Corte dei conti Toscana, sentenza 22.2.2008 n. 108
Nel caso di specie vi e'stato petitum in tal senso, correlandolo nella sua entita' nella direzione della richiesta satisfattiva all'opposizione a ripetizione di indebito, seppur con la legittimazione derivante dal danno da ritardo procedimentale: questultimo e'quindi ulteriore profilo che suffraga l'accoglimento del ricorso e, in quanto assorbito dal primo motivo di accoglimento esonera il giudice dalla quantificazione del danno. Danno comunque, che, pur avendo genesi diversa dall'inibizione all'indebito per ossequio ai principi costituzionali, di fatto si sarebbe comunque posto in termini di totale o parziale alternativita' con questi, andando ad elidere lo stato di bisogno causato dalla ripetizione di indebito. Va soggiunto che la giurisdizione sul danno da ritardo nella fattispecie pensionistica e' poi da riferire alla Corte dei conti in relazione alla vis attractiva di cui la Corte fruisce in relazione al complesso delle sue attribuzioni giurisdizionali in materia di pensioni e all'esercizio sulle stesse con riferimento all'intero rapporto previdenziale. In tal senso si e'pronunciata la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10732: su fattispecie di ritardo nell'erogazione pensionistica, fattispecie cui, secondo questo giudice, va assimilata l'ipotesi di ritardo nel consolidamento con decreto definitivo di detta erogazione con caratteri di certezza e stabilita' )...
LaPrevidenza.it, 11/03/2008
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