Nessuna comunicazione al dipendente pubblico che non supera il periodo di prova
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 27.10.2005 n° 6053
In materia di pubblico impiego, secondo la IV sezione del Consiglio di Stato, la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova non necessita di essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In particolare, il problema si era posto perché non sembrava del tutto chiaro se, a seguito di espletamento del periodo lavorativo di prova, fosse necessaria o meno la comunicazione di avvio del procedimento in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
Tale legge sul procedimento amministrativo consente al dipendente, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni e contestualmente di fornire all'Amministrazione elementi di conoscenza utili all'adozione di un atto che viene ad incidere lesivamente sul destinatario; se, pertanto, la ratio della comunicazione di avvio del procedimento è quella di tutelare il principio del contraddittorio e, quindi, lato sensu, del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., allora, non si vedrebbe la ragione per cui tale principio dovrebbe essere vulnerato nel periodo di espletamento del lavoro a prova, tanto più che emergerebbero anche esigenze di tutela del lavoratore e del diritto al lavoro, costituzionalmente enunciate.
Invero, secondo il Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6053 del 27 ottobre 2005, se la specifica normativa di settore prevede che il periodo di prova sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro, non vi è necessità che il dipendente, già a conoscenza delle date di conclusione del periodo di prova che riguardano il suo rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente notiziato dei possibili esiti dello specifico procedimento; in particolare “ nell'ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un fase di contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell'istituto in quanto il giudizio sull'esito della prova deve essere emesso dall'organo competente, senza che possa concorrervi l'apporto del valutando”.
In altri termini, si dice, poiché il lavoratore è già consapevole del possibile dies ad quem dell’attività lavorativa, non è necessario che ne venga informato, in un’ottica generale di interpretazione concreta del procedimento amministrativo e di economicità (se lo scopo è stato già raggiunto sarebbe superfluo e poco economico dare la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo); d’altronde, l’apporto del lavoratore non potrebbe, comunque, portare alcun contributo utilizzabile ai fini della valutazione.
(Avv. Luigi Viola)
LaPrevidenza.it, 17/11/2005