La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali (tant’è che la pensione è intesa, ad ogni effetto, quale “retribuzione differita”), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa.
Per i giudici costituzionali “tale proporzionalità e
adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento
a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in
relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo
valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità
finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purchè esercitata in
modo non irragionevole e arbitrario” (sentenza n° 96 del 1991).
Il meccanismo prescelto dal legislatore per
salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e l’adeguatezza dei
trattamenti pensionistici è oggi rappresentato dalla “perequazione
automatica” che consente, con cadenza annuale ed in favore della
generalità dei pensionati, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici
dei settori pubblico e privato alle variazioni del costo della vita con
l’obiettivo di tutelarne, nel tempo e per quanto possibile, il potere
di acquisto corroso da processi inflazionistici comportanti
aumenti, costanti e generalizzati, dei prezzi dei beni e servizi
destinati al consumo delle famiglie.
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica
delle pensioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno,
sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT e recepito con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’aumento a tale titolo viene, poi, attribuito in
misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare
rispetto all’ammontare complessivo (aumenti a scalare secondo
determinate fasce di importo). Nel dettaglio si ha, pertanto, che
l’indice di rivalutazione è applicato in misura
intera fino ad una certa fascia di trattamento pensionistico (ad
esempio non eccedente 3/5 volte il trattamento minimo INPS) e in misura
ridotta (ad esempio 90/75 per cento) per le fasce eccedenti tale
importo.
A decorrere, inoltre, dal 1988 la perequazione
automatica delle pensioni costituisce l’unica forma di adeguamento
delle prestazioni pensionistiche con l’esclusione, pertanto, di ogni
diversa forma, ove ancora prevista, di adeguamento eventualmente
collegato all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio.
Tenuto conto che l’inflazione comporta un
aumento continuo e generalizzato del livello dei prezzi dei beni e
servizi destinati al consumo delle famiglie, il meccanismo testè
delineato, di fatto, non copre, tuttavia, per intero l’effettivo
aumento del costo della vita dal momento che l’indice dei prezzi al
consumo, accertato periodicamente dall’ISTAT, scaturisce dalla media
ponderata degli indici dei prezzi di una molteplicità di beni e
servizi, ricompresi nel cosiddetto “paniere”, a ciascuno dei quali,
tenuto conto della diversa rilevanza che i singoli prodotti assumono
nella spesa complessiva delle famiglie, viene attribuito un “peso
proporzionale” alla quota di spesa dello stesso sul totale dei consumi
familiari.
In altre parole la rilevazione tiene conto del
rapporto tra “spesa per l’acquisto dei singoli prodotti ed ammontare
complessivo della spesa per i consumi di una famiglia mediamente
considerata”.
La rilevazione, inoltre, si riferisce a periodi
antecedenti a quello in cui la stessa è fatta valere ai fini
dell’adeguamento pensionistico. Ad esempio per determinare
l’aumento della pensione, a titolo di perequazione automatica, a far
data dal 1° gennaio 2013 la variazione percentuale da considerare a tal
fine è desunta raffrontando i prezzi al consumo dell’anno 2012 con
quelli dell’anno precedente (2011).
Pur non coprendo il reale aumento del costo della
vita e pur coi limiti quali è dato riscontrare l’istituto della
perequazione automatica dei trattamenti pensionasti costituisce pur
sempre un argine, sia pur modesto, alla erosione del potere di acquisto
conseguente ai processi inflattivi in costante ascesa.
Atteso che il fine perseguito dall’istituto in
interesse, pur coi limiti e le contraddizioni che lo
contraddistinguono, è essenzialmente quello di tutelare il trattamento
pensionistico limitandone, per quanto possibile, l’incidenza
dell’erosione inflazionistica quale in atto nel Paese, ogni intervento
finalizzato a limitare o ridurre l’adeguamento in interesse comporta,
di fatto, un impoverimento delle pensioni in godimento con
una perdita economica annua, costante e crescente, per tutto il
periodo in cui il pensionato continuerà a percepire il trattamento
pensionistico e con ripercussioni, financo, sulla misura della pensione
di reversibilità, ove successivamente spettante ai superstiti.
Negli ultimi anni il legislatore è più volte
intervenuto in materia con provvedimenti che, in quanto finalizzati al
contenimento della spesa pubblica, hanno profondamente intaccato la
perequazione automatica riducendo, di fatto, il valore reale delle
pensioni con conseguente disattesa della funzione di tutela nel tempo
del credito previdenziale, cui è preordinato il meccanismo della
rivalutazione monetaria prevista nel nostro ordinamento.
