REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull’appello iscritto al n. 19518 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello stato, ed ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12.
CONTRO
M. A., rappresentato e difeso dall’avvocato A. Taviano, giusta delega in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via dell’Idroscalo n 2.
A V V E R S O
la sentenza n. 91/03 emessa dalla sezione giurisdizionale per la regione Veneto, in composizione monocratica, depositata il 17 gennaio 2003, non notificata.
Visti gli atti ed i documenti di causa.
Alla pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2010 il giudizio nell’assenza delle parti è passato in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la sezione giurisdizionale per la regione Veneto ha riconosciuto a M. A., militare della Guardia di Finanza in congedo, il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, includendo nella base pensionabile, con il conseguente aumento del 18%, l’assegno funzionale previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 379/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 468/1987.
Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamando la deliberazione della sezione del controllo di questa corte n 52 del 2000 e sostenendo che l’assegno funzionale, aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, rimane da essa distinto, “in posizione di cumulo e non di assorbimento”, sicché lo stesso ha natura di assegno accessorio, sia pur pensionabile, ma non stipendiale.
In data 18 marzo 2004 si è costituito M. A., richiamando i principi affermati nella sentenza 66/99 di questa sezione. Sostiene l’appellato che l’assegno funzionale, aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, diviene parte integrante dello stipendio e, in ogni caso, ha natura stipendiale perché possiede i caratteri della ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità, come si evince dall’articolo 1, comma 10, della legge 468/1987, che ne prevede la pensionabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, vertendo su questioni di diritto, è ammissibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n 639.
Oggetto del giudizio è l’inclusione nella base pensionabile dell'assegno funzionale, previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 18 settembre 1987 n 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987 n. 468, con la conseguente maggiorazione del 18%, disposta dall’articolo 53 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, come modificato dall’articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Questa sezione d’appello ha più volte affermato che l’assegno funzionale, pur aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio e, pertanto, non rientra nella base pensionabile, ai fini della maggiorazione prevista dall’articolo 53 del DPR n. 1092/1973 (sentenze n. 314, 315, 317, 336 del 2003, n 357, 358, 359. 370, 398 del 2004, n 304, 400, 401, 402 del 2005 n 25, 26, 47, 57, 72, 149, 150, 168, 169, 171, 172, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 250, 251, 252, 253, 266, 267, 277, 297, 298, 299 e 309 del 2006, 94, 140, 141,199, 213, 228, 261, 267 e 273 del 2007). Anche le sezioni riunite hanno affermato che “l'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177“ (sentenza 9/QM/2006).
Il collegio, non ravvisa motivi per discostarsi da questo consolidato orientamento, con conseguente accoglimento del gravame.
La sussistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del gravame, costituisce un valido motivo per disporre la compensazione delle spese.
P Q M
La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette
ACCOGLIE
l'appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per l’effetto annulla la sentenza n. 91/03, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto.
Spese compensate
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2010.
Il Relatore Il Presidente f.f.
(dott. Mario Pischedda) (dott. Stefano Imperiali)
F.to Mario Pischedda F.to Stefano Imperiali
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2010
Il Direttore della Segreteria
F.to Andreana BASOLI