INPDAP

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE UFFICIO II°

Prot. 12.7.2006 n° 416

Denuncia Mensile Analitica. Contribuzione aggiuntiva per dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali – art. 3, comma 2 del D.Lgs.564/1996.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento si ritiene opportuno precisare quanto appresso.

  PREMESSA

A decorrere dall’1/1/2005, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.L.  30 settem­bre 2003, n. 269 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le OO.SS. dovranno mensil­mente comunicare, al fine di garantire la continuità del flusso informativo nonché la cor­retta erogazione delle prestazioni istituzionali, la retribuzione aggiuntiva. Detta retribuzio­ne risulta dalla differenza tra quanto corrisposto per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione di riferimento per il calcolo della copertura figura­tiva, di cui all’art. 8 della L. 155/1981.

Inoltre, nel confermare la data del 30 settembre di ogni anno quale termine finale per la presentazione della domanda di accredito figurativo e del versamento della contri­buzione aggiuntiva, si ribadisce che solo a seguito del provvedimento di autorizzazione ri­lasciato dall’INPDAP su quanto dichiarato, l’Organizzazione Sindacale può procedere al versamento della relativa contribuzione a decorrere dal mese di presentazione della pre­detta domanda.

Per le modalità di versamento si confermano quelle indicate nella Informativa n.13 del 12 novembre 2001 emanata da questa Direzione Centrale Entrate; eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate.

Tali le premesse, si richiama la circolare n. 59 del 27/10/2004 e successive modifi­cazioni in merito alle istruzioni per la compilazione e la trasmissione della DMA.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Al fine del rilascio della predetta autorizzazione il Sindacato dovrà trasmettere, a questa Direzione Centrale, Ufficio II, la dichiarazione attestante:

·         la retribuzione corrisposta ( retribuzione aggiuntiva );

·         la retribuzione base in godimento presso l’Amministrazione che ha posto in aspettativa il dipendente;

·         la funzione rappresentativa e dirigenziale attribuite all’interessato.

 

Dovrà, inoltre, essere allegata copia del Regolamento o Deliberazione dell’Organizzazione sindacale da cui risulti la remunerazione spettante per la carica rico­perta dall’interessato.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno all’Istituto le variazioni della re­tribuzione aggiuntiva già autorizzata, conseguenti al cambiamento delle funzioni rappresentative e dirigenziali.

In tal caso la comunicazione dovrà essere corredata degli atti deliberativi degli or­gani statutari che attribuiscono all’interessato il nuovo incarico legato alla funzione rap­presentativa e dirigenziale diversa dalla precedente e per la quale l’Organizzazione Sinda­cale era stata già autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva nonchè tutta la documentazione economico-finanziaria.

Le eventuali variazioni della retribuzione aggiuntiva conseguenti, invece, ad incre­menti economici previsti dalle norme regolamentari generali delle OO.SS., non necessita­no di comunicazione.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DMA E RELATIVO VERSAMENTO CONTRIBU­TIVO

Le OO.SS., che effettuano il versamento della contribuzione aggiuntiva mensil­mente, dovranno utilizzare il Quadro E0 con l’indicazione della quota aggiuntiva erogata nel mese di riferimento.

Qualora, invece, il versamento venga disposto con cadenza diversa, si dovrà com­pilare il Quadro V1, con l’indicazione della quota aggiuntiva riferita a ciascun mese, indi­cando nel punto “Causale variazione” il codice 2.

Ove si preferisse versare annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, detti quadri V1, che dovranno essere trasmessi entro il mese di avvenuto versamento, saranno compilati uno per ogni mese cui si riferisce la contribuzione aggiuntiva.

La predetta retribuzione aggiuntiva concorre alla determinazione della quota A di pensione, di cui all’art. 13 lett. a) del d.lgs. n.503/1992 e va indicata nel campo 26 “Retribuzione fissa e continuativa”.

Si rammenta che sulla retribuzione aggiuntiva è dovuto anche il contributo per il Fondo Credito, pari allo 0,35%.

Si coglie infine l’occasione per precisare che il versamento dovrà essere effettuato dalle Organizzazioni Sindacali utilizzando il modello F24, così come illustrato nella nota operativa n. 11 del 27 giugno 2006.

Per ogni eventuale chiarimento si potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo di p.e.: dcecuff2@inpdap.gov.it.

 IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Stefano Ugo Quaranta

 F.to QUARANTA