Tale interventi, pur non modificando nel complesso
il meccanismo perequativo, hanno tuttavia profondamente inciso, una
volta adottati, sui suoi effetti comportando, ogni volta, la
sospensione temporanea, ma con effetti permanenti, dell’adeguamento
delle pensioni, di importo superiore a prefissati limiti, alle
variazioni intervenute nel costo della vita.
La sospensione della indicizzazione dei trattamenti pensionistici nel tempo è stata disposta
• per un anno (1998), interessando le pensioni di
importo mensile superiore a lire 3. 481.550 lorde (pari a cinque volte
il trattamento minimo dell’INPS);
• ancora per un anno (2008), con riferimento, questa volta, alle pensioni di importo mensile superiore a 3.539,72 euro lordi (pari ad otto volte il trattamento minimo dell’INPS);
• addirittura per due anni (2012 e 2013). Per tale biennio la rivalutazione automatica delle pensioni, per il tramite il meccanismo della perequazione, viene limitata, ai sensi dell’art. 24, comma 25, del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge n° 214/2011, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo dell’INPS con la conseguenza che le pensioni di importo mensile superiore a 1.405,05 euro lordi per il 2012 ed a 1.441,56 euro lordi per il 2013 non potranno beneficiare di alcuna rivalutazione e ciò malgrado una consistente crescita del costo della vita pari al 2,7% per l’anno in corso ed in via previsionale ad oltre il 2% per il 2013.
Una fascia reddituale decisamente bassa che, al
momento, penalizza tantissimi pensionati che, a fronte di una
costante perdita del potere di acquisto della moneta quale si registra
nel Paese, si vedono decisamente impoverire il trattamento
pensionistico in godimento contro ogni logica ed in dispregio di
diritti costituzionalmente tutelati.
Dal momento che i titolari di trattamenti
pensionistici sottoposti, per legge, al blocco della rivalutazione
automatica, subiscono, come già sottolineato, un danno economico di
rilevante portata non solo nell’imminente, ma anche per il futuro
atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero per
gli anni successivi, tale danno si protrae, ininterrottamente,
all’infinito fino ad incidere sulla misura delle pensioni di
reversibilità, i provvedimenti che dispongono in tal senso, in quanto
comportanti una sostanziale decurtazione del valore reale delle
pensioni sottoposte al “blocco integrale della perequazione”,
appaiono manifestamente ingiusti e irrazionali atteso che,
in concreto, finiscono col disconoscere l’incidenza obiettiva
dell’erosione inflazionistica sui redditi considerati.
Da qui il dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme in interesse atteso che, a detta di molti, le stesse verrebbero a ledere taluni principi sanciti dal dettato costituzionale, in particolare quelli della “adeguatezza” e della “proporzionalità” tutelati dagli articoli 3 e 36 della Costituzione.
I conseguenti procedimenti davanti alla Corte
Costituzionale finalizzati al riconoscimento della illegittimità
costituzionale delle norme in interesse, ad oggi, si sono, però,
conclusi tutti con il riconoscimento, da parte del supremo
Consesso, della non fondatezza delle eccezioni di incostituzionalità
sollevate, nel tempo, dai giudici rimettenti (ordinanza n° 256
del 2001 e sentenza n°316 del 2010).
Ciò in quanto, a giudizio della Corte
Costituzionale, “appartiene alla discrezionalità del legislatore, col
solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei
trattamenti di quiescenza e le variazioni dell’ammontare delle relative
prestazioni attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che
tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle
concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio”.
Pur affermando in più occasioni “che la garanzia
costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del
trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione
automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse
disponibili” la Corte Costituzionale, con sentenza n° 316 del
2010 ha evidenziato, anche, con estrema chiarezza che “la sospensione a
tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente
reiterazione di misura intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema
ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e
proporzionalità atteso che le pensioni, sia pure di maggiore
consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione
ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.
Un chiaro messaggio indirizzato al Governo ed al Parlamento in vista di futuri eventuali interventi in materia, di cui, però, ad oggi nessuno ha tenuto conto tanto da disporre, recentemente, per il biennio 2012-2013 il blocco totale della perequazione, con riferimento ai trattamenti pensionistici di importo mensile superiore a 1.405,05 euro lordi per il 2012 ed a 1.441,56 euro lordi per il 2013, nell’errata convinzione che tale fascia di reddito, sia pure di modesta entità, è tuttavia in grado di assicurare lo stesso ai percettori e alle loro famiglie mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per “una esistenza libera e dignitosa”.