Corte dei Conti, sez. I^ appello, Sentenza 14.4.2008 n. 165
Costituisce giurisprudenza ormai consolidata di questa Sezione giurisdizionale che la ratio delle norme recate dall'art. 5 della L.n. 658/1986 per i collaterali è intesa da un lato (comma primo) ad eliminare dalla sfera dei beneficiari dell'assegno alimentare tali soggetti, ove anche siano in possesso delle condizioni previste alla lett. c) dell'art. 57 ed all'art. 65 del D.P.R. n. 915/1978 e dall'altro (comma terzo) a salvaguardare le aspettative di coloro che, al momento di presentazione della relativa domanda, sulla base della legislazione allora vigente, avevano pieno titolo (poiché in possesso dei requisiti richiesti) al beneficio il cui riconoscimento non era ancora formalmente intervenuto, al momento di entrata in vigore della nuova normativa, in ragione della complessità della procedura e dei tempi tecnici richiesti per l'epletamento della stessa (cfr.,per tutte, sent. n. 359/2001/A di questa Sezione).
LaPrevidenza.it, 11/05/2008
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