REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per il Veneto
Il Giudice Unico DELLE pensioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 884/2004)
nell'udienza del 20 aprile 2004, sul
ricorso iscritto al n. 2469 del registro di Segreteria, proposto da M.A., contro il Ministero della Difesa, non costituitosi in
giudizio;
Con l'assistenza del Segretario d'udienza, dott.ssa
Donatella Bonaiuti;
Esaminati gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 22 gennaio 1990, la sig.ra M.A., vedova del serg. magg. dell'Aeronautica
J.G., deceduto il 12.8.1983, impugnava il decreto del
Ministero della Difesa n. 253 del 19.3.1987, negativo di pensione privilegiata
in quanto non riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità
“Melanoma della caroide in occhio sx
con metastasi multiple” che trasse a morte il suddetto militare.
La ricorrente faceva presente che il marito aveva prestato servizio dal
1972 come “generatorista”, esposto quindi a fattori
negativi legati al funzionamento dei generatori. Inoltre, era stato coinvolto,
in Sardegna, in un incidente stradale che gli procurò
ferita lacero-contusa con ematoma alla regione sopra
e sottoorbitaria destra.
Il provvedimento impugnato richiamava il parere del Collegio medico
legale del Ministero della Difesa n. 4108/85 del 30 settembre 1986, nonchè quello del Comitato pensioni privilegiate ordinarie
n. 14021/85 del 31 ottobre 1986: entrambi avevano
escluso la dipendenza della citata malattia da causa di servizio. Nello stesso
senso si era pronunciato l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare,
con parere del 4.9.1984 n. 333/D/84.
Considerato in
DIRITTO
Il C.M.L.,
qualificato organo di consulenza, ha fatto presente che il generico e specifico
servizio dello J.G. nell'A.M. non offre il minimo
aggancio per anche sostenere, pure adottando l'estremo criterio della
“possibilità-scientifica” che introduce il nesso della verosimiglianza o della
plausibilità dialettica, una discussione in chiave di semplice fisiopatologia
generale che valga a differenziare il caso in oggetto con quanto epidemiologicamente e/o statisticamente valido per la
popolazione normale. Nel caso del melanoma della coroide, non può neanche
valere come causa dell'infermità in questione la esposizione
a carbolubrificanti, acidi e solventi, che, semmai,
avrebbe potuto essere presa in considerazione per altri istotipi
neoplastici e a livello respiratorio, emopoietico etc. Di qui la conclusione
negativa del parere.
Anche il C.P.P.O. pur riconoscendo che è ancora oscura l'intima essenza e l'esatta etiopatogenesi
delle neoplasie maligne, ha tuttavia escluso (come da prevalente dottrina
medica) ogni influenza causale dei fattori generici (disagi, strapazzi,
privazioni). Neppure sotto il profilo concausale
efficiente e determinante può ravvisarsi alcun nesso
con il servizio militare prestato dal sottufficiale.
Anche l'I.M.L. – come già ricordato – ha
evidenziato che non risultavano elementi per ritenere
che il sottufficiale fosse sottoposto a fattori di servizio che per la loro
natura, entità e durata, potessero aver costituito rischio generico o specifico
aggravato per l'insorgenza della neoplasia in parola.
Le considerazioni ed i giudizi sopra riportati, in particolare l'ampia
motivazione fondante il parere del C.M.L., sono convincenti e condivisibili. Pertanto, questo
Giudice si determina per il rigetto del ricorso, non senza precisare, in relazione alla lettera della ricorrente in data 29
gennaio 2004, che nessuna conclusione scritta è pervenuta da parte
dell'Amministrazione, non costituitasi in giudizio.
Non luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice Unico delle
pensioni, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Nulla
per le spese.
Manda
alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori
adempimenti.
Così
deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 20 aprile 2004.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to Cons. Corrado Scivoletto
Depositato
in Segreteria il 01.07.2004