IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 386712006 di R.G. Promossa da: M. S.R.L.;
parte attrice contro
BANCA xxx S.P.A.;
parte convenuta
Diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti delle causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi; così come previsto dagli artt. 132 comma 4 c.p.c. E 118 disp. Att. c.p.c. Nel testo introdotto dagli artt. 45 e 53 della Legge n. 69 del 18.6.2009 trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimento pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della Legge 4.7.2009 ai sensi dell’art. 58 comma II.
È opportuno fare una breve premessa, prima di passare ad esaminare il merito della controversia.
Come è noto, le questioni oggetto del contendere nella presente causa sono comuni ad un filone di contenzione che si è andato sviluppando negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’intervenuta riforma legislativa in materia di usura e del rivirement delle Sezioni Unite nel 1999 in materia di anatocismo.
Le suddette questioni hanno dato vita a diversi orientamenti giurisprudenziali, tra loro divergenti, sicché l’esito di questa tipologia di controversie dipende sostanzialmente – in assenza di sicuri riferimenti normativi – dall’indirizzo interpretativo prescelto dall’organo giudicante, che su di esso dà forma altresì al quesito tecnico-contabile da sottoporre al consulente dell’ufficio.
Pertanto, nella trattazione che segue si passeranno in rassegna le diverse tematiche oggetto di contesa, dando conto per ciascuna di esse della posizione assunta da questo Tribunale e, conseguentemente, dei criteri alla luce dei quali dovrà essere condotta l’indagine contabile a seguito di rimessione in istruttoria della causa.
Prescrizione
Sul tema della prescrizione in materia di contratto di conto corrente bancario, l’attuale orientamento di questo Tribunale individua il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell’azione restitutoria nella data di chiusura del conto, momento in cui le somme diventano esigibili in considerazione della natura unitaria del rapporto: “Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro” (cfr. Cass. Sez. 1 n. 2262 del 09.04.1984; nello stesso senso: Cass. Sez. I n. 10127 del 14.5.2005; Tribunale di Bari 17.10.2006; Tribunale di Monza 22.3.2006).
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice il ricordato indirizzo giurisprudenziale deve coordinarsi con il disposto dell’art. 2220 comma I c.c. E dell’art. 119 comma IV D.Lgs. 38511993 per cui la banca è onerata dell’obbligo di conservazione degli estratti conto con il limite temporale di dieci anni anteriori alla richiesta del cliente.
Pertanto, considerato che appare del tutto arbitraria e inconfigurabile sul piano tecnico la possibilità di ricostruzione del rapporto per il periodo in cui la documentazione è carente sulla scorta di criteri forfetari, attesa l’assoluta mancanza di elementi certi su cui fondare tale ricostruzione, è corretto circoscrivere l’indagine ai dieci anni anteriori alla domanda (giudiziale o stragiudiziale, ove risulti), salvo che il cliente non abbia egli stesso conservato e prodotto documentazione delle operazioni su conto corrente anteriori a detto lasso temporale.
In tale ultima ipotesi rientra il caso di specie, in cui parte attrice ha prodotto gli estratti contabili relativi al conto n. omissis a partire dal 10 dicembre 1991, anno di accensione presso la Banca xxx.
Se ne deve concludere che risulta possibile un’indagine contabile a partire dalla costituzione del rapporto di conto corrente (dicembre 1991), non essendo maturata alcuna prescrizione (non è contestato tra le parti che il conto sia ad oggi ancora in essere).
Tassi di interesse
Riguardo alla doglianza attorea circa la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, la stessa deve considerarsi fondata per il periodo dicembre 1991 – 3 ottobre 1996.
Innanzitutto, deve disattendersi la deduzione (peraltro tardiva) di parte attrice per cui le lettere contratto prodotte dalla banca come doc. 6 non sarebbero riferibili al conto corrente per cui e causa: sul punto si condividono appieno le osservazioni espresse da parte convenuta in memoria di replica, per cui le cifre che seguono al n. omissis costituiscono evidentemente dati identificativi dei diversi affidamenti, come si trae del resto dal riferimento testuale alla “sostituzione” della precedente lettera contratto.
