Tar Toscana, sezione II, sentenza 22 agosto 2008, n. 1885 - Gesuele Bellini
In un concorso pubblico a quiz, l’aver apposto un leggerissimo segno su una casella corrispondente alla risposta sbagliata, che può attribuirsi al più il significato dell’errore materiale o dell’immediato ripensamento, e non certo quello della risposta multipla o perplessa, non invalida il punteggio positivo per tale risposta se il candidato ha comunque bene annerito la casella relativa alla risposta corretta.
E’ quanto ha sostenuto il Tar Toscana, sezione II, nella sentenza 22 agosto 2008, n. 1885.
Il caso ha visto coinvolto un candidato che avendo partecipato ad un a quiz preselettivo di un pubblico concorso, il sistema di lettura ottica non gli aveva tenuto valida una risposta, con la mancata attribuzione del punteggio positivo (un punto), in quanto, oltre ad essere annerita la casella corretta, vi era apposto un leggerissimo segno anche in una casella sbagliata, e ciò non aveva consentito allo stesso di conseguire la posizione per l’accesso alla successiva prova.
L’interessato, pertanto, ha adito al Tar, il quale ha constatato che è del tutto evidente che, nel rispondere alla domanda il candidato abbia inteso segnare la casella corretta risultante completamente annerita, mentre il leggerissimo segno apposto sulla casella sbagliata può essere imputato ad un errore materiale o all’immediato ripensamento, e non certo quello della risposta multipla o perplessa.
Il Collegio nell’occasione ha richiamato importanti principi in tema di concorsi pubblici:
• prima di tutto che la commissione esaminatrice deve sempre mantenere il governo della valutazione delle prove concorsuali, anche quando si avvale dell’ausilio di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari, non giustificando l’equiparazioni di situazioni fra loro non assimilabili;
• inoltre, ha ritenuto irragionevole fornire istruzioni ai candidati dirette a vietare di effettuare correzioni o cancellature sui moduli e di lasciare segni sulle caselle diverse da quella prescelta per la risposta, di fatto precludendo ai concorrenti non solo il (pur sempre legittimo) ripensamento, ma anche quei semplici errori accidentali del tutto inidonei a rendere equivoca la volontà del candidato; il tutto in contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati.
dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 04/09/2008
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...