Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona del dott. Leonardo Venturini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 56271/PM del registro di segreteria, su ricorso proposto da M. Antonio, res. a Pisa, via Montanelli 214/C, rapp.e difeso dall'avv.to Crucianelli Fernando, con studio in Viterbo, via Matteotti 73, nei confronti
dell'INPDAP / Sede provinciale di Pisa
contro il provvedimento di recupero di indebito di euro 7.803, 86 adottato con provvedimento del 22.3.2006 dell'INPDAP di Pisa;
Tenutasi la pubblica udienza il giorno 14 novembre 2007, con la presenza del dr. Pratellesi per l'Amministrazione;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Ritenuto e valutato in
FATTO
Con il presente instaurato giudizio pensionistico parte attrice - già dipendente del ministero della Difesa - insorge contro il decreto in epigrafe menzionato, con il quale l'INPDAP, in data 1.8.2006, ha comunicato allo stesso formale provvedimento di addebito per un importo di € 7366,73, con trattenuta cautelativa di € 222,27.
Va premesso che il predetto dicastero della Difesa ha attribuito al ricorrente pensione ordinaria di € 9.812,62 dal 31.7.1992 a vita; ciò in data 13.4.2005, causando, in sede di conguaglio, l'indebito di cui sopra. Indebito la cui doverosa ripetizione, alla stregua delle norme vigenti, è elemento compiutamente sottolineato nella memoria di parte resistente. Nel ricorso, invece, si sottolinea la lesione dei principi dell'affidamento, il danno da ritardo procedimentale in relazione al rilevante lasso di tempo intercorso fra trattamento provvisorio e pensione definitiva.
DIRITTO
Il ricorso si appalesa fondato e pertanto va accolto. Per chiara espressione dell'articolo 162 del d.p.r. 1092 del 1973 (“Liquidazione provvisoria. - Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva”.) l'amministrazione è tenuta a richiedere l'eventuale conguaglio che si verificasse nella differenza tra pensione provvisoria e pensione definitiva, non applicandosi nel caso di specie il disposto di cui all'articolo 206 del predetto decreto (per la doverosità del recupero di somme indebite da parte dell'amministrazione in termini generali, si veda, “ex plurimis” Consiglio Stato, sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651). Il già menzionato articolo 162 deve però essere interpretato secondo i dettami della Costituzione in particolare avendo riguardo agli articoli 3, 38, 36 (nei limiti in cui la pensione è contemplabile come una retribuzione differita) ed alla stregua di questa operazione ermeneutica vanno sempre garantite le esigenze di vita e la libertà e dignità di questa, se del caso con lo strumento di una ponderata, e commisurata al caso concreto, rateizzazione delle somme da ripetere.
Nell'ipotesi di specie, l'entità della pensione in rapporto alla somma da recuperare ed alle sue modalità renderebbero precarie le condizioni di vita del ricorrente. La pretesa dello stesso trova così il suo fondamento. Va aggiunto che il sig. M. ha rilevato, nella propria impostazione attorea, la lesione dello stato di affidamento e della buona fede “sub specie” del danno da ritardo: sotto questo aspetto questo giudice ritiene che, mentre da un canto vi è il dovere dell'amministrazione di ripetere le somme, salvo i limiti di cui si è detto e di cui la presente vicenda costituisce un esempio, d'altro canto il superamento dei termini procedimentali (nel caso di specie termine eccessivamente lunghi trascorso tra l'adozione del provvedimento provvisorio e di provvedimento definitivo) causa un comportamento illecito - non già la decadenza del potere di intervenire stante il principio di continuità e necessità dell'azione amministrativa- e quindi la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da ritardo, tipologia di nocumento oramai invalsa nella giurisprudenza amministrativa. E' stato infatti correttamente affermato (Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 875), che è prospettabile la pretesa al risarcimento conseguente alla mera omissione (o anche ritardo) nell'adozione di un provvedimento, indipendentemente dalla spettanza del bene della vita al quale è preordinato l'interesse legittimo di tipo pretensivo. Tale pretesa è da ricollegare all'interesse procedimentale avente ad oggetto il rispetto dei tempi certi dell'azione amministrativa concernente l'esplicazione della competenza amministrativa secondo criteri di correttezza e buona fede. L'inottemperanza da parte dell'Amministrazione del dovere di correttezza, con particolare riferimento ai tempi del procedimento amministrativo, indica una responsabilità accostabile a quella aquiliana. Il danno risarcibile è quello derivante (interesse negativo) dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine entro il quale l'azione amministrativa doveva essere conclusa.
In particolare si potrebbe prospettare la tesi secondo la quale il danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo può essere risarcito solo in rapporto alla conseguibilità del bene della vita cui si aveva titolo; pertanto il risarcimento può essere preteso dopo il riconoscimento definitivo della spettanza del bene. In termini generali va anche aggiunto che se l'amministrazione ha omesso di provvedere, la pretesa al risarcimento deve essere valutata in un processo che permetta di collegare la domanda di risarcimento alla spettanza dell'utilità finale. Ciò è possibile mediante un giudizio prognostico su tale spettanza in vista della liquidazione del risarcimento domandato in un giudizio sul silenzio della p.a (v. anche, ex multis, Consiglio Stato , sez. V, 18 gennaio 2006, n. 125).
Nel caso di specie vi è stato petitum in tal senso, correlandolo nella sua entità nella direzione della richiesta satisfattiva all'opposizione a ripetizione di indebito, seppur con la legittimazione derivante dal danno da ritardo procedimentale: questultimo è quindi ulteriore profilo che suffraga l'accoglimento del ricorso e, in quanto assorbito dal primo motivo di accoglimento esonera il giudice dalla quantificazione del danno. Danno comunque, che, pur avendo genesi diversa dall'inibizione all'indebito per ossequio ai principi costituzionali, di fatto si sarebbe comunque posto in termini di totale o parziale alternatività con questi, andando ad elidere lo stato di bisogno causato dalla ripetizione di indebito. Va soggiunto che la giurisdizione sul danno da ritardo nella fattispecie pensionistica è poi da riferire alla Corte dei conti in relazione alla “vis attractiva” di cui la Corte fruisce in relazione al complesso delle sue attribuzioni giurisdizionali in materia di pensioni e all'esercizio sulle stesse con riferimento all'intero rapporto previdenziale. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10732: su fattispecie di ritardo nell'erogazione pensionistica, fattispecie cui, secondo questo giudice, va assimilata l'ipotesi di ritardo nel consolidamento con decreto definitivo di detta erogazione con caratteri di certezza e stabilità )
Il ricorso va quindi accolto, e le somme già trattenute restituite, dopo aver rivalutato le stesse. Vanno poi compensate le spese di giudizio per ragioni di equità e per la complessità della situazione giuridica affrontata stante il permanente dibattito sulla questione della ripetibilità o meno delle somme dovute conguaglio tra pensione definitiva e pensione.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo
accoglie
il ricorso proposto da M. Antonio.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze il giorno 14 novembre 2007.
IL GIUDICE UNICO
f.to Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 22.02.2008
IL DIRIGENTE
f.to G. Badame