Tar Lombardia, Sezione III, Sentenza 15.9.2008 n. 4073
Con d.d. n. 2039 del 26 luglio 2005, il Comune di Milano aveva indetto le procedure selettive per la progressione verticale (ai sensi dell'art. 4 CCNL Regioni - Autonomie) finalizzate alla copertura di n. 295 posti posti cat. C1, selezioni alle quali i ricorrenti, inquadrati tutti nella categoria B3, avevano partecipato risultando idonei; gli stessi, quindi, erano stati inseriti nelle graduatorie di merito senza, tuttavia, ottenere l'inquadramento superiore perché preceduti in graduatoria da altri candidati. Successivamente, l'ente comunale, con delibera n. 1381 del 2006 di approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di rideterminazione della dotazione organica, aveva individuato diversi posti nella categoria C da ricoprire attraverso la progressione verticale di personale interno, ovvero: 263 per il 2006 e 34 per il 2007 (programmazione sostanzialmente confermata dalla successiva delibera n. 1658/2007 relativa al periodo 2007-2008-2009).
LaPrevidenza.it, 01/10/2008
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