N. 01452/2012REG.PROV.COLL.
N. 07904/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della
Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Antonio M., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia,
con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle
Medaglie D'Oro, 266;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 03560/2011, resa
tra le parti, concernente SANZIONE PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons.
Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore
Tartaglia e Antonio Grumetto (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza 26 aprile 2011, n. 3560,
il T.A.R. per il Lazio, Sez. II, accoglieva il ricorso proposto dal
signor Antonio M. contro il provvedimento del 11 ottobre 2003 con il
quale il Comando generale della Guardia di Finanza – in relazione al
possesso di sostanze stupefacenti, accertato da militari dello stesso
Corpo in Messina in data 27 settembre 2002 e non contestato dal
ricorrente – aveva disposto la sanzione della perdita del grado per
rimozione. Il Tribunale regionale riteneva l’impugnata sanzione
illegittima in quanto non adeguatamente motivata, irragionevole e
sproporzionata considerati il carattere occasionale dell’uso, la
spontanea ammissione da parte del ricorrente, i favorevoli precedenti
di carriera.
L’Amministrazione proponeva appello, insistendo per l’annullamento
della sentenza di primo grado, previa sospensione dell’esecutività.
Il M. resisteva al ricorso costituendosi in giudizio con appello
incidentale, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta e, in
subordine, rinnovando gli ulteriori motivi di gravame, già proposti in
primo grado e dichiarati assorbiti in quella sede.
Contro il provvedimento sanzionatorio il M. esponeva quattro motivi di
doglianza, il primo dei quali ritenuto fondato dal Giudice di primo
grado. Tali motivi possono sinteticamente riassumersi nei termini
seguenti:
1. eccesso di potere, per avere l’Amministrazione irrogato una sanzione
– la perdita del grado per rimozione – non ragionevole e adeguata al
fatto commesso, travisando le modalità della vicenda e senza tenere
conto della occasionalità dell’episodio, dell’irrilevanza penale del
fatto stesso, della mancanza di dolo del militare in ordine alla
detenzione dello stupefacente, del suo comportamento al momento del
fatto, dei precedenti dell’incolpato e della sua successiva condotta,
dell’assenza di risonanza pubblica dell’accaduto;
2. violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al disposto
dell’art. 109, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 2010, n. 309 (che prevede, per il militare in servizio
assuntore di droga, la conservazione del posto di lavoro e il recupero
sociale), nonché del combinato disposto della citata norma e dell’art.
6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737 (riferito al recupero sociale dei militari e degli
appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano fatto uso di sostanze
stupefacenti);
3. eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà nell’azione
amministrativa, per essere l’impugnata sanzione disciplinare in
contrasto con i giudizi resi dall’Amministrazione medesima nei
confronti del M. sia prima che dopo il fatto;
4. violazione di legge, in relazione all’art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all’ art. 21 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per essersi il procedimento
disciplinare concluso - con la notifica dell’atto all’interessato -
quando era ormai perenta l’azione disciplinare per il decorso del
termine di legge.
Nella camera di consiglio del 4 novembre 2011 l’Amministrazione non
insisteva nella domanda cautelare, in vista di una sollecita
definizione della causa nel merito.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2012, l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va perciò accolto.
2. Non è contestato il fatto storico. Nel corso di un controllo
effettuato dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di
Messina in data 27 settembre 2002, con l’ausilio di una unità cinofila,
il militare Antonio M. consegnava spontaneamente un pacchetto di
sigarette nel quale erano contenuti circa 3,22 grammi di marijuana e
7,13 grammi di hashish. Sottoposto in pari data a esame tossicologico,
veniva riscontrato positivo ai cannabinoidi.
Come detto in narrativa, il sig. M. censura invece la congruità della
sanzione a lui irrogata in dipendenza del fatto addebitato – vale a
dire la perdita del grado per rimozione – e allega svariati profili
dell’eccesso di potere nonché diverse violazioni di legge, da cui
discenderebbe la illegittimità del provvedimento impugnato in primo
grado.
3. Quanto al primo motivo del ricorso, va richiamato il consolidato
orientamento – dal quale il Collegio non ravvisa particolari ragioni
per discostarsi – secondo cui, incontestata l’ampia discrezionalità che
connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione
disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né
illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione
destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale
risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto in
primo luogo che l’appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente
preposto – fra l’altro – al contrasto allo spaccio ed alla diffusione
degli stupefacenti impone di valutare la condotta ascritta
all’appellante con la dovuta severità (cfr. ex plurimis, da ultimo,
Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010, n, 2927; Id., 4 maggio 2010, n.
2548; Id., 13 maggio 2010, n. 2927; Id., 26 ottobre 2010, n. 8352; Id.,
30 novembre 2010, n. 8352; Id., 18 novembre 2011, n. 6096; Id., 18
novembre 2011, n. 6099. Può anche rammentarsi il successivo revirement
dello stesso Giudice di primo grado: T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° agosto
2011, n. 6877).
