Dr. Fernando Sacco
La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali (tant’è che la pensione è intesa, ad ogni effetto, quale “retribuzione differita”), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa. Per i giudici costituzionali “tale proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purchè esercitata in modo non irragionevole e arbitrario” (sentenza n° 96 del 1991).Il meccanismo prescelto dal legislatore per salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici è oggi rappresentato dalla “perequazione automatica” che consente, con cadenza annuale ed in favore della generalità dei pensionati, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici dei settori pubblico e privato alle variazioni del costo della vita con l’obiettivo di tutelarne, nel tempo e per quanto possibile, il potere di acquisto corroso da processi inflazionistici comportanti aumenti, costanti e generalizzati, dei prezzi dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT e recepito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’aumento a tale titolo viene, poi, attribuito in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo (aumenti a scalare secondo determinate fasce di importo). Nel dettaglio si ha, pertanto, che l’indice di rivalutazione è applicato in misura intera fino ad una certa fascia di trattamento pensionistico (ad esempio non eccedente 3/5 volte il trattamento minimo INPS) e in misura ridotta (ad esempio 90/75 per cento) per le fasce eccedenti tale importo...
LaPrevidenza.it, 13/11/2012
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