mercoledì, 14 ottobre 2026

L'assegno funzionale legge 468/87 non è maggiorabile del 18% secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge 177/76

Corte dei conti, II sezione di appello, Sentenza 22.3.2010 n. 109

 

Con sentenza n. 309 del 14.3.2003, non notificata, la Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha riconosciuto al sig. S. G., sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo, il diritto al computo ai fini pensionistici dell’“assegno funzionale”, previsto dall’art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 convertito nella legge n. 468 del 1987, con l’aumento del 18% disposto dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976. La Sezione territoriale si è infatti richiamata ad una sua giurisprudenza nella quale si evidenzia che l’assegno funzionale ha “effetto” anche sul “trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato”; presenta i caratteri di “ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità tipici della base stipendiale”; è inoltre “parte integrante” della retribuzione individuale di anzianità la quale, a sua volta, “assieme al livello retributivo è parte integrante del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello Stato”. Con appello notificato il 17-22 marzo 2004 e depositato il 6 aprile 2004, l’Avvocatura Generale dello Stato si è invece richiamata alle deliberazioni della Sezione del Controllo di questa Corte n. 23 e n. 52 del 1990, le quali hanno ritenuto che “l’assegno funzionale non abbia natura stipendiale, ma di assegno accessorio, sia pure pensionabile, e che pertanto, non essendone dichiarata espressamente l’inclusione nella base pensionabile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 177/76, non possa essere aumentato del 18%”. Ha chiesto pertanto di annullare la sentenza della Sezione veneta e ha comunque eccepito “la prescrizione quinquennale sulle somme dovute antecedentemente la data di presentazione del ricorso”.

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LaPrevidenza.it, 15/05/2010

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