REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO


composta dai magistrati


dott. Sergio Maria Pisana Presidente


dott. Stefano Imperiali Consigliere


dott. Mario Pischedda Consigliere


dott.ssa Manuela Arrigucci Consigliere


dott. Vittorio Raeli Consigliere relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio sull’appello n. 20002 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, contro la Sig.ra M. V., erede di S. G. rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Taviano, e per l’annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Veneto n. 309/2003 del 14.3.2003.


Visti gli atti e i documenti del giudizio;


Assenti le parti all’udienza del 26.01.2010;


Ritenuto in

FATTO


1. Con sentenza n. 309 del 14.3.2003, non notificata, la Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha riconosciuto al sig. S. G., sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo, il diritto al computo ai fini pensionistici dell’“assegno funzionale”, previsto dall’art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 convertito nella legge n. 468 del 1987, con l’aumento del 18% disposto dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976.


La Sezione territoriale si è infatti richiamata ad una sua giurisprudenza nella quale si evidenzia che l’assegno funzionale ha “effetto” anche sul “trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato”; presenta i caratteri di “ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità tipici della base stipendiale”; è inoltre “parte integrante” della retribuzione individuale di anzianità la quale, a sua volta, “assieme al livello retributivo è parte integrante del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello Stato”.


2. Con appello notificato il 17-22 marzo 2004 e depositato il 6 aprile 2004, l’Avvocatura Generale dello Stato si è invece richiamata alle deliberazioni della Sezione del Controllo di questa Corte n. 23 e n. 52 del 1990, le quali hanno ritenuto che “l’assegno funzionale non abbia natura stipendiale, ma di assegno accessorio, sia pure pensionabile, e che pertanto, non essendone dichiarata espressamente l’inclusione nella base pensionabile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 177/76, non possa essere aumentato del 18%”. Ha chiesto pertanto di annullare la sentenza della Sezione veneta e ha comunque eccepito “la prescrizione quinquennale sulle somme dovute antecedentemente la data di presentazione del ricorso”.


Considerato in

DIRITTO


1. La Sezione del Controllo di questa Corte, la maggior parte delle Sezioni Giurisdizionali e anche le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 9/QM del 2006, hanno più volte chiarito che l'“assegno funzionale” previsto dall’art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 convertito nella legge n. 468 del 1987 non rientra nella base pensionabile che va aumentata del 18% in applicazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976.


Infatti, il nuovo testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973 precisa chiaramente che la base pensionabile da aumentare del 18% è costituita “dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili” espressamente elencati, aggiungendo che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”. E nessuna legge stabilisce che l'“assegno funzionale” è appunto non solo pensionabile, ma anche inseribile nella base pensionabile aumentabile del 18%.


Può essere aggiunto che il principio secondo il quale non è sufficiente la pensionabilità di un assegno o di un’indennità per il suo inserimento nella base pensionabile aumentabile del 18%, in assenza di una specifica disposizione di legge che ciò espressamente preveda, è stato confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali o da deliberazioni della Sezione del Controllo di questa Corte anche per altri assegni o indennità, tra cui: le indennità di volo e aeronavigazione (I Sezione Centrale d’appello n. 495 del 2007, II Sezione Centrale d’appello n. 90 del 2008, etc.); l’indennità di ausiliaria (I Sezione Centrale d’appello n. 55 del 2007, idem n. 440 del 2007 etc.); la retribuzione annua di posizione dirigenziale (Sezione del Controllo n. 2 del 2004); l’indennità integrativa speciale (Sezione del Controllo n. 24 del 1998, idem n. 2 del 2004, idem n. 6 del 2005).


2. Inoltre, non potrebbe sostenersi che l'assegno funzionale debba essere comunque assoggettato allo stesso regime della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), prevista dal comma 3 del già citato art. 1 del d.l. n. 379 del 1987 e consistente nel “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986”.


Il già citato art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 stabilisce invero che gli importi dell'assegno funzionale pensionabile “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”. Ma come ha chiarito la Sezione del Controllo con deliberazione n. 52 del 2000, e hanno poi confermato le Sezioni Riunite con la sentenza n. 9/QM del 2006, “l'uso del termine <<si aggiunge>> sta appunto a significare che l'assegno funzionale non confluisce nella RIA ma ne permane distinto, ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento”, per cui ha “carattere accessorio e non stipendiale”.


3. In definitiva, l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze in esame va accolto e la sentenza impugnata va pertanto annullata.


4. Sussistono le grave ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. per compensazione delle spese di giudizio, considerato il quadro di incertezza giurisprudenziale all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado.


P.Q.M.


La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, accoglie l’appello n. 20002 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contro la sig.ra M. V., erede del sig. S. G., e per l’effetto annulla la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Veneto n. 309 del 14.3.2003.


Spese di giudizio compensate.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del ventisei gennaio duemiladieci


L'Estensore Il Presidente


( V. Raeli ) ( S.M. Pisana )


F.to Vittorio Raeli F.to Sergio Maria Pisana


Depositata in Segreteria il 22 marzo 2010


Il Dirigente


F.to Andreana BASOLI