INPDAP

 

(Circolare  28.7.2006 n° 17)

 

Legge 26 febbraio 2001, n. 30 – Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi.

 

1. Premessa

Con la legge indicata in oggetto sono state estese ai pubblici dipendenti le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, che prevedono la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la vecchiaia in favore dei lavoratori dipendenti da enti od imprese il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, per ragioni di credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza ad un sindacato o per la partecipazione ad attività sindacali.

Con informative Inpdap n. 56 del 11 giugno 2002 e n. 81 del 9 dicembre 2002 sono state fornite le istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze, da parte degli interessati, di ricostruzione della posizione assicurativa allo specifico Comitato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che gli interessati avrebbero dovuto presentare apposita domanda entro il 1° luglio 2002 (atteso che il 30 giugno 2002 era giorno festivo) all’Amministrazione o all’Ente alle cui dipendenze risultavano in servizio ovvero all’Istituto, Cassa o Fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti all’atto del cessazione dal servizio.

Con la presente circolare si intendono fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative da utilizzare per la ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti interessati, nonché per la liquidazione o riliquidazione dei relativi trattamenti di quiescenza.

Giova sottolineare che gli adempimenti relativi alla norma in esame, riguardano le Sedi provinciali e territoriali Inpdap esclusivamente qualora si tratti di personale già iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, ovvero, qualora iscritto alla Cassa Trattamenti Pensioni Stato (CTPS), risulti appartenente ad amministrazioni statali per le quali questo Istituto abbia assunto le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici (con riferimento alla data di definitiva cessazione dal servizio o alla data di liquidazione del trattamento di quiescenza o a quella del compimento del limite di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia). In tutte le altre ipotesi gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto continuano a restare in carico alle singole amministrazioni statali presso le quali l’interessato presta o ha prestato servizio.

 

2. Procedibilità alla ricostruzione della posizione assicurativa

Il riconoscimento dei benefici in esame avviene qualora il Comitato deliberi l’accoglimento della domanda volta a ricondurre la risoluzione del rapporto di lavoro a motivi politici, religiosi e sindacali di cui all’articolo 1 della legge n. 30/2001.

La decisione adottata dal Comitato è notificata agli interessati e trasmessa, unitamente alla relativa documentazione, alla Sede Inpdap, ovvero all’amministrazione statale di provenienza competente alla ricostruzione in oggetto, secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo.

Contro la decisione del Comitato, entro novanta giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare ricorso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ricorso si considera, in ogni caso, accolto decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dello stesso senza che l’organo adito ne abbia comunicato l’esito.

Pertanto, le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap, qualora competenti, procederanno alla ricostruzione delle posizioni assicurative ed alla concessione delle conseguenti prestazioni solamente nei confronti di coloro per i quali risulti notificato l’accoglimento della istanza intesa ad ottenere l’ammissione ai benefici di cui alla legge in esame, da parte del Comitato o a seguito di accoglimento di ricorso proposto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Resta inteso che nelle ipotesi in cui l’interessato deceda nel periodo ricompresso tra la presentazione della domanda e la definizione dell’iter, i benefici spetteranno agli eventuali eredi o aventi causa.

 

3. Ampiezza del periodo di ricostruzione del rapporto assicurativo

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 30/2001 dispone che a favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto tra il 1° gennaio 1946 ed il 31 dicembre 1959 ovvero tra il 1° gennaio 1947 ed il 7 agosto 1966 per motivi riconducibili a ragioni di credo politico, sindacale o religioso, è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo per il periodo intercorrente tra tale ultima data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’ente o amministrazione che ha disposto la cessazione dall’attività lavorativa ovvero dell’ente previdenziale presso il quale è stata accentrata o trasferita la posizione assicurativa dell’iscritto. Di conseguenza, l’Inpdap deve provvedere alla ricostruzione in esame in tutte le ipotesi in cui, per effetto della ricongiunzione, risulti accentrata presso di esso la posizione assicurativa dell’iscritto.

Il lavoratore cessato dal servizio deve essere reintegrato nella sua posizione contributiva fino al compimento dell’età pensionabile, anche quando, prima di tale età, abbia raggiunto il requisito dei 15 anni di contribuzione. Al fine di verificare il possesso congiunto dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, la Sede Inpdap, qualora competente secondo quanto indicato al paragrafo 1, dovrà fare riferimento alle disposizioni normative di volta in volta vigenti ovvero ai singoli regolamenti organici dell’ente o amministrazione presso cui l’interessato ha prestato attività lavorativa all’atto della cessazione. Resta inteso che qualora un regolamento organico preveda i 40 anni di contribuzione, quale limite tassativo per il collocamento a riposo d’ufficio, la ricostruzione della posizione assicurativa dovrà avvenire fino al raggiungimento di tale limite, se antecedente rispetto al compimento dell’età pensionabile.

Nell’ipotesi di ricostruzione del rapporto assicurativo a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, ovvero degli eredi dei lavoratori dipendenti cessati per i motivi di cui sopra, il periodo ammesso alla ricostruzione è, invece, quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del decesso del lavoratore.

Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data di cessazione dal servizio e quella in cui i suddetti requisiti sono stati conseguiti.

 

4. Adempimenti e documentazione per la ricostruzione delle posizioni assicurative

La ricostruzione del rapporto assicurativo ha effetto presso la cassa pensionistica nella quale il lavoratore avrebbe dovuto continuare ad essere assicurato “ope legis” qualora non fosse intervenuta la cessazione dal servizio ovvero presso la gestione presso la quale è stata accentrata o trasferita la posizione assicurativa.

Tale ricostruzione è, pertanto, di competenza dell’Inpdap per coloro i quali, alla data della cessazione, dovevano essere obbligatoriamente iscritti per legge ad una delle Casse pensioni gestite dall’Inpdap ovvero nel caso di ricongiunzione presso questo Istituto del periodo in esame. Si ribadisce che la suddetta ricostruzione resta a carico dell’ente di appartenenza qualora si tratti di amministrazione statale per la quale, alla data di definitiva cessazione dal servizio o alla data di liquidazione del trattamento di quiescenza o a quella del compimento del limite di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inpdap non abbia assunto le compete nze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

La Sede Inpdap dovrà procedere alla ricostruzione del rapporto mediante l’accredito dei contributi assicurativi che, come testualmente recita l’articolo 1, comma 2, della legge n. 36/1974 ”…..sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;

b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria”.

Al fine di accertare gli elementi di cui sopra, la Sede Inpdap dovrà richiedere all’ente datore di lavoro la certificazione attestante il periodo oggetto di ricostruzione, nonché le relative retribuzioni annue che tengano conto delle eventuali variazioni intervenute per effetto di leggi, accordi o contratti collettivi di comparto e della progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista da disposizioni normative.

Per tale ricostruzione le amministrazioni o enti interessati dovranno utilizzare tutta la documentazione attestante la qualifica rivestita o le mansioni svolte, tenendo conto di quelle che risultino più favorevoli sotto il profilo retributivo, ed eventualmente già esistenti presso il datore di lavoro dal quale gli interessati sono stati licenziati (lettere di assunzione e di licenziamento contenenti gli elementi richiesti dalla legge, buste paga, lettere di promozioni, libretti di lavoro, prospetti di liquidazione dell’indennità di fine lavoro ed ogni altro documento

atto a stabilire con esattezza la natura delle mansioni svolte e la qualifica rivestita, anche in relazione al carattere subordinato delle prestazioni lavorative).

Al riguardo, l’articolo 3 della legge n. 36/1974 dispone che in tutti i casi in cui è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi “….qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati….”.

 

5. Ricostruzione della posizione assicurativa nell’ambito della medesima Cassa pensioni gestita dall’Inpdap

A) Liquidazione del trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 30/01

Questa è l’ipotesi in cui un iscritto, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi di cui alla legge in esame, abbia ripreso l’attività lavorativa presso un ente o amministrazione con obbligo di iscrizione alla medesima Cassa pensioni presso la quale deve essere operata la ricostruzione della posizione assicurativa.

Se l’interessato, con il computo dei contributi accreditati ex lege n..30/01 nella medesima gestione, perfezioni il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia secondo l’ordinamento di appartenenza del primo rapporto di impiego, può, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere, ottenere la liquidazione della pensione stessa dal giorno successivo a quello in cui risulti conseguito il relativo diritto.

Da un punto di vista procedurale, la Sede Inpdap, qualora competente, deve chiedere all’ente datore di lavoro (oltre alla certificazione utile alla ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 30/01, indicata al paragrafo 4 della presente circolare), il modello PA04 attestante i dati anagrafici, tutti i servizi prestati e le relative retribuzioni percepite dall’iscritto in costanza di rapporto di impiego.

Per il calcolo dell’anzianità contributiva la Sede deve considerare tutti i periodi relativi all’arco temporale intercorrente tra la data di cessazione dal servizio, avvenuta per motivi politici, sindacali o religiosi e la data di riassunzione in servizio, nonché i periodi che risultino eventualmente scoperti di contribuzione da tale ultima data fino alla cessazione dell’attività lavorativa.

Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del trattamento pensionistico saranno quelle risultanti più favorevoli tra le effettive percepite in costanza di  attività lavorativa e quelle derivanti dalla ricostruzione della posizione assicurativa.

Resta inteso che, nel caso in cui le retribuzioni effettive percepite dal lavoratore successivamente alla cessazione risultino di importo uguale o superiore a quelle relative alla ricostruzione ex lege n. 30/01, queste ultime dovranno essere prese in considerazione limitatamente ai soli intervalli che risultino scoperti di retribuzione nell’ambito dello stesso periodo.

La contribuzione volontaria versata eventualmente dall’iscritto nell’ambito della stessa Cassa pensioni e relativa al nuovo rapporto di lavoro, qualora riferita a periodi contemporanei oggetto di ricostruzione, deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato agli interessati, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 8 della legge n. 36/1974.