Ciò premesso, deve osservarsi che fino al 3.10.1996 il rapporto non risulta disciplinato da alcun atto scritto, con conseguente violazione dell’art. 1284 c.c. Sotto il profilo del tasso di interesse applicato e dell’art. 4 legge 15411 992 per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.
Pertanto, il riconteggio dovrà essere effettuato applicando il saggio legale di interesse fino al 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della legge 15411 992; da questo momento, infatti, dovrà trovare applicazione il tasso BOT, secondo il disposto dell’art. 5 della citata normativa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, in più occasioni si è pronunciata nel senso dell’applicabilità della nuova normativa in tema di trasparenza bancaria anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, per la parte di rapporto svoltasi nel periodo a questa successivo (cfr. tra tante Cass. Sez. I n. 2871 del 9.2.2007).
Dal 3.10.1996 al 20.1 1.2006 dovrà invece farsi applicazione del tasso di interesse di cui alla lettere contratto prodotte dalla banca convenuta sub doc. 6, regolarmente sottoscritte dalla società correntista.
Applicabilità dell’art. 1194 c.c.
Nel riconteggio non dovrà farsi applicazione dell’art. 1194 c.c., secondo l’orientamento che parrebbe ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito.
A tale conclusione si perviene in virtù della premessa sopra fatta circa l’unitarietà del rapporto di conto corrente e l’inesigibilità del credito fino alla chiusura del conto medesimo.
Infatti, le rimesse sul conto non si possono considerare pagamenti, trattandosi semplicemente di annotazioni (cioè di registrazioni contabili), per cui la rimessa non ha la funzione di estinguere l’obbligazione debitoria, ma nell’ambito del rapporto di conto corrente ha l’effetto del tutto diverso di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 c.c., disporre in qualsiasi momento.
Del resto, non può omettersi di rilevare che la formulazione dell’art. 11 94 (”Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”) la rende inapplicabile al caso di conto corrente bancario; il meccanismo previsto dall’art. 1194, infatti, presuppone l’imputazione da parte del debitore in contrasto con la volontà del creditore. Il correntista, cioè, non potrebbe dichiarare che le sue rimesse vanno imputate al capitale, senza il consenso della banca. Ma il caso del conto corrente bancario è esattamente opposto: è la banca che provvede all’imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto (cfr. Tribunale di Mondovi 17.2.2009 n. 70; Tribunale di Torino 5.10.2007; Tribunale di Lecco, 9.9.2002).
Ius variandi
La banca, a pag. 12 della propria comparsa costitutiva, ha allegato di aver variato unilateralmente i tassi di interesse, dandone comunicazione alla clientela in forma generalizzata secondo il disposto originario dell’art. 118 T.U.B. (quindi prima della modifica attuata con il D. L. 22312006 convertito in legge 4.8.2006 n. 248, che è intervenuto sanando le incongruenze che parte della dottrina e della giurisprudenza avevano messo in evidenza tra il disposto dell’art. 118 e le previsioni del Codice del Consumo, introducendo, in particolare, la necessità di un giustificato motivo e la comunicazione personalizzata quali condizioni legittimanti l’esercizio dello ius variandi da parte della banca).
Nella versione originaria dell’art. 118 T.U.B., applicabile al rapporto in esame ratione temporis, la possibilità di una comunicazione in forma generalizzata delle variazioni sfavorevoli al cliente era condizionata all’emanazione di una delibera CICR che avrebbe dovuto prevedere quali forme di comunicazione impersonali dovevano essere utilizzate per attuare validamente modificazioni unilaterali del rapporto; tale delibera è intervenuta soltanto in data 4.3.2003 ed ha ribadito la possibilità di comunicazione generalizzata mediante pubblicazione in G.U. Delle variazioni già prevista A dall’art. 6 della legge 154/1992.
