Legge 30/2001: indicazioni per la ricostruzione della posizione assicurativa
Inpdap, Circolare 28.7.2006 n° 17
Con la legge indicata in oggetto sono state estese ai pubblici dipendenti le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, che prevedono la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la vecchiaia in favore dei lavoratori dipendenti da enti od imprese il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, per ragioni di credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza ad un sindacato o per la partecipazione ad attività sindacali.
Con informative Inpdap n. 56 del 11 giugno 2002 e n. 81 del 9 dicembre 2002 sono state fornite le istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze, da parte degli interessati, di ricostruzione della posizione assicurativa allo specifico Comitato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda che gli interessati avrebbero dovuto presentare apposita domanda entro il 1° luglio 2002 (atteso che il 30 giugno 2002 era giorno festivo) all’Amministrazione o all’Ente alle cui dipendenze risultavano in servizio ovvero all’Istituto, Cassa o Fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti all’atto del cessazione dal servizio.
Con la presente circolare si intendono fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative da utilizzare per la ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti interessati, nonché per la liquidazione o riliquidazione dei relativi trattamenti di quiescenza.
Giova sottolineare che gli adempimenti relativi alla norma in esame, riguardano le Sedi provinciali e territoriali Inpdap esclusivamente qualora si tratti di personale già iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, ovvero, qualora iscritto alla Cassa Trattamenti Pensioni Stato (CTPS), risulti appartenente ad amministrazioni statali per le quali questo Istituto abbia assunto le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici (con riferimento alla data di definitiva cessazione dal servizio o alla data di liquidazione del trattamento di quiescenza o a quella del compimento del limite di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia). In tutte le altre ipotesi gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto continuano a restare in carico alle singole amministrazioni statali presso le quali l’interessato presta o ha prestato servizio.
LaPrevidenza.it, 13/08/2006