Nell’ipotesi in cui lo stesso iscritto consegua il diritto ad un trattamento pensionistico anticipato sulla base dei soli contributi effettivamente versati relativi al secondo rapporto di lavoro, la Sede provvede a determinare l’importo della pensione non considerando i periodi e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione ex lege n. 30/01; questi ultimi saranno resi disponibili solo al conseguimento dei requisiti di età o di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, secondo l’ordinamento relativo al primo rapporto di lavoro. A tale data (quella per il diritto alla pensione di vecchiaia) la Sede competente provvede a riliquidare il trattamento pensionistico in essere secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo.

Infatti, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 36/1974, la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio deve riguardare il periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella in cui gli interessati conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e/o di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia; ne consegue che il diritto alla ricostruzione si perfeziona solo al momento della maturazione di tali requisiti.

B) Riliquidazione del trattamento pensionistico in essere per effetto della ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 36/74.9 L’articolo 8, comma 1, della legge n. 36/1974, dispone che “I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto, danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun

fondo o cassa”.

Con tale disposizione, il legislatore, dopo avere sancito l’equiparazione a tutti gli effetti di legge dei contributi derivanti da ricostruzione a quelli obbligatori, ha inteso dare una diversa valenza ai contributi accreditati a seguito della ricostruzione della posizione assicurativa, a seconda che gli stessi si collochino anteriormente o posteriormente alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche in essere.

In particolare qualora i contributi accreditati si riferiscano a periodi antecedenti alla decorrenza di una pensione già in godimento, la ricostruzione del rapporto assicurativo determina una riliquidazione del trattamento pensionistico con effetto, quindi, dalla data di decorrenza originaria del trattamento medesimo.

Anche in questa ipotesi le Sedi, per il nuovo calcolo della pensione, devono prendere a base le retribuzioni risultanti più favorevoli tra quelle utilizzate per il trattamento pensionistico già in essere e quelle derivanti dalla ricostruzione della posizione assicurativa.

Qualora i periodi oggetto della ricostruzione della posizione assicurativa si collochino in data successiva alla decorrenza della pensione già in essere, i contributi accreditati dopo tale data danno diritto ad una prestazione aggiuntiva, decorrente dal giorno successivo alla maturazione del relativo diritto.

In particolare, nel caso di iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, la valorizzazione dei periodi successivi avviene tramite l’applicazione dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 (quota.10 aggiuntiva), utilizzando le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della posizione assicurativa.

Gli iscritti alla Cassa Stato possono, per tali periodi, chiedere la costituzione ella posizione assicurativa presso l’Inps ai sensi della legge n. 322/1958 o, in alternativa, optare per la sola liquidazione dell’indennità una tantum.

 

6. Ricostruzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori che dopo la cessazione siano stati iscritti ad una diversa Cassa pensioni Inpdap o ad altra gestione previdenziale.

L'ipotesi in esame riguarda il lavoratore che, dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, determinata per motivi politici, religiosi o sindacali, sia stato iscritto presso una diversa Cassa pensioni sempre amministrata da questo Istituto ovvero presso altro fondo obbligatorio (ad esempio quelli gestiti dall’INPS) senza aver accentrato la posizione assicurativa presso un’unica gestione o Cassa.

In tali fattispecie, l’articolo 2 della legge n. 36/74 prevede che la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza è pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l’iscrizione nella gestione di provenienza.

La Sede Inpdap (qualora competente in base ai criteri indicati nel paragrafo 1 della presente circolare) deve procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo l’ordinamento della Cassa pensioni gestita da questo Istituto cui il lavoratore risultava iscritto all’atto della cessazione avvenuta per motivi politici, sindacali o religiosi, valutando tutti i periodi e le retribuzioni oggetto di ricostruzione ex lege n. 30/01, anche in corrispondenza di contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa accreditata presso una gestione previdenziale o Cassa pensioni diversa.

Qualora l’importo del trattamento di quiescenza (derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 36/74), risulti superiore all’importo della.pensione maturata in corrispondenza dei periodi di iscrizione nella diversa gestione, la Sede Inpdap provvede a corrispondere, a far data dalla decorrenza della pensione derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 36/74, la differenza tra i due importi di pensione.

Viceversa, qualora la pensione maturata nella diversa gestione risulti superiore a quella determinata per effetto della ricostruzione ex lege n. 36/74, l’importo da corrispondere relativo alla pensione determinata per effetto della ricostruzione andrà ridotto della quota di pensione maturata in corrispondenza dei periodi già utilizzati per il trattamento pensionistico a carico della gestione diversa. Da un punto di vista procedurale, le Sedi competenti, all’atto della liquidazione della pensione a carico dell’Inpdap derivante dalla ricostruzione del rapporto assicurativo n. 30/01 devono interpellare l’interessato (o i suoi superstiti/eredi aventi diritto) per conoscere gli eventuali periodi di lavoro svolti dopo la cessazione avvenuta per motivi politici, religiosi o sindacali, con iscrizione a gestioni previdenziali diverse da quella di provenienza e se gli stessi abbiano dato luogo ad un autonomo trattamento pensionistico.

Sarà comunque cura del lavoratore informare la sede Inpdap dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con iscrizione a gestioni previdenziali diverse, nonché della data di decorrenza della relativa pensione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

f.to L. Marchione