Corte di cassazione, sezioni unite civili, 23.12.2005, n. 28507
Gli eredi di colui che ha instaurato un processo prima dell'entrata in vigore della l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. "legge Pinto") sono legittimati a proporre la domanda di equo indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo medesimo, salvo che tale domanda non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia già pronunciata sulla sua ricevibilità; e ciò, anche ove si tratti di processo instaurato dinanzi al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dalla sua instaurazione, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo.
LaPrevidenza.it, 19/01/2006
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...