INPDAP
Legge 26 febbraio 2001, n. 30 – Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi.
1. Premessa
Con la legge indicata in
oggetto sono state estese ai pubblici dipendenti le disposizioni contenute
nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, che prevedono
la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la
vecchiaia in favore dei lavoratori dipendenti da enti od imprese il cui
rapporto privato di lavoro è stato risolto, indipendentemente dalle forme e
motivazioni addotte, per ragioni di credo politico o fede religiosa, per
l’appartenenza ad un sindacato o per la partecipazione ad attività sindacali.
Con informative Inpdap n. 56
del 11 giugno 2002 e n. 81 del 9 dicembre 2002 sono state fornite le istruzioni
in merito alle modalità di presentazione delle istanze, da parte degli
interessati, di ricostruzione della posizione assicurativa allo specifico
Comitato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda che gli interessati
avrebbero dovuto presentare apposita domanda entro il 1° luglio 2002 (atteso
che il 30 giugno 2002 era giorno festivo) all’Amministrazione o all’Ente alle cui
dipendenze risultavano in servizio ovvero all’Istituto, Cassa o Fondo di
previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti all’atto del cessazione
dal servizio.
Con la presente circolare si
intendono fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative da
utilizzare per la ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti
interessati, nonché per la liquidazione o riliquidazione dei relativi
trattamenti di quiescenza.
Giova sottolineare che gli
adempimenti relativi alla norma in esame, riguardano le Sedi provinciali e
territoriali Inpdap esclusivamente qualora si tratti di personale già iscritto
alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, ovvero, qualora
iscritto alla Cassa Trattamenti Pensioni Stato (CTPS), risulti appartenente ad
amministrazioni statali per le quali questo Istituto abbia assunto le
competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici (con
riferimento alla data di definitiva cessazione dal servizio o alla data di
liquidazione del trattamento di quiescenza o a quella del compimento del limite
di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia). In
tutte le altre ipotesi gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle
disposizioni in oggetto continuano a restare in carico alle singole
amministrazioni statali presso le quali l’interessato presta o ha prestato
servizio.
2. Procedibilità alla
ricostruzione della posizione assicurativa
Il riconoscimento dei benefici
in esame avviene qualora il Comitato deliberi l’accoglimento della domanda
volta a ricondurre la risoluzione del rapporto di lavoro a motivi politici,
religiosi e sindacali di cui all’articolo 1 della legge n. 30/2001.
La decisione adottata dal
Comitato è notificata agli interessati e trasmessa, unitamente alla relativa
documentazione, alla Sede Inpdap, ovvero all’amministrazione statale di
provenienza competente alla ricostruzione in oggetto, secondo i criteri
indicati nel precedente paragrafo.
Contro la decisione del
Comitato, entro novanta giorni dalla data della notifica, gli interessati
possono presentare ricorso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il ricorso si considera, in
ogni caso, accolto decorso il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione dello stesso senza che l’organo adito ne abbia comunicato
l’esito.
Pertanto, le Sedi provinciali e
territoriali dell’Inpdap, qualora competenti, procederanno alla ricostruzione
delle posizioni assicurative ed alla concessione delle conseguenti prestazioni
solamente nei confronti di coloro per i quali risulti notificato l’accoglimento
della istanza intesa ad ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla legge in
esame, da parte del Comitato o a seguito di accoglimento di ricorso proposto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Resta inteso che nelle ipotesi
in cui l’interessato deceda nel periodo ricompresso tra la presentazione della
domanda e la definizione dell’iter, i benefici spetteranno agli eventuali eredi
o aventi causa.
3. Ampiezza del periodo di
ricostruzione del rapporto assicurativo
L’articolo 1, comma 1, della
legge n. 30/2001 dispone che a favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto
di lavoro si è risolto tra il 1° gennaio 1946 ed il 31 dicembre 1959 ovvero tra
il 1° gennaio 1947 ed il 7 agosto 1966 per motivi riconducibili a ragioni di
credo politico, sindacale o religioso, è ammessa la ricostruzione del rapporto
assicurativo per il periodo intercorrente tra tale ultima data e quella in cui
conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il
diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’ente o amministrazione che ha
disposto la cessazione dall’attività lavorativa ovvero dell’ente previdenziale
presso il quale è stata accentrata o trasferita la posizione assicurativa
dell’iscritto. Di conseguenza, l’Inpdap deve provvedere alla ricostruzione in
esame in tutte le ipotesi in cui, per effetto della ricongiunzione, risulti
accentrata presso di esso la posizione assicurativa dell’iscritto.