Tuttavia, l’art. 161 del D.Lgs. 38511993, nell’abrogare tutti gli articoli, ad eccezione dell’art. 10, della legge n. 154/1992, ha altresì statuito che tali articoli, pur abrogati, “continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo”.
Pertanto, considerato che il periodo di rapporto oggetto della domanda va dal 1991 al 20.1 1.2006, e che la nuova versione dell’art. 118 TUBI che esclude la legittimità di comunicazioni impersonali, introdotta dal D.L. n. 22312006 convertito in legge 28412006, è entrata in vigore il giorno 4.7.2006, le variazioni dei tassi applicate unilateralmente dalla Banca devono ritenersi legittimamente comunicate al cliente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per quasi tutto il periodo oggetto di indagine peritale, e cioè sino al 4.7.2006.
Capitalizzazione degli interessi
Sul tema dell’anatocismo, va detto innanzitutto che questo Giudice intende uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale inaugurato con le Sez. Un. Del marzo 1999 che ha sancito la nullità delle clausole anatocistiche.
Come è noto, dopo il suddetto revirement e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 comma III d. lgs. 34211999, si sono formati due diversi orientamenti sulla sorte di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati prima della delibera del CICR 9.2.2000: 1) secondo una prima tesi tali clausole sono radicalmente nulle sulla scorta delle argomentazioni delle Sezioni Unite che considera la capitalizzazione trimestrale degli interessi espressione di un uso negoziale e non normativo; aderendo a questa tesi, nel ricalcolare gli interessi ai fini della determinazione delle somme indebitamente percepite dalla banca andrà esclusa qualsiasi capitalizzazione; 2) un’altra tesi, invece, ritiene che per i contratti ante luglio 2000 gli interessi vadano riconteggiati secondo la regola della medesima periodicità.
Questo Giudice intende uniformarsi alla tesi n. 1) in quanto, condividendo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, prima dell’intervento legislativo che ha modificato l’art. 120 T.U. In materia bancaria e creditizia e della delibera CICR già ricordata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve considerarsi nulla in quanto espressione di un uso negoziale e di conseguenza contraria al disposto dell’art. 1283 c.c.
L’insegnamento della Suprema Corte in materia di capitalizzazione degli interessi – è pacifico – non ha mai speso parola in merito a quella annuale, tuttavia non ha trascurato di evidenziare, oltre che quella della disparità palese di trattamento fra le due parti stipulanti, una seconda ratio decidendi, costituita dal fatto che la capitalizzazione implica la liquidazione di interessi anteriormente alla loro scadenza, in violazione di quanto disposto dall’art. 1283 c.c.
“Nel caso di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T. U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. L settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero USO negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interesse” (così Cass. Sez. 1, 16 marzo 1999, n. 1374; conforme Cass. Sez. 111, sent. 25 febbraio 2004, n. 3805, nel senso che “Non si sottrae al divieto dell’anatocismo, dettato dall’art. 1283 cod. civ., l’apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l’obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto e idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi”; conforme in motivazione, Cass. Sez. III, 13 dicembre 2002, n. 17813).
Non pare dubbio che tale ratio decidendi, peraltro imposta dalla lettera della legge, valga per l’anatocismo in sé e per sé considerato, e del tutto indipendentemente dal periodo di liquidazione di esso.
Sul punto vale la pena altresì ricordare la decisione resa da Cass. Sez. Un. n. 21095 del 4.1 1.2004 secondo cui “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Cotte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost. l’art. 25 comma terzo D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità ed efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitatis). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza,la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente supponendola, l’avrebbero creata”.
Tale massima, ad avviso del Giudice scrivente,non lascia dubbi sulla radicale nullità delle clausole anatocistiche prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, nullità non emendabile attraverso il correttivo della pari periodicità.
Inoltre, l’affermata natura di uso negoziale e non normativo della clausola anatocistica impedisce l’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c. c.: “Le clausole di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, hanno fonte nelle c.d. Norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell’inserzione automatica del contratto ai sensi dell’att. 1374 cod. civ.” (così Cass. Sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442).
Ed allora sulla base di essa qualsiasi clausola contrattuale anatocistica pattuita preventivamente è nulla e non è dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi.
Pertanto, nel riconteggio, sino al 10 luglio 2000 dovrà essere eliminata qualsiasi capitalizzazione degli interessi; per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, invece, dovrà trovare applicazione la capitalizzazione degli interessi con pari periodicità come effettuato dalla banca sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.
Commissioni di massimo scoperto
Con riferimento all’applicazione di commissioni di massimo scoperto, come è noto con questa espressione si intende solitamente quell’obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi, ovvero quale remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista (nel primo caso si suole parlare di commissione “sull’utilizzato”, e nel secondo caso di commissione “sull’affidato”).
È altresì noto come prima del recente intervento normativo attuato con la legge n. 212009, la CMS non era disciplinata dalla legge e si dibatteva pertanto della validità di una siffatta clausola sotto il profilo causale.
Tuttavia, l’orientamento maggioritario e che questo Giudice condivide, afferma la compatibilità di detta clausola con l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti, a condizione che le stesse abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità (cfr. Tribunale di Torino 23.7.2003; Tribunale di Vibo Valentia 28.9.2005; Tribunale di Mantova 16.1.2004).
Tale indirizzo appare maggiormente condivisibile ove si consideri che la citata legge n. 212009, pur attraverso una scrittura normativa senza dubbio deteriore, che non chiarisce ogni dubbio sui limiti di validità di siffatte clausole, sembra definitivamente legittimare il ricorso a tale prestazione aggiuntiva come la misura degli interessi, deve giudicarsi validamente conteggiata a partire dal 3.10.1996 perché fatta oggetto di specifica pattuizione contrattuale.
Viceversa, per il periodo dicembre 1991 – ottobre 2006, ogni addebito per tale voce di spesa deve reputarsi del tutto indeterminato, con conseguente nullità della relativa pattuizione e ciò anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 154/1992 sotto il profilo della carenza di accordo e dell’assoluta indeterminabilità dell’oggetto del contratto ex artt. 1346-1418 c.c., in quanto la totale assenza di pattuizione scritta impedisce al correntista di avere cognizione dell’entità degli addebiti e dei criteri utilizzati per determinarli.
Conseguentemente, per il periodo 10.12.1991 – 3.10.1996, il riconteggio dovrà essere effettuato eliminando ogni addebito per commissione di massimo scoperto; mentre, a partire dal 3.10.1996, le CMS dovranno essere computate nella misura contrattualmente stabilita (lettere contratto prodotte da parte convenuta come doc. 6).
Quanto alla capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, la stessa andrà esclusa, in quanto reputa questo Giudice che la voce di costo in esame si distingua concettualmente dagli interessi, rappresentando, come si e visto, un’autonoma remunerazione commisurata alla durata della messa a disposizione di fondi da parte della banca ovvero (come nel caso di specie) all’entità della massima esposizione debitoria; ne consegue l’inapplicabilità della disciplina in materia di anatocismo, dettata specificamente per gli interessi e pertanto non estensibile ad ulteriori voci di costo del credito.
Valute
Parte attrice ha chiesto altresì la restituzione di somme indebitamente percepite in relazione all’applicazione della c.d. “valuta fittizia”.
Sui punto, è noto come parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Lecce 15.12.2009) si sia pronunciata nel senso della nullità sotto il profilo causale di siffatte clausole, in quanto considerate niente altro che un espediente usato dalla banca per allungare, appunto fittiziamente, i giorni solari del prestito dell’utente, quindi un aumento degli interessi debitori in alcun prestito: da qui la definizione corrente di valuta fittizia in contrapposizione alla concreta data-operazione, la quale si realizza decurtando al contrario i giorni in cui l’utente deposita il denaro, realizzandosi cosi una voluta diminuzione degli interessi creditori in favore dell’ utente.
