REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per il Veneto

Il Giudice Unico DELLE pensioni

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(Numero  884/2004)

 

 

nell'udienza del 20 aprile 2004, sul ricorso iscritto al n. 2469 del registro di Segreteria, proposto da M.A., contro il Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio;

Con l'assistenza del Segretario d'udienza, dott.ssa Donatella Bonaiuti;

Esaminati gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

 

Con ricorso depositato il 22 gennaio 1990, la sig.ra M.A., vedova del serg. magg. dell'Aeronautica J.G., deceduto il 12.8.1983, impugnava il decreto del Ministero della Difesa n. 253 del 19.3.1987, negativo di pensione privilegiata in quanto non riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità “Melanoma della caroide in occhio sx con metastasi multiple” che trasse a morte il suddetto militare.

La ricorrente faceva presente che il marito aveva prestato servizio dal 1972 come “generatorista”, esposto quindi a fattori negativi legati al funzionamento dei generatori. Inoltre, era stato coinvolto, in Sardegna, in un incidente stradale che gli procurò ferita lacero-contusa con ematoma alla regione sopra e sottoorbitaria destra.

Il provvedimento impugnato richiamava il parere del Collegio medico legale del Ministero della Difesa n. 4108/85 del 30 settembre 1986, nonchè quello del Comitato pensioni privilegiate ordinarie n. 14021/85 del 31 ottobre 1986: entrambi avevano escluso la dipendenza della citata malattia da causa di servizio. Nello stesso senso si era pronunciato l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, con parere del 4.9.1984 n. 333/D/84.

Considerato in

DIRITTO

 

Il C.M.L., qualificato organo di consulenza, ha fatto presente che il generico e specifico servizio dello J.G. nell'A.M. non offre il minimo aggancio per anche sostenere, pure adottando l'estremo criterio della “possibilità-scientifica” che introduce il nesso della verosimiglianza o della plausibilità dialettica, una discussione in chiave di semplice fisiopatologia generale che valga a differenziare il caso in oggetto con quanto epidemiologicamente e/o statisticamente valido per la popolazione normale. Nel caso del melanoma della coroide, non può neanche valere come causa dell'infermità in questione la esposizione a carbolubrificanti, acidi e solventi, che, semmai, avrebbe potuto essere presa in considerazione per altri istotipi neoplastici e a livello respiratorio, emopoietico etc. Di qui la conclusione negativa del parere.

Anche il C.P.P.O. pur riconoscendo che è ancora oscura l'intima essenza  e l'esatta etiopatogenesi delle neoplasie maligne, ha tuttavia escluso (come da prevalente dottrina medica) ogni influenza causale dei fattori generici (disagi, strapazzi, privazioni). Neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante può ravvisarsi alcun nesso con il servizio militare prestato dal sottufficiale.

Anche l'I.M.L. – come già ricordato – ha evidenziato che non risultavano elementi per ritenere che il sottufficiale fosse sottoposto a fattori di servizio che per la loro natura, entità e durata, potessero aver costituito rischio generico o specifico aggravato per l'insorgenza della neoplasia in parola.

Le considerazioni ed i giudizi sopra riportati, in particolare l'ampia motivazione fondante il parere del C.M.L., sono convincenti e condivisibili. Pertanto, questo Giudice si determina per il rigetto del ricorso, non senza precisare, in relazione alla lettera della ricorrente in data 29 gennaio 2004, che nessuna conclusione scritta è pervenuta da parte dell'Amministrazione, non costituitasi in giudizio.

Non luogo a provvedere per le spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.

 

Nulla per le spese.

 

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 20 aprile 2004.

 

 

                                           IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                               f.to Cons. Corrado Scivoletto

 

 

Depositato in Segreteria il 01.07.2004

 

                                              

 

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