Corte dei Conti Veneto, Sentenza 20 aprile 2004 n° 884
Ai fini del riconscimento della pensione privilegiata diretta o indiretta per neoplasia maligna se ne deve stabilire con esattezza l'etiopatogenesi. Nel caso di specie vi è l'infondatezza della pretesa stante la palese carenza di causalità / concausalità della patologia a suo tempo denunciata. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 20/07/2004
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