Tale indirizzo motiva in relazione all’utilizzo da parte delle banche dei sistemi telematici che consentono di registrare addebiti ed accrediti in tempo reale, dal che l’applicazione di una valuta diversa da quella della data operazione si rivelerebbe priva di giustificazione causale.
Tuttavia, questo Giudice ritiene preferibile l’orientamento che considera compatibile con l’esercizio dell’autonomia privata la previsione delle clausole di valuta fittizia, a condizione che vengano rispettati gli obblighi di trasparenza dettati dall’art. 117 comma 6 T.U.B. Per qualunque condizione applicata al rapporto.
Anche su questo tema bisogna quindi distinguere tra il periodo anteriore e successivo al 3.10.1996: per il periodo dicembre 1991 -ottobre 1996, il conteggio dovrà essere effettuato sostituendo, sia per le operazioni in dare che per quelle in avere, la data valuta indicata negli estratti conto con l’effettiva data operazione.
Per il periodo successivo al 3.10.1996, invece, le valute risultano puntualmente pattuite, e pertanto dovranno trovare applicazione cosi come previste in contratto.
Usura Si condivide, riguardo alla doglianza di usurarietà dei tassi di interesse, la valutazione di genericità delle allegazioni attoree espressa dal precedente Giudice Istruttore (cfr. verbale di udienza 29.5.2007), che di conseguenza non ritenne di inserire nel quesito contabile il controllo sul superamento del tasso soglia.
Infatti, le censure di parte attrice sul punto si risolvono in mere supposizioni (cfr. pagg. 19-20 atto di citazione), non corroborate da alcun riscontro concreto, nemmeno nell’ambito della perizia di parte prodotta, sicché sul punto la consulenza tecnica verrebbe inevitabilmente ad assumere pattuizione dalla stessa parte attrice definita “eventuale”. I Sul punto si può ulteriormente ricordare come la Cassazione ha avuto modo di statuire che la parte che agisce per l’accertamento del carattere usurario degli interessi ha l’onere di produrre o almeno allegare i decreti ministeria1i di rilevazione dei tassi di interesse che si assumono violati in quanto, trattandosi di atti amministrativi, non vale per essi il principio iura novit curia (art. 113 comma I c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata don riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari al c.c., il quale contiene l’indicazione delle fonti del diritto, che non comprendono gli atti suddetti (Cass. Sez. III n. 8742 del 26.6.2001).
In tal senso, inoltre, la Corte d’Appello di Torino Sez. I con sentenza del 5.11.2001 n. 1433: “si deve poi rilevare l’assoluta genericità delle circostanze lamentate dagli appellanti non essendosi da loro indicato quali sarebbero le pattuizioni usurarie, quale sarebbe il tasso in esse stabilito e quale sarebbe stata, all’epoca, la soglia usuraria di raffronto, facendosi invece affidamento a tale scopo ad una dedotta CTU inammissibile perché meramente esplorativa.”
Domanda risarcitoria
Infine, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, essendo rimasta del tutto sfornita di allegazione ed offerta di prova sui danni asseritamene subiti dalla M. s.r.1. In considerazione della mancata disponibilità delle somme di cui si chiede la ripetizione.
La società attrice, infatti, ha fatto riferimento ad investimenti finanzi alternativi di cui, tuttavia, non è stata fornita migliore indicazione e specificazione; oltre tutto, la domanda di condanna alle restituzione ed al risarcimento è accompagnata dalla domanda accessoria di corresponsione degli interessi, mentre costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico quello che afferma l’illegittimità del cumulo tra “maggior danno” ex art. 1224 comma II c.c. Ed interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello coperto dalla remuneratività degli interessi legali, pertanto sul capitale andranno riconosciuti solo questi ultimi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo (cfr. testo Cass. n. 1687112007 richiamato anche dalle Sez. Un. 16.7.2008 n. 19499).
