In nome del popolo italiano
La Corte dei conti
sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati:
dott. Antonino Sancetta - presidente
dott. Salvatore Cilia - consigliere
dott. Giuseppe Cozzo - consigliere
dott. Luciana Savagnone - consigliere
dott. Mariano Grillo - consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
(Numero 184/A/2006)
sul ricorso in appello, iscritto al n. 1958/AM del reg. segr., proposto dal sig. A.V., rappresentato e difeso dall'avv. Calogera Corsello, presso il cui studio in Palermo, Via Messina, n. 3, è elettivamente domiciliato, contro il Ministero della difesa per la riforma della sentenza della sezione giurisdizionale per la regione siciliana, giudice unico delle pensioni, n. 224/2006 del 15.12.2005 - 18.1.2006.
Uditi all'udienza del 25 ottobre 2006 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, e l'avv. Calogera Corsello.
Fatto
Con il ricorso di primo grado il sig. A.V. ha impugnato il decreto n. 853 del 29 novembre 1985, con il quale il Ministero della difesa, in conformità del parere della C.M.O. di Palermo n. 297 del 20.7.1985, ha respinto la domanda di trattamento pensionistico privilegiato per la malattia “ileite terminale (morbo di Crohn)”.
Con il ricorso giurisdizionale di primo grado il sig. A.V. ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della detta infermità.
Con la sentenza n. 224/2006 del 15.12.2005 - 18.1.2006, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana, giudice unico delle pensioni ha rigettato tale ricorso.
Nel ricorso in appello il sig. A.V. ha censurato la sentenza per vari motivi e, conclusivamente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le statuizioni consequenziali.
All'udienza, l'avv. Corsello ha insistito nella domanda.
Diritto
Come ha esattamente rilevato il giudice di primo grado, il giudizio pensionistico ha per oggetto il rapporto sostanziale, sicché sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento o del provvedimento amministrativo qualora non incidano direttamente, come nel caso in esame, sulla pretesa pensionistica.
Ai sensi dell'art. 1, 5° comma, decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, e con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, "nei giudizi in materia di pensioni l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".
Con ordinanza n. 40 del 25 giugno - 4 luglio 2002, questa sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5°, del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui limita l'appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, espressamente qualificando come questioni di fatto quelle attinenti alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
La Corte costituzionale, con decisione n. 84 del 2003, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata da questa sezione, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte, in particolare, ha affermato: “… ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti giudizi, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione. Essi, infatti, si configurano, in prime cure, come riesame di un complesso procedimento amministrativo improntato ai principi della trasparenza e del contraddittorio e riguardano essenzialmente il problema dell'insorgenza del diritto, verificabile con la piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la “ricerca della verità” (sentenze n. 146 del 1987 e n. 251 del 1989; ordinanza n. 131 del 1998)”.
L'appello nelle materie in questione costituisce, pertanto, stando a quanto si ricava dalla pronuncia costituzionale citata, un rimedio processuale a carattere eccezionale, ammesso soltanto nell'ipotesi di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 10/QM del 2000).
Pertanto, ritiene il Collegio di dovere dichiarare l'inammissibilità dell'appello dal momento che nel caso in esame non sussiste il difetto assoluto di motivazione. Il giudice di primo grado, infatti, pur riconoscendo che il servizio militare di leva può svolgere in astratto un ruolo causale o concausale nell'insorgenza delle infermità, ha esplicitamente escluso che un tale ruolo abbia avuto in concreto il servizio svolto dall'interessato, affermando al riguardo: che l'enterite regionale o segmentarla (o morbo di Crohn) è una infiammazione a decorso prevalentemente cronico sulle cui cause, ancora oggi la scienza medica discetta, pur se si attribuisce all'azione combinata di fattori diversi congeniti, ambientali, infettivi, immunitari; che nella specie non vi è alcuna dimostrazione concreta della riconducibilità della infermità in questione alla prestazione del servizio di leva; che stando al parere della C.M.O. di Palermo l'infermità in questione necessita di un lungo periodo per manifestarsi, si presenta in soggetti predisposti e il modo in cui si è presentata all'interessato (dopo due mesi di servizio) e cioè allarme acuto sta ad indicare la fase terminale di un lungo periodo di malattia; che dalla cartella clinica dell'U.S.L. di Foggia n. 991 del 19.8.83 si evince che l'interessato aveva prima del S.M. eseguita RX Digerente con diagnosi di Morbo di Crohn; che per la non dipendenza si erano già espressi il Comandante della 1^ batteria del Gruppo (relazione datata 29.1.1985), il Dirigente del servizio sanitario, nonché il Comandante del Gruppo; che, con parere reso in data 17/11/ 2005 la C.M.L. ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal sig. Amato perché lo stesso “prestò servizio solo per quattro mesi prima dell'insorgere dell'infermità, non svolgendo, come si evince dalla documentazione agli atti, mansioni stressanti quali i servizi di guardia o esercitazioni esterne e comunque non sono documentati eventi connessi con il servizio prestato, di particolare impatto psichico”.
Nulla per spese del giudizio in mancanza di costituzione dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Dichiara
inammissibile l'appello proposto dal sig. A.V..
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
L'estensore Il Presidente
Giuseppe Cozzo Antonino Sancetta
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,16/11/2006
Il direttore di segreteria
(Nicola Daidone)