Tribunale di Fermo, Giud. D.ssa A. Mirabelli, ordinanza del 16.2.2010 - Avv. Daniela Carbone
Con ordinanza del 16 febbraio 2010, il Tribunale di Fermo, Giudice delle Esecuzioni, si è pronunciata in merito ad un’ennesima istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, iniziata nei confronti di un debitore che aveva intrapreso la procedura di accesso al Fondo delle vittime dell’usura per il riconoscimento di fondi e che, dopo ben tre proroghe concesse, non aveva ancora ottenuto i fondi in questione né si era concluso il relativo procedimento amministrativo.
Il citato provvedimento è di interesse ove osserva che “occorre ritenere che la legge attribuisca al soggetto esecutato, che si trovi nelle condizioni legislativamente indicate, la possibilità di ottenere un solo ed unico periodo di sospensione della procedura in corso”, con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto del mancato compimento della procedura di riconoscimento del diritto di accesso al Fondo vittime dell’usura, e conseguente messa in vendita dell’immobile esecutato.
Trattasi di una delle prime pronunce di merito nella materia in esame, sulla quale ad oggi non si è ancora pronunciata neppure la Suprema Corte, il cui intervento è quanto mai opportuno a fronte di interpretazioni diametralmente opposte da parte dei vari Tribunali ad oggi aditi.
LaPrevidenza.it, 22/06/2010
Avvocato
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