Tribunale di Novara, sentenza 16.7.2010 n. 774
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti delle causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi; così come previsto dagli artt. 132 comma 4 c.p.c. E 118 disp. Att. c.p.c. Nel testo introdotto dagli artt. 45 e 53 della Legge n. 69 del 18.6.2009 trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimento pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della Legge 4.7.2009 ai sensi dell’art. 58 comma II.
È opportuno fare una breve premessa, prima di passare ad esaminare il merito della controversia.
Come è noto, le questioni oggetto del contendere nella presente causa sono comuni ad un filone di contenzione che si è andato sviluppando negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’intervenuta riforma legislativa in materia di usura e del rivirement delle Sezioni Unite nel 1999 in materia di anatocismo.
Le suddette questioni hanno dato vita a diversi orientamenti giurisprudenziali, tra loro divergenti, sicché l’esito di questa tipologia di controversie dipende sostanzialmente – in assenza di sicuri riferimenti normativi – dall’indirizzo interpretativo prescelto dall’organo giudicante, che su di esso dà forma altresì al quesito tecnico-contabile da sottoporre al consulente dell’ufficio.
Pertanto, nella trattazione che segue si passeranno in rassegna le diverse tematiche oggetto di contesa, dando conto per ciascuna di esse della posizione assunta da questo Tribunale e, conseguentemente, dei criteri alla luce dei quali dovrà essere condotta l’indagine contabile a seguito di rimessione in istruttoria della causa....
LaPrevidenza.it, 26/07/2010
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