Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decisione 7013/2006
Una mera lettura della sentenza impugnata convince che il TAR, dopo avere esaminato la vicenda alla luce di propri precedenti giurisprudenziali (l’istante aveva proposto un ricorso avverso il suo inquadramento nel primo livello differenziato della qualifica di collaboratore professionale; tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto all’inquadramento provvisorio doveva seguire quello “definitivo”), non ha dichiarato l’obbligo dell’ASI di provvedere nel senso voluto dal ricorrente, ma ha solo riconosciuto la fondatezza del ricorso di quest’ultimo nel solo limite che allo stesso non può essere negato il diritto ad ottenere una risposta alla sua istanza del 1997, cui ha fatto seguito la diffida, sulla quale si è formato il silenzio rifiuto impugnato. Per questo, non è stata riconosciuto alcun valore satisfattivo della pretesa del ricorrente di ottenere una risposta alla sua diffida, alla lettera del Presidente dell’ASI, con la quale viene comunicato che si stanno predisponendo “tutti gli atti necessari per addivenire all’inquadramento del personale avente titolo all’applicazione dell’art. 19 della legge n. 186/88”.
LaPrevidenza.it, 26/12/2006
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