Il lavoratore cessato dal
servizio deve essere reintegrato nella sua posizione contributiva fino al
compimento dell’età pensionabile, anche quando, prima di tale età, abbia
raggiunto il requisito dei 15 anni di contribuzione. Al fine di verificare il
possesso congiunto dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia, la Sede Inpdap, qualora competente secondo quanto indicato al
paragrafo 1, dovrà fare riferimento alle disposizioni normative di volta in
volta vigenti ovvero ai singoli regolamenti organici dell’ente o
amministrazione presso cui l’interessato ha prestato attività lavorativa
all’atto della cessazione. Resta inteso che qualora un regolamento organico
preveda i 40 anni di contribuzione, quale limite tassativo per il collocamento
a riposo d’ufficio, la ricostruzione della posizione assicurativa dovrà
avvenire fino al raggiungimento di tale limite, se antecedente rispetto al
compimento dell’età pensionabile.
Nell’ipotesi di ricostruzione
del rapporto assicurativo a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di
reversibilità, ovvero degli eredi dei lavoratori dipendenti cessati per i
motivi di cui sopra, il periodo ammesso alla ricostruzione è, invece, quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del decesso
del lavoratore.
Se il decesso si è verificato
dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di
vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data
di cessazione dal servizio e quella in cui i suddetti requisiti sono stati
conseguiti.
4. Adempimenti e documentazione
per la ricostruzione delle posizioni assicurative
La ricostruzione del rapporto
assicurativo ha effetto presso la cassa pensionistica nella quale il lavoratore
avrebbe dovuto continuare ad essere assicurato “ope legis” qualora non fosse
intervenuta la cessazione dal servizio ovvero presso la gestione presso la
quale è stata accentrata o trasferita la posizione assicurativa.
Tale ricostruzione è, pertanto,
di competenza dell’Inpdap per coloro i quali, alla data della cessazione, dovevano
essere obbligatoriamente iscritti per legge ad una delle Casse pensioni gestite
dall’Inpdap ovvero nel caso di ricongiunzione presso questo Istituto del
periodo in esame. Si ribadisce che la suddetta ricostruzione resta a carico
dell’ente di appartenenza qualora si tratti di amministrazione statale per la
quale, alla data di definitiva cessazione dal servizio o alla data di
liquidazione del trattamento di quiescenza o a quella del compimento del limite
di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inpdap
non abbia assunto le compete nze in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici.
La Sede Inpdap dovrà procedere
alla ricostruzione del rapporto mediante l’accredito dei contributi
assicurativi che, come testualmente recita l’articolo 1, comma 2, della legge
n. 36/1974 ”…..sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi
cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di
retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:
a) qualifica rivestita o
mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il
profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;
b) variazioni intervenute per
effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
c) progressione giuridica ed
economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria”.
Al fine di accertare gli
elementi di cui sopra, la Sede Inpdap dovrà richiedere all’ente datore di
lavoro la certificazione attestante il periodo oggetto di ricostruzione, nonché
le relative retribuzioni annue che tengano conto delle eventuali variazioni
intervenute per effetto di leggi, accordi o contratti collettivi di comparto e
della progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista da disposizioni
normative.
Per tale ricostruzione le
amministrazioni o enti interessati dovranno utilizzare tutta la documentazione
attestante la qualifica rivestita o le mansioni svolte, tenendo conto di quelle
che risultino più favorevoli sotto il profilo retributivo, ed eventualmente già
esistenti presso il datore di lavoro dal quale gli interessati sono stati
licenziati (lettere di assunzione e di licenziamento contenenti gli elementi
richiesti dalla legge, buste paga, lettere di promozioni, libretti di lavoro,
prospetti di liquidazione dell’indennità di fine lavoro ed ogni altro documento
atto a stabilire con esattezza
la natura delle mansioni svolte e la qualifica rivestita, anche in relazione al
carattere subordinato delle prestazioni lavorative).
Al riguardo, l’articolo 3 della
legge n. 36/1974 dispone che in tutti i casi in cui è necessario determinare la
retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del
rapporto di lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi “….qualora non esistano
libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata
sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati….”.
