Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26251
La contribuente F.Q. proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica ed irrogazione sanzioni per ritardato, omesso o parziale pagamento della TOSAP, relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, emessi dal Comune di Ortucchio, che contestava alla ricorrente l'occupazione di un'area che il Comune stesso riteneva di sua proprietà.
La ricorrente sosteneva invece che le aree predette dovevano considerarsi di proprietà‡ del Demanio dello Stato, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Resisteva il Comune di Ortucchio, deducendo che le aree oggetto degli accertamenti TOSAP impugnati dovevano considerarsi di proprietà‡ comunale, per cui la ricorrente, occupando le stesse abusivamente, era obbligata al pagamento della relativa tassa.
La Commissione Tributaria Provinciale, sulla scorta di una CTU da essa disposta, che affermava essere le aree di proprietà‡ comunale, rigettava il ricorso. Propoeva appello la contribuente, affermando che la proprietà‡ dei beni da essa occupati non faceva capo al Comune di Ortucchio.
Chiedeva pertanto, in accoglimento del suo gravame, l'annullamento degli accertamenti impugnati.
Il Comune di Ortucchio depositava memoria con cui, rinnovando le difese esposte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello della contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva fondato,l'appello della contribuente.
Invero la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, che riteneva i beni di proprietà‡ del Comune di Ortucchio, deve essere disattesa, in quanto fondata esclusivamente sui dati catastali, dati insufficienti, come Ë noto, a provare con certezza l'appartenenza di un bene immobile.
LaPrevidenza.it, 12/11/2011
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