REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.

Tommaso

De Pascalis

Presidente 

Dott.

Camillo

Longoni

Consigliere

Dott.

Antonio

D'Aversa

Consigliere

Dott.

Mario

Pischedda

Consigliere relatore

Dott.

Angela

Silveri

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 360/2006)

Sull'appello iscritto al n. 19837 del registro di segreteria, proposto da M.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Pizzuti, giusta delega a margine dell'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Ottorino Lazzarini n 19.

Appellante

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n 12 .

Appellato

A V V E R S O

la sentenza n. 2104/03, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in composizione monocratica, depositata in segreteria il 20 ottobre 2003, non notificata.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 15 giugno 2006 il relatore consigliere Mario Pischedda e l'avvocato Giulio Pizzuti, per l'appellante, non costituita l'amministrazione appellata.

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe, la sezione giurisdizionale per la regione  Lazio ha  respinto il ricorso proposto dal sig. M.B., già sottufficiale dei carabinieri, collocato in congedo per raggiunti limiti d'età in data 2 agosto 1982, mirante ad ottenere la riliquidazione della propria pensione, equiparando il suo trattamento economico a quello attribuito alla corrispondente qualifica della polizia di stato, ai sensi della legge 6 marzo 1992 n. 216.

La pronuncia negativa si basa sulla considerazione che il diritto all'equiparazione deriva dalla citata legge 216/1992, entrata in vigore quando l'interessato era già cessato dal servizio, con la conseguenza che il ricorrente non può essere ritenuto destinatario di tale beneficio.

Nell'appello l'interessato, citando le sentenze 111/2000 e 349/2000 di questa sezione, sostiene, invece, che per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 277 del 1991, il diritto all'equiparazione discende dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, sicché tutti i sottufficiali cessati dal servizio dopo la sua entrata in vigore sono destinatari del suddetto beneficio.

Conclusivamente l'appellante chiede che, previo annullamento della sentenza impugnata, gli sia riconosciuto il diritto all'equiparazione economico-retributiva con gli appartenenti alla corrispondente qualifica della polizia di stato in esatta applicazione della legge 216/92, con il conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1992. Il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla debenza alla data di effettivo soddisfo.

All'odierna pubblica udienza l'avvocato Pizzuti ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

Considerato in

D I R I T T O

L'appello, vertendo su questioni di diritto, è ammissibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

In più occasioni questa sezione, con orientamento ormai costante  dal quale il collegio non intende discostarsi, ha riconosciuto il fondamento giuridico della pretesa avanzata dai sottufficiali dei  carabinieri,  in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n. 121 e cessati dallo stesso anteriormente al 1 gennaio 1992, di ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, sulla base dell'equiparazione al trattamento economico stabilito per i pari grado della polizia di stato (ex multis 2 settembre 2005 n 306, 13 giugno 2005 n 203, 17 gennaio 2005 n 41 e giurisprudenza ivi citata, 22 luglio 2004 n 273, 19 novembre 2003 n 319, 3 ottobre 2002 n 317).

In particolare è stato ritenuto che, in seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 277/91, il principio dell'equiparazione del trattamento economico, sulla base della omogeneizzazione delle funzioni, ha trovato piena espansione. Poiché le sentenze  del giudice delle leggi trovano applicazione ex tunc, coinvolgendo tutti i rapporti non esauriti, va da sé che, con la pubblicazione della menzionata sentenza, i sottufficiali dell'Arma, in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 121/1981, hanno acquisito un diritto soggettivo pieno, di natura patrimoniale, alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico sulla base dell'equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della polizia di stato.

Trattandosi di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della corte costituzionale, la sopravvenuta legge n. 216 del 1992 non ha alcuna efficacia preclusiva sull'an del diritto  dei militari dell'Arma, cessati anteriormente al 1 gennaio 1992 ma nella vigenza della legge n. 121/81, di ottenere l'equiparazione, avendone solo differito il concreto esercizio al 1 gennaio 1992.

Peraltro, la stessa corte costituzionale con sentenza n. 455 del 1993, scrutinando la costituzionalità della legge n. 216/92, ha dichiarato non fondata la questione, nel presupposto che  <<la scelta del legislatore di introdurre una  disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella  ponderazione degli interessi riservata al legislatore>>.

Non ignora il collegio che le sezioni riunite, con sentenza n. 11/2003/QM  hanno affermato che <<ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, non spetta la riliquidazione del trattamento di pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi>>.

Le conclusioni alle quali sono giunte le sezioni riunite, tuttavia, non sembrano contrastare, nonostante difformità del percorso argomentativo, con l'orientamento di questa sezione, dovendosi considerare già entrato nella sfera giuridica del sottufficiale dell'Arma, in servizio alla data di entrata in vigore della legge  181/1981, ancorché non ricorrente, il diritto al trattamento economico del corrispondente personale della polizia di stato, per effetto della sentenza 277/1991, ed avendo la legge 216/1992, proprio nel presupposto della già avvenuta equiparazione tra le due categorie di forze di polizia, solamente differito, per i non ricorrenti, l'esercizio di un diritto, già nato.

Il gravame va pertanto accolto, riconoscendo all'appellante il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in conseguenza dell'equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della polizia di stato.

Quanto agli oneri accessori, sul maturato economico vanno computati,  dalla stessa data, gli interessi  legali e la rivalutazione monetaria, con la precisazione che il loro cumulo, come chiarito dalle sezioni riunite nella sentenza n. 10/2002/QM, <<non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi>>.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia sulle spese.

P Q M

La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette

A C C  O G L I E

l'appello proposto da M.B. avverso la sentenza n. 2104/03, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio e riconosce il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in conseguenza dell'equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della polizia di stato.

Sul maturato economico va attribuito, inoltre, il maggiore importo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei all'effettivo pagamento.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2006.

        Il  Relatore                                          Il  Presidente

F.to Mario Pischedda                        F.to Tommaso De Pascalis

Depositata in Segreteria il 26 ott. 2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni