Corte dei Conti, Appello Sicilia, Sentenza 16.11.2006 n° 184
In tema di riconoscimento della dipendenza dal servizio di una importante patologia quale il morbo di Crohn segnaliamo questa sentenza delle sezione giurisdizionale di appello della Sicilia la quale non entrando nel merito della questione (la dipendenza da causa di servizio non è tra i motivi per i quali èpossibile ricorrere in appello avverso le sentenze di primo grado) conferma quanto asserito dal Giudice di prime cure sulla palese infondatezza della domanda e testualmente recita .... Il giudice di primo grado, infatti, pur riconoscendo che il servizio militare di leva può svolgere in astratto un ruolo causale o concausale nell'insorgenza delle infermità, ha esplicitamente escluso che un tale ruolo abbia avuto in concreto il servizio svolto dall'interessato, affermando al riguardo: che l'enterite regionale o segmentarla (o morbo di Crohn) è una infiammazione a decorso prevalentemente cronico sulle cui cause, ancora oggi la scienza medica discetta, pur se si attribuisce all'azione combinata di fattori diversi congeniti, ambientali, infettivi, immunitari; che nella specie non vi è alcuna dimostrazione concreta della riconducibilità della infermità in questione alla prestazione del servizio di leva; che stando al parere della C.M.O. di Palermo l'infermità in questione necessita di un lungo periodo per manifestarsi, si presenta in soggetti predisposti e il modo in cui si è presentata all'interessato (dopo due mesi di servizio) e cioè allarme acuto sta ad indicare la fase terminale di un lungo periodo di malattia; che dalla cartella clinica dell'U.S.L. di Foggia n. 991 del 19.8.83 si evince che l'interessato aveva prima del S.M. eseguita RX Digerente con diagnosi di Morbo di Crohn; che per la non dipendenza si erano già espressi il Comandante della 1^ batteria del Gruppo (relazione datata 29.1.1985), il Dirigente del servizio sanitario, nonché il Comandante del Gruppo; che, con parere reso in data 17/11/ 2005 la C.M.L. ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal sig. Amato perché lo stesso “prestò servizio solo per quattro mesi prima dell'insorgere dell'infermità, non svolgendo, come si evince dalla documentazione agli atti, mansioni stressanti quali i servizi di guardia o esercitazioni esterne e comunque non sono documentati eventi connessi con il servizio prestato, di particolare impatto psichico”. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 30/01/2007
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