Inpdap, Prot. 12.7.2006 n° 416
A decorrere dall’1/1/2005, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le OO.SS. dovranno mensilmente comunicare, al fine di garantire la continuità del flusso informativo nonché la corretta erogazione delle prestazioni istituzionali, la retribuzione aggiuntiva. Detta retribuzione risulta dalla differenza tra quanto corrisposto per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione di riferimento per il calcolo della copertura figurativa, di cui all’art. 8 della L. 155/1981.
LaPrevidenza.it, 27/08/2006
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...