martedì, 13 ottobre 2026

Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato

Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n° 360

 

In particolare è stato ritenuto che, in seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 277/91, il principio dell'equiparazione del trattamento economico, sulla base della omogeneizzazione delle funzioni, ha trovato piena espansione. Poiché le sentenze del giudice delle leggi trovano applicazione ex tunc, coinvolgendo tutti i rapporti non esauriti, va da sé che, con la pubblicazione della menzionata sentenza, i sottufficiali dell'Arma, in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 121/1981, hanno acquisito un diritto soggettivo pieno, di natura patrimoniale, alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico sulla base dell'equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della polizia di stato.

Trattandosi di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della corte costituzionale, la sopravvenuta legge n. 216 del 1992 non ha alcuna efficacia preclusiva sull'an del diritto dei militari dell'Arma, cessati anteriormente al 1 gennaio 1992 ma nella vigenza della legge n. 121/81, di ottenere l'equiparazione, avendone solo differito il concreto esercizio al 1 gennaio 1992.

Peraltro, la stessa corte costituzionale con sentenza n. 455 del 1993, scrutinando la costituzionalità della legge n. 216/92, ha dichiarato non fondata la questione, nel presupposto che <>.

Non ignora il collegio che le sezioni riunite, con sentenza n. 11/2003/QM hanno affermato che <>.

Le conclusioni alle quali sono giunte le sezioni riunite, tuttavia, non sembrano contrastare, nonostante difformità del percorso argomentativo, con l'orientamento di questa sezione, dovendosi considerare già entrato nella sfera giuridica del sottufficiale dell'Arma, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 181/1981, ancorché non ricorrente, il diritto al trattamento economico del corrispondente personale della polizia di stato, per effetto della sentenza 277/1991, ed avendo la legge 216/1992, proprio nel presupposto della già avvenuta equiparazione tra le due categorie di forze di polizia, solamente differito, per i non ricorrenti, l'esercizio di un diritto, già nato.

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LaPrevidenza.it, 18/01/2007

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