TRIBUNALE DI FERMO
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
In data 25.1.2007 a seguito di istanza per la sospensione dei termini dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 20 co. 7° L. 44/1999, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso la presente procedura esecutiva per 300 giorni nei confronti di XXX a decorrere dal 29.11.2006. All’udienza del 8.3.2007 la sospensione è stata estesa agli altri debitori esecutati XXX e XXX.
Riattivata la procedura dal creditore procedente alla scadenza della sospensione stessa, il giudice dell’Esecuzione, sulla base di parere favorevole del Prefetto documentato in atti, ha sospeso la procedura per 300 giorni a partire dal 25.9.2007.
In data 18.6.2008 il procedente formulava nuova istanza di riattivazione della procedura ed il Giudice, con provvedimento del 14.11.2008, sospendeva nuovamente la procedura per 300 giorni a decorrere dal 21.7.2008.
Con istanza depositata il 15.5.2009 veniva nuovamente richiesta la riattivazione della procedura. All’udienza del 22.1.2009 fissata per la comparizione delle parti, il debitore chiedeva una nuova sospensione, allegando parere prefettizio 6.7.2009 favorevole ad un’ulteriore proroga. I procuratori dei creditori insistevano per la prosecuzione della procedura stessa.
Il Giudice si riservava.
Successivamente, il debitore depositava memoria aggiuntiva, di cui il Giudice, a prescindere dal merito, non può tenere conto, vista l’irritualità della stessa.
La ratio della sospensione invocata è certamente quella, più volte ricordata dalla difesa dell’esecutato, di consentire l’ammissione ai benefici economici previsti dalla legge, finalizzati a consentire al debitore di riprendere o consolidare l’attività produttiva della sua impresa superando gli effetti pregiudizievoli dell’essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione. In tal senso la sospensione dei termini consente al debitore di differire gli atti esecutivi in attesa di ottenere il contributo previsto dalla legge per estinguere il debito. La norma, pertanto, deve ritenersi eccezionale, in quanto consente di sacrificare gli interessi dei creditori ad una pronta liquidazione coattiva dei beni del proprio debitore, tutelando l’interesse a riprendere l’attività produttiva delle vittime di reati di estorsione o usura che abbiano presentato denuncia penale.
In tal senso il legislatore ha ritenuto di bilanciare i contrapposti interessi con la previsione di un tempo massimo di sospensione, pienamente compatibile con i tempi normativamente dettati per l’istruttoria sulla domanda di erogazione del contributo o del mutuo senza interessi (cfr. regolamento di attuazione della legge in esame, D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, che agli artt. 11, 12 e 13 pone termini precisi per la presentazione della domanda di mutuo agevolato, il completamento dell’istruttoria e la delibera sulla istanza da parte del Comitato di Solidarietà, per cui dovrebbero essere sufficienti 90 giorni dalla presentazione della domanda ordinariamente o 120 giorni solo nei casi di particolare complessità). La piena compatibilità, in via teorica, tra il tempo massimo di sospensione e l’istruttoria sull’erogazione dei benefici è riconosciuta anche a livello amministrativo (cfr. Circolare Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket ed antiusura del 26.1.2006 n. 196/BE – BQ).
La possibilità di una proroga (o rinnovazione) del beneficio della sospensione è stata tuttavia teorizzata, nel silenzio della norma, sulla scorta dell’osservazione del dato fattuale della impossibilità (o estrema difficoltà) di concludere, da parte degli organi a ciò deputati, l’istruttoria per la concessione dei benefici economici (contributo o mutuo senza interessi). Tali considerazioni si ritrovano infatti sia nella Circolare governativa del 2004, sia in quella qui indicata del 2006 (nella quale di legge che “La realtà di applicazione della legge ha … dimostrato che, tranne che in alcuni casi, la definizione delle istanze è stata ottenuta in tempo superiore a quello previsto … tanto che in alcune circostanze, per definire domande particolarmente complesse, sono stati necessari addirittura anni”).