Infatti la condotta rimproverata è del tutto inammissibile per un
appartenente al Corpo della Guardia di Finanza perché, ponendosi in
conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una
violazione con gli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e
rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa
l’irrilevanza penale del fatto, l’asserita mancanza di ripercussione
sociale, i positivi precedenti dell’incolpato, ma giustifica la
sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 40, n. 6, della legge 3 agosto
1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella
perdita del grado quando è stato rimosso “per violazione del giuramento
o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque
contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello
Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.
Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare
incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa
contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato, la
perdita del grado è infatti “sanzione unica ed indivisibile”, non
essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo
entro i quali all’Amministrazione spetti di esercitare il potere
sanzionatorio.
Pertanto non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da un
supposto difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione
disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al
finanziere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze
stupefacenti, dovendosi ricondurre tale comportamento alla violazione
del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo, alla luce
dei compiti istituzionali del Corpo stesso (fra i quali, come si è
ricordato, rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico
di stupefacenti) e per la necessaria contiguità con soggetti operanti
nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente
comporta. Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare
che il fatto contestato all’incolpato è stato in modo argomentato
ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le
finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per
difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione
applicata, ma neppure per difetto della motivazione. Infatti, una volta
accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza
alla Guardia di Finanza, la continuazione del rapporto di impiego ne
risulta preclusa.
Tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta ascritta all’odierno
appellato, non mette neppur conto indagare se la documentazione in atti
deponga per il carattere del tutto isolato dell’episodio in
contestazione, ovvero denoti nel Militierno una qualità di assuntore
pur occasionale di sostanze stupefacenti (qualità peraltro che, come è
noto, è praticamente impossibile da riscontrare clinicamente con
riguardo al consumo di sostanze “leggere” del tipo di quelle di che
trattasi in questo caso). Non occorre dunque valutare la ricostruzione
degli eventi offerta dal militare (secondo cui le sostanze stupefacenti
gli sarebbero state date, nello stesso treno in cui l’accertamento è
avvenuto, da persone rimaste sconosciute), che appare comunque
scarsamente attendibile, anche in considerazione della quantità di
sostanza attiva rinvenuta, superiore ai 10 grammi.
4. Il secondo motivo del ricorso richiama specifiche normative volte a
privilegiare il recupero sociale di militari e appartenenti alle Forze
di polizia che siano assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di
normative di settore, che esauriscono la propria applicabilità
dell’ambito dei Corpi espressamente indicati e non possono in
particolare trovare applicazione alla Guardia di finanza, in
considerazione del particolare ruolo istituzionale - prima richiamato -
che questa assolve.
5. Il terzo motivo dell’impugnazione, che lamenta il contrasto tra il
provvedimento adottato e i giudizi resi dall’Amministrazione in merito
al M. sia prima che dopo il fatto, è per un verso manifestazione
specifica del primo motivo – nella parte in cui si riferisce alle
valutazioni precedenti – e come tale è già stato respinto. Per quanto
concerne le valutazioni successive è del pari infondato, in quanto
trascura l’evidente calo di giudizio che – come ammette la stessa parte
privata – si riscontra nelle note di valutazione redatte in epoca
posteriore ai fatti oggetto del procedimento disciplinare. E ciò, in
disparte la questione generale del se, ed eventualmente in che misura,
la condotta posteriore al fatto possa incidere sull’apprezzamento
dell’illecito da parte dell’Amministrazione.
6. E’ del pari senza fondamento il quarto motivo dell’appello.
La decisione della Commissione di disciplina è presa il 17 luglio 2003;
il provvedimento espulsivo che ne segue reca la data del successivo 11
ottobre ed è portato a conoscenza del Militerno il giorno 22 dello
stesso mese.
Per costante giurisprudenza di questo Consiglio, ai fini del computo
dell’intervallo di 90 giorni tra due successivi atti, il superamento
del quale – a norma dell’art. 120 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 – comporta l’estinzione del
procedimento disciplinare, occorre avere riguardo al momento di
adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e non al momento
della notifica. Questa, infatti, attiene al momento dell'efficacia e
non a quello del perfezionamento del provvedimento amministrativo cui,
invece, deve intendersi logicamente riferito il disposto del suddetto
art. 120 (cfr. da ultimo ex plurimis Sez. IV, 30 giugno 2010, n.4163;
Id., ord. 30 novembre 2011, n. 5262).
Sotto il profilo in questione neppure ha rilievo la disposizione
dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che allo stesso
modo attiene al ciclo dell’efficacia e non a quello del
perfezionamento, dato che testualmente si riferisce al momento
dell’acquisto dell’efficacia da parte del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati.
L’argomento della intervenuta estinzione del procedimento disciplinare va perciò rigettato.
7. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello dell’Amministrazione è fondato.
Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)