Per questi motivi, la domanda di risarcimento dei danni deve essere Conclusioni Tirando le fila delle considerazioni precedentemente esposte, disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca xxx, deve essere dichiarata la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 3.1 O.Ig96, del contratto di conto corrente n. omissis acceso dalla M. s.r.l. Presso la Banca xxx s.p.a., per violazione dell’art. 1284 c.c., non essendo concordati per iscritto gli interessi superiori al tasso legale, nonché, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, per violazione dell’art. 4 della legge 154/1992 e art. 117 T.U.B., che prevedono l’obbligo di specifica previsione dei tassi di interesse.
Deve altresì dichiararsi la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 30.6.2000 del contratto di conto corrente sopra indicato nella parte in cui ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell’art. 1283 c.c.
Altra nullità parziale del contratto de quo deve essere pronunciata in relazione all’applicazione di commissioni di massimo scoperto fino al 3.10.1996, per carenza di accordo e violazione dell’art. L346 c.c. E, per il periodo successivo al 9.7.1992, per violazione dell’art. 4 della legge 154/1992 e dell’art. 117 T.U.B., nonché, per tutto il periodo oggetto di domanda, in relazione alla capitalizzazione di tali commissioni per inapplicabilità della disciplina dettata in materia di interessi.
Deve infine dichiararsi la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 3.10.1996 del contratto in esame in relazione all’applicazione di giorni valuta non espressamente concordati, per carenza di accordo e violazione dell’art. L346 c.c. E, per il periodo successivo al 9.7.1 992, per violazione dell’art. 4 della legge 154/1992 e dell’art. 117 T.U.B.
Devono, per converso, essere rigettate le domanda di nullità per usurarietà degli interessi e la domanda di risarcimento.
La causa andrà quindi rimessa in istruttoria per esperire CTU contabile che tenga conto dei principi fissati nella presente sentenza.
Le spese saranno fatte oggetto di regolamentazione in sede di pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, disattesa, in particolare, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca xxx s.p.a., dichiara la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 3.1 0.1996, del contratto di conto corrente n. omissis acceso dalla M. s.r.l. Presso la Banca xxx s.p.a., per violazione dell’art. 1284 c.c., non essendo concordati per iscritto gli interessi superiori al tasso legale, nonché, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, per violazione dell’ art. 4 della legge 154/1992 e dell’art. 117 T.U.B., che prevedono l’obbligo di specifica previsione dei tassi di interesse; dichiara la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 30.6.2000 del contratto di conto corrente sopra indicato nella parte in cui ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c.; dichiara la nullità parziale del contratto de quo in relazione all’applicazione di commissioni di massimo scoperto fino al 3.10.1996, per carenza di accordo e violazione dell’art. 1346 c.c. E, per il periodo successivo al 9.7.1992, per violazione dell’art. 4 della legge 154/1992 e dell’art. 117 T.U.B., nonché, per tutto il periodo oggetto di domanda, in relazione alla capitalizzazione di tali commissioni per inapplicabilità della disciplina dettata in materia di interessi; dichiara la nullità parziale e temporalmente circoscritta sino al 3.1 0.1 996 del contratto in esame in relazione all’applicazione di giorni valuta non espressamente concordati, per carenza di accordo e violazione dell’art. 1346 c.c. E, per il periodo successivo al 9.7.1992, per violazione dell’art. 4 della legge 154/1992 e dell’art. 1 17 T.U.B.;
rigetta la domanda di nullità per usurarietà degli interessi; rigetta la domanda di risarcimento;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza; spese al definitivo.
Così deciso in Novara, il 16 luglio 2010.
Il Giudice Unico dott. Ssa Simona GAMBACORTA DEPOSITATO IL 16 luglio 2010