Orbene, se tale possibilità può rispondere a considerazioni di ordine pratico, è pur vero che la proroga o rinnovazione non trova tuttavia conforto alcuno nel tessuto normativo di riferimento e si presta altresì ad applicazioni distorte e contraddittorie della stessa ratio per cui la sospensione è stata prevista.
In primo luogo, deve segnalarsi che l’art. 20 L. 44/99 non prevede la possibilità di proroga o rinnovazione del termine di 300 giorni. Non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere la possibilità di ottenere più periodi di sospensione concessi con diversi provvedimenti. Se così fosse il legislatore avrebbe potuto utilizzare formule differenti atte a manifestare chiaramente la volontà di concedere anche più periodi di sospensione dei termini indicati dalla disposizione in esame: così tuttavia non è stato, sicché occorre ritenere che la legge attribuisca al soggetto esecutato, che si trovi nelle condizioni legislativamente indicate, la possibilità di ottenere un solo ed unico periodo di sospensione della procedura in corso.
L’argomento relativo ai tempi di definizione dei procedimenti penali, invocata dal debitore sulla scorta di quanto si legge nelle circolari governative sopra indicate, è poi del tutto destituito di fondamento normativo. Non vi è infatti norma alcuna che condizioni i benefici economici alla definizione dei procedimenti penali a carico dei soggetti denunciati dall’imprenditore.
L’art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) prevede infatti che il mutuo senza interessi non possa essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale in cui sia persona offesa l’imprenditore vittima del reato di usura, ma non prevede per la concessione del mutuo la definizione del procedimento penale, che influisce invece come causa di eventuale revoca dell’erogazione (cfr comma 9 art. 14 cit.: “Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione”).
Ugualmente può dirsi in relazione alla disciplina regolamentare in materia di erogazione di elargizione e mutuo: gli artt. 11-15 del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 presuppongono infatti, per la deliberazione del Comitato sull’elargizione e sul mutuo, la mera pendenza di un procedimento penale (cfr. art. 11 comma 1 in cui si legge che “Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente”). E’ infatti la revoca del beneficio ad essere condizionata dall’esito del procedimento penale, come esattamente indicato all’art. 16 del decreto attuativo: “Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9,della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura,pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo”.
Ulteriore riprova della impossibilità di rinnovazione o proroga della sospensione si trae poi dalla previsione normativa (cfr. art. 17 L. 44/99) di una provvisionale del 70% che consente al debitore vittima del reato di estorsione o di usura di evitare le conseguenze dannose relative al ritardo con cui il Comitato di solidarietà istruisce la pratica relativa all’elargizione o al mutuo senza interessi. La provvisionale è stata evidentemente concepita proprio per evitare che il debitore sia pregiudicato dalle lungaggini amministrative e non si vede dunque perché, esistendo uno strumento di tutela tipico, si debba fare ricorso ad un’interpretazione additiva per legittimare proroghe della sospensione che non trovano alcun fondamento normativo.
Giova infatti ricordare l’eccezionalità della disciplina della sospensione dei termini (che deve quindi ritenersi di stretta interpretazione) e la necessità di non comprimere oltre i limiti normativamente previsti l’esigenza contrapposta dei creditori di veder soddisfatta la propria pretesa. Questi infatti subirebbero un vulnus al proprio interesse, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., in maniera del tutto indeterminata ed al di fuori di un’esplicita disposizione normativa, esclusivamente a causa dell’inerzia e dell’inefficienza del soggetto pubblico cui spetta la decisione in merito all’elargizione. Il tutto in evidente contrasto pure con il principio di ragionevole durata del processo (anche esecutivo) sancito dall’art. 111 comma 2 Cost..
