mercoledì, 14 ottobre 2026

Indennità militare non può essere ricompresa nella base di calcolo ex art. 67, commi 1 e 2, della legge 113/1954

Corte dei Conti Sezioni riunite, sentenza 2.2.2010 n 1/QM 

 

La questione di massima sottoposta all’esame del Collegio origina dall’ordinanza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia n°XXX, del 29/5/2007-11/6/2008, iscritta al n°261/SR/QM, emessa sul ricorso n°11037 (ex 4309), proposto dal sig. D. Antonio ed altri tredici, nonché sui ricorsi nn. XXX, ...proposti –rispettivamente – dai sigg. A. Vito, M. Adolfo, D. Antonio, T. Giuseppe, M. Pio, XX, M. Guido, I. Aldo, P. Domenico, N. Luigi, S. Fausto, V. Antonio, A. Giovanni, D. Luigi e C. Luigi, tutti ex ufficiali dell’Esercito, nei confronti dell’Amministrazione Militare, per la declaratoria del diritto alla riliquidazione della indennità di ausiliaria, mediante il computo di vari benefici, tra cui –per quel che qui interessa – l’indennità militare, prevista dall’art. 9 della l. n°231/1990.

2) – Precisa la cennata ordinanza che secondo i ricorrenti “il periodo trascorso in ausiliaria è da considerare, ai fini pensionistici, come servizio effettivo, ai sensi dell’art. 69 della l. n°113/1954” (v. pag. 4) e che, in relazione a ciò, “l’Amministrazione avrebbe violato gli artt. 44, comma 1, della l. n°224/1986; 6, comma 2, della l. n°404/1990 e l’art. 5 comma 3b, (recte: art.9) della l. n°231/1990, escludendo dal calcolo (della indennità di ausiliaria) l’indennità militare” (v. pag. 5) .

L’ordinanza di remissione, dopo aver illustrato in fatto l’andamento processuale della causa (in relazione ad alcune “rinunce al ricorso” ed agli incombenti istruttori eseguiti), in diritto ha disposto la riunione dei gravami, precisando – nel merito – che “il problema interpretativo da risolvere”, per la definizione delle relative controversie, è quello di stabilire “se, ai fini della determinazione del trattamento economico del pari grado in servizio”, ex art 67 della l. n°113/1954, come modificato dall’art. 44, lettera b), della l,. n°224/1986, “devono essere considerate tutte le indennità, con esclusione (solo) di quelle tassativamente elencate” nella norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 6 della l. n°404/1990, ovvero se ne possono aggiungere altre.

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LaPrevidenza.it, 04/05/2010

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