Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI
Enrico
- Presidente -
Dott. SOTGIU
Simonetta
- Consigliere -
Dott. PARMEGGIANI
Carlo
- Consigliere -
Dott. POLICHETTI
Renato
- rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi
Alessandro
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ORTUCCHIO, in persona del Sindaco F.M., rappresentato e difeso giusta delibera della Giunta Comunale e procura a margine dei ricorso dall'avv. Renato Simone ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corapi in via Pietro Borsieri n. 3;
contro
F.Q., rappresentata e difesa dagli avvocati Petrella
Mari e Paolo Di Cesare,
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in
Benedetto dei Marsi (AQ), via Tripoli n. 3;
avverso la sentenza n. 80 emessa dalla
Commissione Tributaria di L'Aquila depositata il
28.11.2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;
udite le conclusioni del P.G.
Abbritti Pietro che ha chiesto l'accoglimento
dei ricorso.
La contribuente F.Q. proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica ed irrogazione sanzioni per ritardato, omesso o parziale pagamento della TOSAP, relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, emessi dal Comune di Ortucchio, che contestava alla ricorrente l'occupazione di un'area che il Comune stesso riteneva di sua proprietà.
La ricorrente sosteneva invece che le aree predette dovevano
considerarsi di proprietà‡ del Demanio dello Stato, con conseguente
illegittimità degli atti impugnati.
Resisteva il Comune di Ortucchio, deducendo che le aree oggetto degli
accertamenti TOSAP impugnati dovevano considerarsi di proprietà‡
comunale, per cui la ricorrente, occupando le stesse abusivamente, era
obbligata al pagamento della relativa tassa.
La Commissione Tributaria Provinciale, sulla scorta di una CTU da essa disposta, che affermava essere le aree di proprietà‡ comunale, rigettava il ricorso. Propoeva appello la contribuente, affermando che la proprietà‡ dei beni da essa occupati non faceva capo al Comune di Ortucchio.
Chiedeva pertanto, in accoglimento del suo gravame, l'annullamento degli accertamenti impugnati.
Il Comune di Ortucchio depositava memoria con cui, rinnovando le difese esposte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello della contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva fondato,l'appello della contribuente.
Invero la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, che
riteneva i beni di proprietà‡ del Comune di Ortucchio, deve essere
disattesa, in quanto fondata esclusivamente sui dati catastali, dati
insufficienti, come Ë noto, a provare con certezza l'appartenenza di un
bene immobile.
Pertanto, in mancanza di elementi certi ed idonei a stabilire a quale
Ente pubblico spetti la proprietà‡ delle aree oggetto della
contestazione, deve ritenersi non dimostrato il presupposto della tassa
richiesta con gli avvisi impugnati.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Comune di Ortucchio
deducendo il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 5, nonché insufficiente ed
illogica motivazione.
Proponeva controricorso F.Q., che evidenziava la correttezza, a suo
dire della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, e chiedeva il
rigetto del ricorso con condanna alle spese del Comune ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: "La tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) presuppone unicamente,
ai sensi del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507, art. 38, il fatto
oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo),
di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni
e delle province e trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il
singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato
all'uso delle generalità‡ dei cittadini, mentre resta del tutto
irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione
colpisce anche le occupazioni senza titolo" (Cass. 29.07.2009 n. 17591).
Orbene nel caso in esame con una singolare motivazione La Commissione
Tributaria Regionale dell'Aquila ha ritenuto che i dati catastali non
fossero di per sË soli idonei a dimostrare a chi appartenessero gli
immobili. Aggiungasi inoltre che la Consulenza tecnica contrariamente a
quanto ritenuto dai secondi giudici non si base esclusivamente sui dati
catastali, ma anche su sopralluoghi ed indagini specifiche effettuate
dal Consulente d'ufficio.
Pertanto il ricorso deve essere accolto la sentenza cassata, con rinvio
ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo
che dar‡ attuazione al principio sopra riportato, dopo averne
verificato la sussistenza dei presupposti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010