scritte, soprattutto in considerazione del fatto che, a suo dire, si è registrata una sorta di “spaccatura” tra i Commissari sul giudizio da attribuire agli elaborati. Ad ogni buon conto, la Commissione avrebbe dovuto adottare un criterio di giudizio più largo e meno rigoroso relativamente alla quarta prova, essendo stati forniti pochi elementi per la redazione dell’atto....
LaPrevidenza.it, 03/08/2010
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