Corte dei Conti, Seconda sezione di appello, sentenza 4.5.2010 n. 162
Con la sentenza in epigrafe, la sezione giurisdizionale per la regione Veneto ha riconosciuto a M. A., militare della Guardia di Finanza in congedo, il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, includendo nella base pensionabile, con il conseguente aumento del 18%, l’assegno funzionale previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 379/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 468/1987. Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamando la deliberazione della sezione del controllo di questa corte n 52 del 2000 e sostenendo che l’assegno funzionale, aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, rimane da essa distinto, “in posizione di cumulo e non di assorbimento”, sicché lo stesso ha natura di assegno accessorio, sia pur pensionabile, ma non stipendiale. In data 18 marzo 2004 si è costituito M. A., richiamando i principi affermati nella sentenza 66/99 di questa sezione. Sostiene l’appellato che l’assegno funzionale, aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, diviene parte integrante dello stipendio e, in ogni caso, ha natura stipendiale perché possiede i caratteri della ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità, come si evince dall’articolo 1, comma 10, della legge 468/1987, che ne prevede la pensionabilità.
LaPrevidenza.it, 15/07/2010
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...