5. Ricostruzione della
posizione assicurativa nell’ambito della medesima Cassa pensioni gestita
dall’Inpdap
A) Liquidazione del trattamento
pensionistico derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa ex
lege n. 30/01
Questa è l’ipotesi in cui un
iscritto, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi di cui alla
legge in esame, abbia ripreso l’attività lavorativa presso un ente o
amministrazione con obbligo di iscrizione alla medesima Cassa pensioni presso
la quale deve essere operata la ricostruzione della posizione assicurativa.
Se l’interessato, con il
computo dei contributi accreditati ex lege n..30/01 nella medesima gestione,
perfezioni il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia secondo
l’ordinamento di appartenenza del primo rapporto di impiego, può, previa
risoluzione del rapporto di lavoro in essere, ottenere la liquidazione della
pensione stessa dal giorno successivo a quello in cui risulti conseguito il
relativo diritto.
Da un punto di vista
procedurale, la Sede Inpdap, qualora competente, deve chiedere all’ente datore
di lavoro (oltre alla certificazione utile alla ricostruzione della posizione
assicurativa ex lege n. 30/01, indicata al paragrafo 4 della presente
circolare), il modello PA04 attestante i dati anagrafici, tutti i servizi
prestati e le relative retribuzioni percepite dall’iscritto in costanza di
rapporto di impiego.
Per il calcolo dell’anzianità
contributiva la Sede deve considerare tutti i periodi relativi all’arco
temporale intercorrente tra la data di cessazione dal servizio, avvenuta per
motivi politici, sindacali o religiosi e la data di riassunzione in servizio,
nonché i periodi che risultino eventualmente scoperti di contribuzione da tale
ultima data fino alla cessazione dell’attività lavorativa.
Le retribuzioni da prendere a
base per il calcolo del trattamento pensionistico saranno quelle risultanti più
favorevoli tra le effettive percepite in costanza di attività lavorativa e quelle derivanti dalla ricostruzione della
posizione assicurativa.
Resta inteso che, nel caso in
cui le retribuzioni effettive percepite dal lavoratore successivamente alla cessazione
risultino di importo uguale o superiore a quelle relative alla ricostruzione ex
lege n. 30/01, queste ultime dovranno essere prese in considerazione
limitatamente ai soli intervalli che risultino scoperti di retribuzione
nell’ambito dello stesso periodo.
La contribuzione volontaria
versata eventualmente dall’iscritto nell’ambito della stessa Cassa pensioni e
relativa al nuovo rapporto di lavoro, qualora riferita a periodi contemporanei
oggetto di ricostruzione, deve essere annullata ed il suo importo deve essere
rimborsato agli interessati, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma
dell’articolo 8 della legge n. 36/1974.
Nell’ipotesi in cui lo stesso
iscritto consegua il diritto ad un trattamento pensionistico anticipato sulla
base dei soli contributi effettivamente versati relativi al secondo rapporto di
lavoro, la Sede provvede a determinare l’importo della pensione non
considerando i periodi e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione ex lege
n. 30/01; questi ultimi saranno resi disponibili solo al conseguimento dei
requisiti di età o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia,
secondo l’ordinamento relativo al primo rapporto di lavoro. A tale data (quella
per il diritto alla pensione di vecchiaia) la Sede competente provvede a
riliquidare il trattamento pensionistico in essere secondo le modalità indicate
nel successivo paragrafo.
Infatti, ai sensi di quanto
stabilito dall’articolo 1 della legge n. 36/1974, la ricostruzione del rapporto
assicurativo obbligatorio deve riguardare il periodo intercorrente tra la data
di cessazione e quella in cui gli interessati conseguano o abbiano conseguito i
requisiti di età e/o di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia;
ne consegue che il diritto alla ricostruzione si perfeziona solo al momento
della maturazione di tali requisiti.
B) Riliquidazione del
trattamento pensionistico in essere per effetto della ricostruzione della
posizione assicurativa ex lege n. 36/74.9 L’articolo 8, comma 1,
della legge n. 36/1974, dispone che “I contributi versati a favore degli
assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai
contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse
intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano
a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle
prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei suoi superstiti
dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a
periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto, danno diritto a
supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti
per ciascun
fondo o cassa”.
Con tale disposizione, il
legislatore, dopo avere sancito l’equiparazione a tutti gli effetti di legge
dei contributi derivanti da ricostruzione a quelli obbligatori, ha inteso dare
una diversa valenza ai contributi accreditati a seguito della ricostruzione
della posizione assicurativa, a seconda che gli stessi si collochino
anteriormente o posteriormente alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche
in essere.
