REPUBBLICA ITALIANA 165/2008 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale composta dai Magistrati:

Dott. GIUSEPPE DAVID                        PRESIDENTE

Dott. DAVIDE MORGANTE                    CONSIGLIERE REL

Dott. MARIA FRATOCCHI                     CONSIGLIERE

Dott. RITA LORETO                               CONSIGLIERE

Dott. PIERGIORGIO DELLA VENTURA  CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia di pensionistica di guerra, iscritto al n.26801 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza n.259/06 in data 8 febbraio - 13 marzo 2006 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna e nei confronti di Maria Barabaschi.

         Visti l'atto d'appello, nonché gli altri atti e documenti della causa;

         Uditi, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2008, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante, e la Dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione appellante, non costituita la parte appellata;

         Ritenuto in

FATTO

         Con sentenza n.259/2006 il Giudice Monocratico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna ha riconosciuto alla Sig.ra Maria B., quale collaterale di caduto in guerra, il diritto al trattamento pensionistico di guerra dall'1.4.1997 (primo giorno del mese successivo alla presentazione in data 26.5.1997 della domanda) oltre gli accessori di legge.

         Avverso tale sentenza ha interposto appello la Amministrazione, deducendo violazione dell'art. 5 della L. n. 656/1986, che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni (artt. 57, lett. c) e 65 del D.P.R. n. 915/1978) che contemplano i collaterali come soggetti aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L.n. 656; di tal che dal 16 ottobre 1986 l'Amministrazione non può concedere nuovi trattamenti pensionistici a favore dei collaterali.

         Né puo essere accolta, secondo l'Amministrazione, la prospettazione del Primo Giudice secondo cui l'istanza della collaterale va esaminata non alla stregua degli artt. 57, lett. c) e 65 del D.P.R. n. 915/1978, bensì secondo il successivo art.66, non esplicitamente abrogato, e cioè quale istanza di consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali.

         Ciò nel riflesso che al secondo comma dell'art. 5 della L. n. 656/1986 il legislatore ha provveduto a tutelare i diritti di coloro che alla data del 16 ottobre 1986 erano gia in godimento di pensioni, prevedendo a loro favore il trattamento economico contemplato nella nuova tabella “T” allegata alla stessa legge n. 656, che non può essere applicata ai soggetti , quale la Barabaschi, nuovi beneficiari.

         Peraltro, secondo l'Amministrazione, una diversa interpretazione darebbe luogo a disparità di trattamento tra i richiedenti collaterali che, non avendo presentato domanda prima del 16 ottobre 1986, potrebbero in futuro conseguire o meno il trattamento pensionistico per il solo fatto di aver avuto, oppure no, un genitore già in godimento di trattamento pensionistico di guerra.

         In via subordinata oppone l'Amministrazione la violazione di legge per mancato accertamento, da parte del Primo Giudice; dei requisiti di cui agli artt.58 e 65 del D.P.R. n.915/1978, in quanto nulla viene detto in sentenza che la collaterale maggiorenne sia in possesso dello stato di invalidità necessaria e delle condizioni economiche previste dall'art.70 del D.P.R. medesimo; di tal che , prima di tale accertamento l'Amministrazione non potrebbe corrispondere alcun emolumento.

         Conclude, pertanto, l'Amministrazione per l'accoglimento dell'appello, con rigetto del ricorso di parte e riforma della sentenza appellata ed in subordine per l'esigenza di previo accertamento delle indicate condizioni di legge.

         A seguito dell'impugnazione l'appellata non si è costituita in giudizio.

         Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2008, non costituita né comparsa la parte appellata, la Dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellante Amministrazione ha confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese nell'atto scritto.

         Considerato in

DIRITTO

         Costituisce giurisprudenza ormai consolidata di questa Sezione giurisdizionale che la ratio delle norme recate dall'art. 5 della L.n. 658/1986 per i collaterali è intesa da un lato (comma primo) ad eliminare dalla sfera dei beneficiari dell'assegno alimentare tali soggetti, ove anche siano in possesso delle condizioni previste alla lett. c) dell'art. 57 ed all'art. 65 del D.P.R. n. 915/1978 e dall'altro (comma terzo) a salvaguardare le aspettative di coloro che, al momento di presentazione della relativa domanda, sulla base della legislazione allora vigente, avevano pieno titolo (poiché in possesso dei requisiti richiesti) al beneficio il cui riconoscimento non era ancora formalmente intervenuto, al momento di entrata in vigore della nuova normativa, in ragione della complessità della procedura e dei tempi tecnici richiesti per l'epletamento della stessa (cfr.,per tutte, sent. n. 359/2001/A di questa Sezione).

         Ne segue che, in tale duplice ottica, la richiamata disciplina non può essere intesa se non nel senso che dalla data (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della nuova normativa, da parte dell'Amministrazione non potranno essere più prese in considerazione                  le posizioni soggettive dei collaterali che non siano state anteriormente portate a sua conoscenza a mezzo di formali istanze degli interessati, le quali, in quanto estrinsecazione di un diritto all'epoca ancora vigente, dovranno essere esaminate alla stregua di quella disciplina (ora abrogata).

         Dall'indicata costruzione segue, altresì, quale imprescindibile corollario, che le condizioni richieste dalla previgente normativa, per la concessione del beneficio, dovevano già sussistere al momento di proposizione della domanda o, quanto meno, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina abrogatrice, dappoichè sarebbe in contrasto con l'evidenziata ratio di quest'ultima la valutazione di posizioni maturate in data successiva o coeva all' abrogazione della norma sostanziale dalla quale traevano fondamento.

         Alla stregua delle estese considerazioni, correttamente l'Amministrazione, a fronte di una domanda presentata in data (26 maggio 1997) ampiamente successiva a quella di entrata in vigore della nuova normativa, ha negato alla collaterale Maria Barabaschi il beneficio dell'assegno alimentare, indipendentemente da ogni verifica in ordine alla sussistenza in capo alla medesima delle altre condizioni di legge (invalidità e requisito economico).

         Né appare conferente, ai fini concessori dell'assegno de quo, il richiamo operato dal Primo Giudice all'art. 66 del D.P.R. n. 915/1978, onde far conseguire all'interessata il beneficio al diverso titolo di consolidamento e/o devoluzione ivi previsto.

         Ciò nel riflesso che il consolidamento e/o la devoluzione verrebbero comunque a sostanziare la costituzione del particolare beneficio in data successiva all'entrata in vigore della menzionata disciplina abrogativa dello stesso, la quale non può che estendere i propri effetti in sede applicativa dell'invocato art. 66, costituendone, invero, il presupposto.

         Per tali motivi ed, in conformità dell'ormai consolidata giurisprudenza in materia (cfr., per tutte, la richiamata sent. n. 359/2001/A di questa Sezione) , in accoglimento del proposto atto d'appello ed annullamento della sentenza impugnata in epigrafe, il Collegio nega il diritto della Sig.ra Maria Barabaschi alla pensione a titolo di assegno alimentare quale collaterale di Carlo Barabaschi deceduto in guerra.

         Sussistono giusti motivi, anche in ragione della complessità della insorta controversia, per nulla a pretendere per le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

         La Corte dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in annullamento della sentenza impugnata in epigrafe, non riconosce il diritto di Maria Barabaschi alla pensione a titolo di assegno alimentare quale collaterale di Carlo Barabaschi, deceduto in guerra.

         Nulla per le spese del doppio grado.

         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2008.

 L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE

f.to Davide Morgante                             f.to Giuseppe David

         Depositata in Segreteria il 14/04/2008

 

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

(Dott.ssa Maria FIORAMONTI)