Come si è correttamente affermato, infatti, l’eventuale rinnovabilità della sospensione “trasformerebbe quello che è (stato voluto come) un effetto legale oggettivo in un provvedimento discrezionale (non ancorato ad alcun parametro certo) rinnovabile ad libitum, quindi senza più alcuna garanzia per il creditore, che potrebbe vedere vanificata sine die la propria azione esecutiva a causa dei ritardi della Pubblica Amministrazione nel disbrigo della pratica di elargizione” (cfr. Tribunale di Vicenza 8.1.2009).
L’interpretazione qui propugnata, peraltro, è già stata fatta propria da Questo Tribunale in composizione collegiale nella sentenza di fallimento n. 12/09 del 23.3.2009.
Nel caso di specie, il debitore esecutato XXX (e, di fatto, gli altri due debitori esecutati) ha beneficiato di ben due proroghe, ciascuna di 300 giorni, differendo la decisione sull’ordinanza di vendita dal gennaio 2007 ad oggi. La richiesta di mutuo senza interessi risulta essere stata presentata dal debitore il 28.10.2006, unitamente alla richiesta di una provvisionale, con successiva integrazione relativa al quantum erogabile del 7.2.2007 (cfr. documentazione agli atti). Si deve quindi prendere atto che la procedura amministrativa di concessione dell'elargizione pende da più di tre anni senza alcun esito concreto (neppure in termini di erogazione delle provvisionali richieste dall’esecutato) e che per il medesimo periodo i creditori hanno visto procrastinare il proprio diritto.
Un’ulteriore proroga o una rinnovazione della sospensione, oltre che priva di fondamento normativo per le ragioni già evidenziate, risulterebbe anche immotivata, perché, a prescindere dal laconico parere favorevole del Prefetto di Ascoli Piceno 6.7.2009 (che si limita ad affermare che “allo stato attuale, sulla scorta degli elementi emersi, non riesce possibile conseguire una tempestiva definizione del procedimento penale”), non è dato comprendere quali possano essere gli elementi impeditivi alla definizione della pratica ed all’erogazione richiesta (stante che gli esiti del procedimento penale, come già indicato, non possono condizionare l’erogazione se non in termini risolutivi) e, dunque, le ragioni per cui dovrebbe essere accordata un’ulteriore sospensione. Dal tenore del parere prefettizio, si ricava anzi che la procedura di erogazione possa aver subito una prima delibazione sfavorevole, dato che nel parere si parla di un’istanza “presentata in data 15 aprile 2009, con il quale il sig XXX, a seguito della domanda di riesame del procedimento di concessione del mutuo previsto dalla legge 108/96, ha richiesto il rinnovo della sospensione dei termini …”, il che confermerebbe anche sul piano sostanziale l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione presentata dal debitore, dato che sembrerebbero mancanti le condizioni di legge (pendenza di una domanda di erogazione ammissibile) la cui ricorrenza il Giudice dell’Esecuzione è chiamato a verificare (cfr. Corte Cost. sent. N. 457 del 14.12.2005).
Si ritiene pertanto che la sospensione non possa essere concessa e che debba farsi luogo, essendo già stata depositata la relazione dell’esperto – sulla quale le parti non hanno fatto osservazioni – all’autorizzazione alla vendita.
Al momento della pronuncia della ordinanza di vendita ovvero del provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista, è prevista la nomina del custode e, nella specie, non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa avere utilità; si ritiene anzi che la nomina consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all’acquisto, ai sensi dell’art. 560 c.p.c..
Il numero di procedure pendenti sul ruolo, il carico complessivo degli adempimenti di cancelleria alle stesse connessi rendono necessario il ricorso alla delega delle operazioni di vendita immobiliare ad uno dei professionisti iscritti negli appositi elenchi.
P. Q. M.
RIGETTA l’istanza di proroga e/o rinnovazione della sospensione ex art. 20 legge 44/1999 presentata da XXX.
DISPONE procedersi alla vendita degli immobili sottoposti ad esecuzione…(omissis).
Fermo, lì 16.2.2010
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
(dott. Alessandra Mirabelli)