In particolare qualora i
contributi accreditati si riferiscano a periodi antecedenti alla decorrenza di
una pensione già in godimento, la ricostruzione del rapporto assicurativo determina
una riliquidazione del trattamento pensionistico con effetto, quindi, dalla
data di decorrenza originaria del trattamento medesimo.
Anche in questa ipotesi le
Sedi, per il nuovo calcolo della pensione, devono prendere a base le
retribuzioni risultanti più favorevoli tra quelle utilizzate per il trattamento
pensionistico già in essere e quelle derivanti dalla ricostruzione della
posizione assicurativa.
Qualora i periodi oggetto della
ricostruzione della posizione assicurativa si collochino in data successiva
alla decorrenza della pensione già in essere, i contributi accreditati dopo
tale data danno diritto ad una prestazione aggiuntiva, decorrente dal giorno
successivo alla maturazione del relativo diritto.
In particolare, nel caso di
iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, la
valorizzazione dei periodi successivi avviene tramite l’applicazione
dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (quota.10 aggiuntiva),
utilizzando le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della posizione
assicurativa.
Gli iscritti alla Cassa Stato
possono, per tali periodi, chiedere la costituzione ella posizione assicurativa
presso l’Inps ai sensi della legge n. 322/1958 o, in alternativa, optare per la
sola liquidazione dell’indennità una tantum.
6. Ricostruzione della
posizione assicurativa in favore dei lavoratori che dopo la cessazione siano
stati iscritti ad una diversa Cassa pensioni Inpdap o ad altra gestione
previdenziale.
L'ipotesi in esame riguarda il
lavoratore che, dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, determinata per
motivi politici, religiosi o sindacali, sia stato iscritto presso una diversa
Cassa pensioni sempre amministrata da questo Istituto ovvero presso altro fondo
obbligatorio (ad esempio quelli gestiti dall’INPS) senza aver accentrato la
posizione assicurativa presso un’unica gestione o Cassa.
In tali fattispecie, l’articolo
2 della legge n. 36/74 prevede che la liquidazione di un trattamento
pensionistico da parte della gestione di provenienza è pari alla differenza tra
la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe
spettata se il lavoratore avesse mantenuto l’iscrizione nella gestione di
provenienza.
La Sede Inpdap (qualora
competente in base ai criteri indicati nel paragrafo 1 della presente
circolare) deve procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico
secondo l’ordinamento della Cassa pensioni gestita da questo Istituto cui il
lavoratore risultava iscritto all’atto della cessazione avvenuta per motivi
politici, sindacali o religiosi, valutando tutti i periodi e le retribuzioni
oggetto di ricostruzione ex lege n. 30/01, anche in corrispondenza di
contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa accreditata presso una
gestione previdenziale o Cassa pensioni diversa.
Qualora l’importo del
trattamento di quiescenza (derivante dalla ricostruzione della posizione
assicurativa ex lege n. 36/74), risulti superiore all’importo della.pensione
maturata in corrispondenza dei periodi di iscrizione nella diversa gestione, la
Sede Inpdap provvede a corrispondere, a far data dalla decorrenza della
pensione derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n.
36/74, la differenza tra i due importi di pensione.
Viceversa, qualora la pensione
maturata nella diversa gestione risulti superiore a quella determinata per
effetto della ricostruzione ex lege n. 36/74, l’importo da corrispondere
relativo alla pensione determinata per effetto della ricostruzione andrà
ridotto della quota di pensione maturata in corrispondenza dei periodi già
utilizzati per il trattamento pensionistico a carico della gestione diversa. Da
un punto di vista procedurale, le Sedi competenti, all’atto della liquidazione
della pensione a carico dell’Inpdap derivante dalla ricostruzione del rapporto
assicurativo n. 30/01 devono interpellare l’interessato (o i suoi
superstiti/eredi aventi diritto) per conoscere gli eventuali periodi di lavoro
svolti dopo la cessazione avvenuta per motivi politici, religiosi o sindacali,
con iscrizione a gestioni previdenziali diverse da quella di provenienza e se
gli stessi abbiano dato luogo ad un autonomo trattamento pensionistico.
Sarà comunque cura del
lavoratore informare la sede Inpdap dell’avvenuta risoluzione del rapporto di
lavoro con iscrizione a gestioni previdenziali diverse, nonché della data di
decorrenza della relativa pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
f.to
L. Marchione