mercoledì, 21 ottobre 2026

Guardia di Finanza: perdita del grado per rimozione da possesso di sostanze stupefacenti

Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 15.3.2012 n. 1452

 

Con sentenza 26 aprile 2011, n. 3560, il T.A.R. per il Lazio, Sez. II, accoglieva il ricorso proposto dal signor Antonio M. contro il provvedimento del 11 ottobre 2003 con il quale il Comando generale della Guardia di Finanza – in relazione al possesso di sostanze stupefacenti, accertato da militari dello stesso Corpo in Messina in data 27 settembre 2002 e non contestato dal ricorrente – aveva disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione. Il Tribunale regionale riteneva l’impugnata sanzione illegittima in quanto non adeguatamente motivata, irragionevole e sproporzionata considerati il carattere occasionale dell’uso, la spontanea ammissione da parte del ricorrente, i favorevoli precedenti di carriera. L’Amministrazione proponeva appello, insistendo per l’annullamento della sentenza di primo grado, previa sospensione dell’esecutività. Il M. resisteva al ricorso costituendosi in giudizio con appello incidentale, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta e, in subordine, rinnovando gli ulteriori motivi di gravame, già proposti in primo grado e dichiarati assorbiti in quella sede. Contro il provvedimento sanzionatorio il M. esponeva quattro motivi di doglianza, il primo dei quali ritenuto fondato dal Giudice di primo grado. Tali motivi possono sinteticamente riassumersi nei termini seguenti: 1. eccesso di potere, per avere l’Amministrazione irrogato una sanzione – la perdita del grado per rimozione – non ragionevole e adeguata al fatto commesso, travisando le modalità della vicenda e senza tenere conto della occasionalità dell’episodio, dell’irrilevanza penale del fatto stesso, della mancanza di dolo del militare in ordine alla detenzione dello stupefacente, del suo comportamento al momento del fatto, dei precedenti dell’incolpato e della sua successiva condotta, dell’assenza di risonanza pubblica dell’accaduto; 2. violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al disposto dell’art. 109, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2010, n. 309 (che prevede, per il militare in servizio assuntore di droga, la conservazione del posto di lavoro e il recupero sociale), nonché del combinato disposto della citata norma e dell’art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (riferito al recupero sociale dei militari e degli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti);

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LaPrevidenza.it, 17/07/2012

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