Tar Toscana
Sezione II
Sentenza del 22.08.2008, n. 1885
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 524 del 2007, proposto da: C. Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico I. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via …;
Contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cappelletti e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comunale in Firenze, Piazza della Signoria 1 (Palazzo Vecchio); nei confronti di M. Martina, N. Mario, A. Pasquale, B. Giulia, D'A. Laura, L. Vieri, D. Enrica;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di incogniti estremi recante la approvazione della Graduatoria (Elenco A-Idonei) pubblicata sul sito www.comune.firenze.it afferente la prova preselettiva svoltasi in data 15 marzo 2007 del Corso-Concorso Pubblico indetto per la copertura dei posti vacanti nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale del Comune di Firenze con determinazione dirigenziale del 25.10.2006 n. 11236, nella quale il ricorrente risulta collocato al 147° posto, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorrer possa, il modulo recante “Istruzioni per lo svolgimento della prova” ed i verbali, di ignoti estremi, con i quali la Commissione Esaminatrice ha stabilito le modalità di svolgimento della prova ed i criteri di valutazione della stessa; della determinazione dirigenziale Direzione Organizzazione del 25 ottobre 2006 n. 11236 con la quale il Comune di Firenze ha indetto e pubblicato il Corso-Concorso Pubblico predetto e del bando conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2008 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4 e depositato il 6 aprile 2007, Maurizio C. proponeva impugnazione avverso la graduatoria della prova preselettiva a quiz del corso - concorso pubblico indetto per la copertura dei posti vacanti nel profilo professionale di agente di polizia municipale del Comune di Firenze, svoltasi il 15 marzo 2007, nonché avverso tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice e la determinazione dirigenziale del 25 ottobre 2006, recante l’indizione del corso-concorso in questione. Il ricorrente, premesso di essersi collocato al centoquarantasettesimo posto della graduatoria impugnata, in fatto sosteneva che la mancata attribuzione del punteggio positivo (un punto), relativamente alla domanda contrassegnata dal numero 78 del questionario sottoposto ai candidati, non gli aveva consentito di conseguire la posizione per l’accesso alla successiva prova motociclistica; in diritto, si affidava a sei motivi sulla scorta dei quali, intimati dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente ed i concorrenti controinteressati, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva. Costituitosi in giudizio il Comune di Firenze, che resisteva al gravame, con ordinanza del 19 aprile 2007 il collegio accordava la misura cautelare richiesta, ai fini dell’ammissione con riserva del Caliò a sostenere la prova motociclistica. In vista dell’udienza di merito, la difesa del Comune depositava in giudizio la determinazione dirigenziale del 16 giugno 2008, con la quale si riconosceva al C. il punteggio relativo al quesito n. 78 e, rimossa la riserva apposta alla sua ammissione alle prove successive, si attestava come definitiva la collocazione dell’interessato al sessantacinquesimo posto della graduatoria finale. L’intervento in autotutela dell’amministrazione comunale – la quale, riconosciuto il punteggio inizialmente negato, ha dato atto del venire meno della riserva che condizionava l’ammissione del C. alle prove concorsuali, con conseguente collocazione del medesimo C. in posizione utile nella graduatoria definitiva del corso-concorso – ha carattere pienamente satisfattivo della posizione giuridica azionata, e determina la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha insistito affinché siano poste a carico dell’amministrazione le spese processuali, che vanno pertanto regolate in applicazione del principio della soccombenza virtuale. In tale prospettiva, e per le ragioni di seguito esposte, il ricorso appare astrattamente accoglibile con riferimento alle censure svolte con il primo ed il secondo motivo. Da un lato, è del tutto evidente che, nel rispondere alla domanda n. 78, il C. abbia inteso segnare la casella “A”, completamente annerita, mentre al leggerissimo segno apposto sulla casella “B” può attribuirsi al più il significato dell’errore materiale o dell’immediato ripensamento, e non certo quello della risposta multipla o perplessa; né l’utilizzo di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari giustifica l’aver equiparato situazioni fra loro non assimilabili da parte della commissione esaminatrice, la quale deve pur sempre mantenere il governo della valutazione delle prove concorsuali. A questo si aggiunga l’irragionevolezza delle istruzioni impartite ai candidati, nella parte in cui vietavano di effettuare correzioni o cancellature sui moduli e di lasciare segni sulle caselle diverse da quella prescelta per la risposta, di fatto precludendo ai concorrenti non solo il (pur sempre legittimo) ripensamento, ma anche quei semplici errori accidentali del tutto inidonei – come nella fattispecie in esame – a rendere equivoca la volontà del candidato; il tutto in contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell’azione amministrativa, la quale, nel caso delle procedure concorsuali, deve comunque tendere alla selezione dei candidati migliori e più preparati. Accertata la virtuale sussistenza dei vizi dedotti con il primo ed il secondo motivo “sub specie” di violazione dell’art. 97 Cost. e di eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali sottesi all’attività della pubblica amministrazione, nonché per difetto di istruttoria, il Comune di Firenze deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Firenze, virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.