REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Numero 7013/2006)

sul ricorso in appello proposto dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale, n. 43,

per l'annullamento

della sentenza n. 3050 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III ter, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avvocato dello Stato Spina e l’avv. Lorenzoni.  

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

            1.- Con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, il TAR Lazio ha dichiarato l’obbligo dell’ASI di provvedere all’inquadramento definitivo nel termine di sessanta dalla sua pubblicazione ovvero dalla sua notificazione, e ha respinto la domanda di accertamento della pretesa dell’istante all’inquadramento nel II livello differenziato di collaboratore professionale della X qualifica, “a ciò ostando il contenuto discrezionale del provvedimento di inquadramento”.

            2.- Appella l’Amministrazione, la quale sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto il ricorrente (transitato dal CNR ex L. 186/88) non ha maturato alcun diritto ad un ulteriore inquadramento alla stregua della normativa di riferimento, non ha partecipato al concorso interno per la riqualificazione professionale dei dipendenti, e non è possibile valutare il (presunto) svolgimento delle mansioni superiori. Per questo, l’istanza (a cui ha fatto seguito formale diffida a provvedere) dell’interessato del 1997, tesa ad ottenere l’inquadramento definitivo nel II livello professionale, è “pretestuosa”, dal momento che lo stesso, cessato dal servizio, non ha “più titolo a partecipare al successivo inquadramento” (cioè quello “definitivo”, dopo il già disposto inquadramento “nella pianta organica provvisoria”). Conclude l’Amministrazione con la richiesta di riforma della sentenza appellata, la quale sarebbe “entrata nel merito della domanda di accertamento del diritto all’inquadramento”, dichiarando “inaspettatamente (per) l’obbligo dell’ASI all’inquadramento del ricorrente, come se il relativo diritto fosse già stato riconosciuto”.

            3.- Resiste l’interessato, il quale eccepisce (invocando una sentenza breve) l’irricevibilità dell’appello, proposto oltre il termine introdotto dall’art. 2 della legge n. 205/2000 (novanta giorni dalla pubblicazione), e contesta la fondatezza dello stesso.

            4.- Dopo che è stata respinta la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata (ord. n. 4031/2006), il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 17 ottobre 2006.

            5.- Il ricorso è infondato, e questo esime il Collegio dall’esame della eccezione di irricevibilità dello stesso, formulata dall’originario ricorrente, sotto il profilo che la pubblicazione della sentenza in questione è avvenuta in data 9 maggio 2005, e il ricorso è stato notificato in data 9 maggio 2006, con nove mesi di ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 21 bis della legge TAR.

            L’Amministrazione muove, infatti, dall’opinabile presupposto che il primo giudice abbia dichiarato “inaspettatamente” l’obbligo dell’ASI di inquadrare il ricorrente nella qualifica richiesta (II livello differenziato di collaboratore professionale A.S.I. della X qualifica).

            Una mera lettura della sentenza impugnata convince che il TAR, dopo avere esaminato la vicenda alla luce di propri precedenti giurisprudenziali (l’istante aveva proposto un ricorso avverso il suo inquadramento nel primo livello differenziato della qualifica di collaboratore professionale; tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto all’inquadramento provvisorio doveva seguire quello “definitivo”), non ha dichiarato l’obbligo dell’ASI di provvedere nel senso voluto dal ricorrente, ma ha solo riconosciuto la fondatezza del ricorso di quest’ultimo nel solo limite che allo stesso non può essere negato il diritto ad ottenere una risposta alla sua istanza del 1997, cui ha fatto seguito la diffida, sulla quale si è formato il silenzio rifiuto impugnato. Per questo, non è stata riconosciuto alcun valore satisfattivo della pretesa del ricorrente di ottenere una risposta alla sua diffida, alla lettera del Presidente dell’ASI, con la quale viene comunicato che si stanno predisponendo “tutti gli atti necessari per addivenire all’inquadramento del personale avente titolo all’applicazione dell’art. 19 della legge n. 186/88”.

            L’appello va, pertanto, respinto, e, per l’effetto, va rinnovato l’obbligo dell’ASI di rispondere in maniera esaustiva alla diffida dell’interessato del 1997, sebbene – come si afferma nel ricorso di appello (pag. 2) – “la procedura di inquadramento definitivo del personale dell’Agenzia transitato dal CNR si è conclusa…” con delibera n. 465 del 9.2.1993.

            Peraltro, la delibera n. 465 del 1993 è stata contestata dal ricorrente con ricorso innanzi al TAR Lazio, definito con sentenza n. 70/1997 di inammissibilità per carenza di interesse (il provvedimento di inquadramento “costituiva un momento intermedio del procedimento di inquadramento nell’A.S.I. del personale transitato dal C.N.R.”, e la stessa nota del Presidente dell’A.S.I. (di risposta alla diffida dell’interessato) ha un evidente contenuto interlocutorio (non generico, come sostiene l’Avvocatura dello Stato), giacché rinvia a futuri “atti necessari per addivenire all’inquadramento definitivo del personale avente titolo all’applicazione dell’art. 19, l. 186/88”.

            In questo senso, pare corretta la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice con la sentenza impugnata, il cui dispositivo deve essere letto non nel senso intravisto dall’A.S.I., ma alla luce della motivazione della sentenza impugnata, la quale enuncia l’obbligo di provvedere, in via definitiva, sull’istanza dell’interessato, ed esclude la possibilità di addivenire all’accertamento (richiesto) di inquadramento nel II livello differenziato di collaboratore professionale della X qualifica.

            L’appello va, pertanto, respinto.

            Le spese e gli onorari di questo grado di giudizio possono essere compensati.     

P.Q.M.

            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese di questo grado di giudizio.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Mario E. Schinaia                                Presidente

Sabino Luce                                        Consigliere

Carmine Volpe                        Consigliere

Giampaolo Cirillo                                Consigliere

Giuseppe Romeo                                 Consigliere est.

 

 

Presidente

f.to Mario Egidio Schinaia

 

Consigliere                                                                           Segretario

f.to Giuseppe Romeo                                                  f.to Glauco Simonini

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il..................30/11/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                                              Il Direttore della Segreteria