CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE IV
SENTENZA 27 ottobre 2005, n. 6053
FATTO
Con
ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il
Sig. Serenello T. chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale era
stata disposta la risoluzione del suo rapporto di lavoro per mancato
superamento del periodo di prova da lui svolto dopo il concorso per
l'immissione in ruolo.
Il Tribunale territoriale respingeva il gravame, ritenendo infondati tutti i
motivi di illegittimità prospettati in quella sede.
Con atto notificato in data 28 dicembre 1998 l'originario ricorrente ha
proposto appello avverso la predetta decisione, ritenendola erronea e lesiva
dei propri interessi.
Afferma in particolare che il giudice di primo grado avrebbe errato nel
determinare la scadenza del periodo di prova (anche prorogato) così che il
provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe stato adottato
oltre il termine previsto dall'art. 10, quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3.
Conclude perché l'appello sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata.
Per resistere al giudizio si è costituita l'Amministrazione intimata che
controdeduce tutte le doglianze prospettate sostenendone la infondatezza e
conclude per la reiezione dell'appello.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, uditi i difensori delle parti, la
controversia è passata in decisione.
DIRITTO
1.
Con il provvedimento confermato dal giudice di primo grado il Ministero della
Giustizia aveva disposto la risoluzione del rapporto di impiego instaurato con
il sig. Serenello T. per mancato superamento del periodo di prova.
Ed infatti le censure prospettate in quella sede sono state tutte disattese
perché infondate.
2. Il Collegio ritiene che la soluzione negativa resa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto sul ricorso proposto dall'originario
ricorrente sia immune ai vizi prospettati.
Ai fini del decidere conviene ricordare la disposizione di cui, nella specie,
si è fatta applicazione.
Viene in rilievo, quindi, l'art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che così
precisa: "Il periodo di prova ha la durata di sei mesi... Compiuto il
periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del
Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, fondato
anche sulle relazioni dei Capi dei servizi ai quali è stato applicato e
sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio
sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei
quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la
risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta
all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo
di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto
un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente".
La procedura così delineata dal legislatore si articola, dunque in un primo
semestre durante il quale la capacità e l'idoneità del dipendente allo
svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati vengono valutati
dall'Amministrazione con un giudizio volto ad apprezzare l'attitudine ed il
grado di operosità dimostrati, giudizio che prescinde da specifici fatti di
servizio.
In caso di valutazione negativa il semestre di prova viene prolungato di altri
sei mesi (e dunque uno spazio temporale complessivo di un anno) al termine dei
quali viene reso il giudizio finale.
Al quarto comma la norma fissa uno spatium deliberandi di tre mesi entro il
quale porre in essere il detto giudizio finale e la scadenza del termine in
discorso senza che sia intervenuto un espresso provvedimento negativo comporta
la conferma del rapporto di lavoro.
3. Nel caso in esame la procedura seguita dall'Amministrazione appare
pienamente conforme alla detta disposizione.
Il sig. T., infatti, assunto in data 5 agosto 1993 prendeva effettivo servizio
il successivo 13 settembre.
Il primo semestre di prova, non superato dall'interessato, veniva prorogato con
P.D.G. del 27 maggio 1994, con decorrenza 18 marzo 1994.
Con la proroga così disposta, l'intervallo complessivo di dodici mesi veniva,
quindi, a scadere in data 18 novembre 1994, tenuto conto delle interruzioni non
computabili per la prova atteso che nel periodo di servizio valido ai fini che
qui interessano non sono valutabili le assenze dal servizio, quali che siano le
cause che le hanno determinate, potendosi ricavare una valutazione di
superamento o meno della prova in corso solo dal servizio effettivo.
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, posto in essere in data
12 gennaio 1995, appare, dunque, adottato nel previsto termine trimestrale.
Appaiono, a questo punto, irrilevanti le censure relative al ritardo con cui
sarebbe intervenuto il provvedimento di proroga (e la sua asserita mancata
comunicazione) e ciò a parte ogni considerazione sulla ammissibilità delle
censure in assenza di una specifica impugnativa, nei termini, di quest'ultimo
provvedimento.
4. Per ragioni di mera completezza, comunque, osserva in proposito il Collegio
che è indubbio che la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge n.
241 del 1990 sul procedimento amministrativo consente al dipendente, per il
tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni e
contestualmente di fornire all'Amministrazione elementi di conoscenza utili
all'adozione di un atto che viene ad incidere lesivamente sul destinatario.
Ciò non di meno, se la specifica normativa di settore prevede che il periodo di
prova sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la
risoluzione del rapporto di lavoro, non vi è necessità che il dipendente, già a
conoscenza delle date di conclusione del periodo di prova che riguardano il suo
rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente notiziato dei possibili esiti
dello specifico procedimento.
Ed invero, nell'ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento
autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un fase di
contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri
interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell'istituto
in quanto il giudizio sull'esito della prova deve essere emesso dall'organo
competente, senza che possa concorrervi l'apporto del valutando (C.d.S., VI, 21
maggio 1994, n. 830).
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, l'esito negativo del primo
semestre di prova era stato, comunque, comunicato all'interessato che era,
così, a conoscenza della circostanza che l'Amministrazione avrebbe dovuto
nuovamente valutare la sussistenza o meno dei requisiti ed attitudini
indispensabili per lo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica per la
quale era stato assunto e porre in essere il provvedimento finale (ammissione
definitiva in ruolo o risoluzione del rapporto di lavoro).
5. Per le considerazioni svolte l'appello proposto non merita di essere
accolto.
Sussistono motivi per compensare, tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e,
per l'effetto, a conferma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di
primo grado.
Compensa, tra le parti, le spese e gli
onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.