N. 29507/2010 REG.SEN.
N. 01243/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2006, proposto da: Alberto Rosario Giovanni D.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Giuffrida, Anna Claudia Salluzzo, Caterina Chiarenza, con domicilio eletto presso Anna Claudia Salluzzo in Roma, via Pippo Tamburri, 1/C;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio exlege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Maimone Domenico, n.c.;
per l’annullamento
• della quarta prova (pratica) del concorso a n. 7 posti di avvocato dello stato, bandito con avviso del 18.2.2004;
• nonché, in via subordinata, per l’annullamento della valutazione delle prove scritte del ricorrente e del provvedimento (non notificato) di non ammissione alle prove orali dello stesso concorso e per l’annullamento della valutazione delle prove scritte e dei provvedimenti di ammissione dei concorrenti n. 7 e n. 34 (di cui non si conosce il nominativo perché non comunicato dall’Avvocatura dello Stato, nonostante esplicita istanza), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 26 maggio 2010 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premessa la descrizione della selezione concorsuale di cui si controverte, parte ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe, deducendo:
1) Nullità della prova scritta per violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità. Sviamento.
La lettura della traccia della prova pratica evidenzia che non si tratta di un caso meramente teorico, bensì ispirato a tre cause, di durata trentennale, trattate dall’Avvocatura generale di Roma, e recentemente conclusosi in seguito a sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.
Pertanto, a dire del ricorrente, i procuratori dello Stato presso l’Avvocatura di Roma, potevano già essere a conoscenza dell’esistenza del contenzioso in questione ed essere avvantaggiati nella redazione dell’atto.
2) Nullità della valutazione del ricorrente per violazione dell’art. 97 Cost., art. 3 l. n. 241/90, mancanza di motivazione, contraddittorietà della motivazione.
Parte ricorrente ritiene altresì insufficiente il mero punteggio numerico con il quale sono state valutate le prove scritte, soprattutto in considerazione del fatto che, a suo dire, si è registrata una sorta di “spaccatura” tra i Commissari sul giudizio da attribuire agli elaborati.
Ad ogni buon conto, la Commissione avrebbe dovuto adottare un criterio di giudizio più largo e meno rigoroso relativamente alla quarta prova, essendo stati forniti pochi elementi per la redazione dell’atto.
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Manifesta irragionevolezza e illogicità dei minori punteggi attribuiti al ricorrente.
Dall’esame degli elaborati degli altri ricorrenti emergono incongruenze che dovevano portare alla loro esclusione (in particolare, candidati nn. 7 e 34).
Rispetto a costoro, meglio graduati, il ricorrente ha affrontato più approfonditamente talune questioni, dagli stessi, invero, totalmente omesse .
Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando memoria.
Con ordinanza n. 1127 del 22 febbraio 2006 è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 26 maggio 2010.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1 Osserva in primo luogo il Collegio che, relativamente alla traccia della prova pratica proposta ai candidati, le argomentazioni del ricorrente circa un indebito vantaggio di cui avrebbero usufruito i candidati in servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato, si riducono, a ben vedere, a mere illazioni.
Al riguardo, l’Avvocatura dello Stato ha fatto presente che, non solo, presso l’Avvocatura medesima, viene incardinato, annualmente, un numero rilevantissimo di affari (il che rende la possibilità teorica di conoscenza diretta della controversia priva di significativi elementi di concretezza), ma, soprattutto, che detta controversia, alla quale è liberamente ispirata la prova pratica, è stata seguita esclusivamente prima dal vice avvocato generale Ivo Braguglia, e poi dal vice avvocato generale Franco Favara.
A ciò deve soggiungersi che, data la particolarità, anche tecnica della controversia, è presumibile che essa abbia avuto ampio risalto nelle riviste scientifiche, di talché, anche un candidato mediamente avveduto avrebbe ben potuto esserne a conoscenza, semplicemente attraverso l’accurato studio dei precedenti.
2.2 Relativamente alla censura con cui si contesta l’insufficienza del mero punteggio numerico, va richiamata l’incontrastata giurisprudenza secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, rispetto alla quale l’esposizione di ulteriori elementi si tradurrebbe in un’inutile duplicazione (ex pluribus, Consiglio Stato , sez. IV, 05 febbraio 2010 , n. 548).
Nel caso in esame, inoltre, come documentato dall’Avvocatura dello Stato, e a differenza di quanto assunto dal ricorrente, la Commissione si è comunque dotata di una griglia di criteri di valutazione (verbale n. 1 dell’11.4.2005) a cui attenersi nella correzione degli elaborati, consistenti 1) nella correttezza e proprietà del linguaggio e dell’esposizione; 2) nella conoscenza dell’argomento e completezza della trattazione; 3) nella capacità di individuare e trattare le questioni e di inquadrarle nel sistema normativo ed eventualmente nel contesto economico; 4) nella capacità di svolgimento coerente e sistematico di argomenti difensivi ed incisività dialettica con particolare riferimento all’atto defensionale.
Non vi è poi evidenza alcuna della pretesa “spaccatura”, che, a dire del ricorrente, si sarebbe registrata tra i giudizi espressi dai singoli commissari.
Nella prova pratica, in particolare, egli ha riportato punti 6 e 2/5, di talché, disponendo i cinque commissari di 10 punti ciascuno, deve ritenersi che i voti dagli stessi attribuiti oscillino tra 6 e 7, con un differenziale che, con tutta evidenza, non può ritenersi sintomatico di vedute così marcatamente difformi da integrare il vizio di legittimità evocato.
3. Del pari non condivisibile risulta poi la terza censura, imperniata sul raffronto con le prove dei candidati nn. 7 e 34.
Al riguardo, come già sottolineato in sede cautelare, parte ricorrente non ha punto condotto una disamina complessiva degli elaborati posti a raffronto, ma si è limitata ad estrapolare singoli passaggi argomentativi, avulsi dal contesto, al fine di dimostrare la disomogeneità del metro di valutazione utilizzato dalla Commissione.
Più in generale, vi è da dire che, secondo quanto più volte rilevato da questa stessa Sezione, il riferimento a singoli elementi estrapolati dalle prove di altri candidati, non è sufficiente ad indurre un vizio di valutazione, sia in quanto la valutazione di un elaborato concorsuale è il frutto di una disamina che deve essere effettuata avendo riguardo all’intero contenuto della prova, sia perché siffatta censura potrebbe refluire, in realtà, in un vizio di illegittimità della valutazione dell’altro candidato posto a raffronto (cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenze n. 3145 del 26 marzo 2009 e 4487 del 4 maggio 2009).
4. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO