Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione III
Sentenza 15 settembre 2008, n. 4073
FATTO
Con d.d. n. 2039 del 26 luglio 2005, il Comune di
Milano aveva indetto le procedure selettive per la progressione
verticale (ai sensi dell'art. 4 CCNL Regioni - Autonomie)
finalizzate alla copertura di n. 295 posti posti cat. C1, selezioni
alle quali i ricorrenti, inquadrati tutti nella categoria B3,
avevano partecipato risultando idonei; gli stessi, quindi, erano
stati inseriti nelle graduatorie di merito senza, tuttavia,
ottenere l'inquadramento superiore perché preceduti in
graduatoria da altri candidati. Successivamente, l'ente comunale,
con delibera n. 1381 del 2006 di approvazione dell'atto di
programmazione triennale del fabbisogno di personale e di
rideterminazione della dotazione organica, aveva individuato
diversi posti nella categoria C da ricoprire attraverso la
progressione verticale di personale interno, ovvero: 263 per il
2006 e 34 per il 2007 (programmazione sostanzialmente confermata
dalla successiva delibera n. 1658/2007 relativa al periodo
2007-2008-2009).
I ricorrenti, a questo punto, chiedevano
all'amministrazione di procedere alla copertura di tali posti
scorrendo la graduatoria ancora in vigore relativa alla precedente
progressione. Rimasta la loro richiesta inascoltata, presentavano
ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano per
sentire accertare il loro diritto all'assunzione nella categoria C1
mediante scorrimento delle graduatorie. Nel frattempo, con
determinazione dirigenziale n. 534 del 24 dicembre 2007,
l'amministrazione indiceva una nuova procedura selettiva per la
progressione verticale per la copertura di complessivi n. 30 posti
di categoria C - posizione economica C1 - per vari profili
professionali da assegnare a diverse direzioni centrali prevedendo,
per la copertura dei suddetti posti, ben 13 selezioni (lo
svolgimento delle selezioni veniva disciplinato dal comunicato di
servizio n. 35 del 27 dicembre 2007).
Con ricorso depositato
il 6 marzo 2008, i ricorrenti hanno impugnato gli atti della nuova
procedura concorsuale (in epigrafe indicati) chiedendo al Tribunale
Amministrativo di disporne l'annullamento, previa loro sospensione
incidentale, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di
potere; hanno chiesto, altresì, la condanna
dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti.
Si è
costituito in giudizio il Comune di Milano chiedendo il rigetto del
ricorso. Con ordinanza del 13 marzo 2008, il Tribunale
Amministrativo, in ragione della delicatezza della questione
sollevate e delle sue rilevanti ricadute sull'azione
dell'amministrazione, ha ritenuto opportuna una pronta trattazione
del merito ai fini della completa ed esauriente definizione della
vicenda, rigettando l'istanza sospensiva sul presupposto che la
fissazione immediata dell'udienza pubblica escludeva in radice la
sussistenza del periculum in mora rappresentato dalla
consolidazione delle posizioni lavorative vacanti in organico cui
aspirano i ricorrenti.
Sul contraddittorio così
istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza
definitiva all'odierna udienza pubblica del 19 giugno 2008.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, il Comune di Milano ha
eccepito la tardività del ricorso introduttivo del giudizio
in quanto notificato soltanto il 25 febbraio 2008, quindi oltre il
60mo giorno dalla determinazione dirigenziale del 24 dicembre
2007.
La censura è infondata giacché, in
assenza di notificazione o comunicazione individuale,
l'amministrazione non ha provato, come era suo onere, che i
ricorrenti avessero piena conoscenza del provvedimento già
all'epoca della sua adozione.
2. Ancora in via
pregiudiziale, si sostiene l'inammissibilità del ricorso in
quanto non notificato ad alcun dei controinteressati.
Anche
tale censura è destituita di fondamento dal momento che non
sono configurabili controinteressati nel ricorso giurisdizionale
proposto contro il bando di concorso nella parte in cui determina
l'avvio della procedura selettiva.
3. Seppure non oggetto di
specifiche deduzioni, il Collegio ritiene opportuno svolgere talune
puntualizzazioni in punto di giurisdizione, vista la contestuale
pendenza innanzi al Giudice Ordinario del Lavoro di giudizio
connesso a quello odierno.
In termini generali, occorre
distinguere l'ipotesi in cui la parte si limiti ad evocare la
propria pretesa ad essere assunto dalla pubblica amministrazione
mercé lo "scorrimento" della graduatoria ancora
valida ed efficace, da quella in cui l'interessato, nel perseguire
il medesimo bene della vita, intenda ottenere la caducazione della
nuova procedura concorsuale indetta dall'amministrazione in luogo
dello "scorrimento".
3.1. Con riferimento alla
prima tipologia di controversie, un indirizzo del Giudice
Amministrativo ritiene sussistente la propria giurisdizione sui
ricorsi avverso il "silenzio rifiuto" serbato
sull'istanza volta ad ottenere una statuizione espressa e motivata
sullo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora efficace.
Sul punto, si sostiene che tale vertenza atterrebbe non già
al momento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, bensì
a quello, logicamente e giuridicamente presupposto, dell'esistenza,
o meno, dell'obbligo dell'ente pubblico stesso a provvedere a tal
scorrimento, ossia ad esercitare la potestà discrezionale,
di natura organizzatoria, di attingere alla graduatoria per coprire
i posti vacanti e disponibili in organico (T.A.R. Lazio Roma, sez.
II, 16 luglio 2007, n. 6475); che, non potendo sussistere in capo
agli idonei di un concorso una posizione di diritto soggettivo e
non rientrando essa nell'ambito degli atti di gestione, bensì
nella funzione propria ed esclusiva di organizzazione degli uffici,
sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso
che il rapporto sottostante e la pretesa risarcitoria azionata
muovono proprio dall'interesse legittimo del ricorrente al corretto
esercizio del potere della p.a. di procedere allo scorrimento della
graduatoria (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 19 aprile 2007, n.
1146; Consiglio Stato, sez. V, 13 febbraio 2007, n. 870).
Il
Collegio non condivide siffatte considerazioni.
In tema di
pubblico impiego, il discrimen tra le due giurisdizioni non si
fonda sulla consistenza della posizione soggettiva azionata avendo
ritenuto il legislatore, quale corollario della sottoposizione al
diritto privato del rapporto di lavoro alla dipendenze della
pubblica amministrazione, di devolvere al Giudice Ordinario
l'intero contenzioso in materia, salvo ritagliare alla
giurisdizione del Giudice Amministrativo: (a) taluni rapporti
ancora governati dal diritto pubblico perché espressione
delle tradizionali funzioni statuali, (b) gli atti di "macro"
organizzazione degli uffici a rilevanza esterna, (c) le questioni
relative alle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego
(opzione quest'ultima che, probabilmente, ha inutilmente complicato
il quadro processuale).
Tanto premesso, la pretesa allo
scorrimento non riguarda nessuna di tali eccezioni e, in
particolare, non investe le procedure concorsuali per l'assunzione
(art. 63, comma 4, T.U. Pubblico Impiego) dal momento che la
graduatoria approvata non è posta in discussione ma anzi
costituisce essa stessa il fondamento della domanda (cfr. Cass.,
S.U., n. 15342/2006). Cosicché, in ordine all'utilizzazione
di graduatorie valide entro determinati limiti di tempo, discettare
se si facciano valere situazioni di diritto soggettivo trattandosi
di condotte che abbracciano una fase cronologicamente e
concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura
concorsuale (come ritiene Cass., S.U., 14529/2003), ovvero di
interesse legittimo che fronteggia il potere di organizzazione
della pubblica amministrazione, non ha alcuna significatività
ai fini del riparto di giurisdizione. In ogni caso, la
giurisdizione del giudice amministrativo cessa con l'approvazione
della graduatoria di merito e tutte le determinazioni successive
allo svolgimento della procedura concorsuale (tra cui lo
scorrimento di graduatoria e l'assunzione) attengono
all'instaurazione dei rapporti di lavoro e sono, pertanto,
ricomprese nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
In
definitiva, il candidato in concorso pubblico che, vantando una
determinata posizione nella graduatoria già approvata ed in
possesso di requisiti stabiliti dal bando per fruire di una riserva
di posti, pretenda di essere incluso nel novero degli ulteriori
chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro con
l'utilizzazione del sistema del c.d. "scorrimento della
graduatoria", fa valere una pretesa all'assunzione e non pone
in discussione la procedura concorsuale e, pertanto, la relativa
controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario.
È questione di merito (rimessa al Giudice
Ordinario del Lavoro) e non di giurisdizione, l'accertamento se la
pretesa all'assunzione tramite scorrimento si ricolleghi ad un
interesse che, per essere giuridicamente protetto nelle forme del
diritto soggettivo, giustifichi una pronuncia costitutiva del
rapporto o, comunque, condannatoria; ovvero, residuando piena
discrezionalità all'amministrazione, si traduca in un mero
interesse alla legalità dell'azione amministrativa. La
soluzione non può essere aprioristica ma, come vedremo nel
prosieguo, dipenderà dallo specifico quadro legislativo e
regolamentare di volta in volta implicato nella vicenda.
3.2.
Ben diverso è il caso in cui, al fine di conseguire il
medesimo bene della vita, ci sia da parte dell'aspirante candidato
una contestazione diretta dell'esercizio di attività
autoritativa quale, ad esempio, la decisione di non rendere
disponibili i posti vacanti, ovvero di bandire un nuovo concorso
per la loro copertura.
In quest'ultimo caso, occorre
ulteriormente distinguere.
In tema di riparto della
giurisdizione in materia di procedure concorsuali, è oramai
consolidata la regola secondo cui la giurisdizione del giudice
amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a
concorsi aperti a candidati esterni (la possibilità di
vincitori "esterni", da assumere, priva di rilevanza la
partecipazione anche di soggetti già dipendenti della p.a.-
cd. concorsi misti - restando ascritte le procedure ai concorsi
pubblici di cui agli art. 97 Cost. e d.lgs. n. 165 del 2001, art.
35), ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti
per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra (pure in questo
caso non rileva la natura "mista", cioè la
partecipazione anche di dipendenti già inquadrati nell'area:
Cass. S.u. 9168/2006). Di conseguenza, la giurisdizione del giudice
ordinario nelle controversie concorsuali si atteggia come residuale
ed è relativa ai concorsi per soli interni che comportino
progressione nell'ambito della medesima area professionale (Cass.
S.u. 15403/2003; 1886/2003; 3948/2004; 6217/2005, cit.) con la
precisazione che la competenza residuale della giurisdizione
ordinaria deve ravvisarsi non soltanto nelle progressioni meramente
economiche (Cass. S.u. 10605/2005) ovvero meramente orizzontali, ma
anche nei casi di acquisizione di qualifiche più elevate,
attribuendosi decisivo rilievo ai nuovi sistemi di inquadramento
(previsti dalla contrattazione collettiva) per aree professionali
comprendenti una pluralità di profili professionali
verticalmente ordinati (per il comparto ministeri, ad esempio, aree
A, B e C, ciascuna delle quali suddivisa in tre diverse posizioni,
definite retributive ma in realtà funzionali, ordinate per
livello di profili professionali). In definitiva, il discrimen tra
giurisdizione ordinaria e amministrativa, per le controversie
inerenti a concorsi interni, è dato dalla permanenza dei
vincitori nella stessa area professionale oppure dal loro passaggio
ad aree diverse e superiori, compresa, ovviamente l'area della
dirigenza (Cass. S.u. 11340/2005; 11716/2005; 12799/2005;
12802/2005; 14206/2005; 14207/2005; 14259/2005; 16604/2005); resta
riservato all'ambito dell'attività autoritativa soltanto il
mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente
economiche, nè quelle che comportano sì il
conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia
nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e
caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei
nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo
quantitativo piuttosto che qualitativo.
Conclusivamente, in
base al criterio del petitum sostanziale, la contestazione della
decisione di bandire un concorso interno per la copertura di posti
inerenti ad area professionale alla quale già appartengono i
partecipanti, è inerente ai poteri di cui l'amministrazione
è titolare nell'esercizio della capacità di diritto
privato quale parte del contratto di lavoro con giurisdizione del
giudice ordinario (cfr. Cass., S.U., 7 febbraio 2007, n. 2698)
giacché deve escludersi ogni correlazione con l'attività
autoritativa dell'amministrazione datrice di lavoro.
Diversamente
quando, come nel caso di specie, viene contestata la conformità
a legge del potere di indizione di nuovo concorso di progressione
per passaggio da una area funzionale all'altra, in presenza della
graduatoria di uno precedente ancora efficace, l'interessato chiede
tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo, cui
corrisponde una situazione di interesse legittimo, con la
conseguenza che la tutela deve essere accordata dal giudice
amministrativo, restando escluso che possa essere concessa mediante
disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio
ordinario, atteso che il potere di disapplicazione presuppone
proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale
incide un atto amministrativo oggetto di cognizione "incidenter
tantum" (cfr. Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20107). Si
tratta, piuttosto, di un caso di doppia tutela. L'aspirante
candidato, infatti, dovrà rivolgersi al Giudice Ordinario
del Lavoro per ottenere la declaratoria del suo diritto
all'assunzione; tuttavia, qualora contestualmente venga bandita una
nuova selezione per la copertura del medesimo posto per il quale si
intende far scorrere la graduatoria e si voglia scongiurare il
rischio che la pronuncia di accoglimento del Giudice Ordinario
rimanga insuscettibile di tutela specifica per sopravvenuta
copertura integrale dei posti in organico, l'interessato dovrà
rivolgersi anche al Giudice Amministrativo per ottenere la
caducazione degli atti di procedura onde assicurarsi la
soddisfazione dell'interesse strumentale alla conservazione del
posto libero in organico.
Tanto premesso, nella controversia
de qua, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
essendo stata impugnata la procedura selettiva per la progressione
verticale da una area all'altra.
È possibile ora
esaminare, nel merito, la vicenda per cui è causa.
4.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti
impugnati per violazione del principio di buon andamento dal
momento che, relativamente alle posizioni messe a concorso (30
posti cat. C1), risultano ancora valide ed efficaci quelle relative
alla progressione verticale indetta con d.d. n. 2039 del 26 luglio
2005.
La censura è fondata nei termini che
seguono.
4.1. Le norme sui concorsi pubblici prevedono
sovente la possibilità dell'amministrazione di conferire,
agli idonei non vincitori, posti resisi liberi dopo la formazione
della graduatoria. In tal senso disponeva già il testo unico
degli impiegati civili dello Stato emanato con d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, il cui articolo 8 prevedeva la facoltà
dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso,
non solo quelli che risultassero disponibili alla data di
approvazione della graduatoria (primo comma), ma anche quelli messi
a concorso che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria
si rendessero liberi per rinuncia o decadenza (l'articolo unico
della l. 8 luglio 1975, n. 305 lo aveva modificato aggiungendo il
caso di dimissioni). Successivamente, entrato in vigore nei vari
settori del pubblico impiego il sistema dei contratti collettivi
resi esecutivi con decreto del presidente della repubblica, è
stata spesso prevista la "ultrattività" delle
graduatorie, ossia è stato previsto che le graduatorie
rimanessero valide per un certo periodo di tempo, in modo tale che
l'amministrazione potesse attingervi, per "scorrimento"
(vale a dire nell'ordine di graduatoria), per coprire posti che si
rendessero liberi e che essa intendesse, appunto, coprire.
La
base normativa della efficacia triennale delle graduatorie
concorsuali, applicabile anche ai concorsi interni ed ai concorsi
degli enti locali, sta nell'art. 91 del t.u. enti locali (d.lgs.
267 del 2000). La norma, per quanto qui di interesse, stabilisce
che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio; che gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale; che le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Negli
ultimi anni la manovra di bilancio, tra le tante misure di
contenimento della spesa pubblica finalizzate alla riduzione
dell'indebitamento, ha più di una volta prorogato la
validità delle graduatorie concorsuali. In particolare, ai
sensi dell'art. 1, comma 100, l. 30 dicembre 2004 n. 311
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2005), sono prorogati di un triennio
i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni
2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni. Il
medesimo termine è stato ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2008 dall'art. 1, comma 536, della l. 27 dicembre 2006, n.
296.
Occorre puntualizzare che, tali disposizioni sulla
ultrattività delle graduatorie si applicano anche a quelle
formate all'esito delle procedure concorsuali indette per la
progressione verticale dei dipendenti da un'area a quella
superiore. Difatti, come ampiamente riferito al punto 3.2. della
motivazione, da un lato, trattasi a tutti gli effetti di procedure
pubblicistiche di evidenza pubblica; dall'altro, anche rispetto a
queste ipotesi si manifestano le medesime esigenze di funzionalità
ed ottimizzazione delle risorse (in tal senso cfr. Cons. Stato,
Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego n. 3556/2005,
il quale ha finanche ritenuto che le progressioni de quibus siano
da ritenere soggette alla medesime limitazioni imposte dalla
disciplina vigente in materia di "assunzioni"
dall'esterno nel pubblico impiego).
4.2. L'istituto dello
"scorrimento della graduatoria", presuppone
necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il
posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso
attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero
scorrimenti di graduatorie di concorsi). Difatti, le norme di
ultrattività delle graduatorie non creano di per sé
un obbligo dell'amministrazione di coprire i posti liberi e un
corrispondente diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione.
L'amministrazione non può avere l'obbligo di assumere
personale del quale non ritiene di aver bisogno e, reciprocamente,
non può esistere un diritto all'assunzione nel pubblico
impiego di chi non sia vincitore a pieno titolo di un concorso,
solo per il fatto che ci sono dei posti liberi: l'opposta
interpretazione delle norme sulla "ultrattività"
delle graduatorie di concorso si esporrebbe alla denuncia
d'illegittimità costituzionale per violazione del principio
di buona ed efficiente amministrazione sancito dall'articolo 97
della Costituzione, perché le amministrazioni pubbliche
devono essere organizzate prima di tutto in funzione del servizio
pubblico ad esse affidato, che dev'essere svolto al minor costo
compatibile col miglior risultato; e non già in funzione dei
posti d'impiego che ne derivano, da ricoprire anche se non ve ne
siano il bisogno e la possibilità finanziaria.
4.3.
Ove l'amministrazione si determini ad assumere altro personale,
ritiene il Collegio che, salva l'ipotesi in cui talune norme
prescrivano un espresso vincolo al riguardo (ad esempio, nel caso
in cui per specifica previsione di legge o di bando, tra i posti da
mettere a concorso siano compresi anche quelli che si dovessero
rendere disponibili entro una certa data, con obbligo per
l'amministrazione di utilizzare la graduatoria ancora valida) non è
in assoluto precluso all'amministrazione di preferire l'indizione
di un nuovo concorso (in tal senso, non è condivisibile
Cass. 5 marzo 2003, n. 3252 laddove sembra ritenere che, sempre e
comunque, sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo
all'assunzione nel caso in cui l'amministrazione avesse deciso di
coprire il posto vacante con reclutamento dall'esterno in presenza
di graduatoria ancora valida).
Se l'amministrazione resta
libera di decidere al riguardo, tuttavia, la sua determinazione
deve sempre rispettare i principi d'imparzialità e buon
andamento. Difatti, la possibilità di utilizzare le
graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate
nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione
al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97
Cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono
dall'interesse dell'aspirante risultato idoneo in soprannumero alla
copertura effettiva del posto involgendo anche l'interesse pubblico
alla corretta gestione della finanza pubblica. Per questo motivo,
pur spettando soltanto all'amministrazione di decidere se ovviare
alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della
graduatoria di un precedente concorso ovvero espletando una nuova
selezione, i principi generali che informano il procedimento
amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al
riguardo.
Deve ritenersi allora illegittimo, per contrasto
con l'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce l'obbligo
della motivazione, il provvedimento, con cui quale
l'Amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del
risultato di una precedente e omologa selezione e senza una
motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della
precedente graduatoria ancora valida ed efficace.
In
proposito, è vero che il bando di concorso, in quanto atto
generale, è esente dall'obbligo di motivazione (art. 3,
comma 2, della l. n. 241/1990), ma nella specie la censura è
stata articolata dai ricorrenti nei confronti della determinazione
dirigenziale recante la decisione comunale di indire il nuovo
concorso e, con essa, l'implicito rifiuto allo scorrimento della
graduatoria ancora efficace.
4.4. Nella specie, la
determinazione impugnata non contiene alcuna motivazione attestante
l'avvenuta ponderazione dell'interesse pubblico alla sana gestione
delle risorse pubbliche le quali, con tutta evidenza, risulteranno
maggiormente gravate dall'espletamento di una nuova procedura
concorsuale; al pari, neppure è preso in considerazione
l'affidamento ingenerato fra quanti abbiano conseguito l'idoneità
nel precedente concorso. L'assenza di motivazione è tanto
più evidente ove si rifletta che la procedura da ultimo
indetta è identica a quella di poco precedente in punto di
requisiti di ammissione, elementi di valutazione, criteri di
formazione delle graduatorie, cosicché neppure potrebbe
implicitamente trarsi una adeguata giustificazione nella necessità
di procedere all'accertamento di requisiti selettivi ulteriori e
diversi; che, inoltre, la programmazione triennale 2007-2009 del
fabbisogno di personale è finalizzata alla riduzione
programmata delle spese di personale.
4.5. L'argomentazione
spiegata dalla difesa comunale secondo cui il comunicato di
servizio n. 21 del 2005 avrebbe previsto la riclassificazione
"limitatamente al numero dei posti banditi per direzione e
profilo professionale" è inconferente riferendosi
pacificamente tale proposizione ai soli dipendenti risultati
vincitori senza escludere la validità delle graduatorie e la
loro utilizzabilità per la copertura delle posizioni che si
fossero successivamente rese disponibili.
5. I restanti
motivi sono assorbiti dal momento che la censura accolta determina
per gli interessati la massima utilità conseguibile dal
presente giudizio.
6. La domanda risarcitoria relativa al
danno economico e professionale deve essere rigettata in quanto
ogni pregiudizio è stato scongiurato dalla tempestiva tutela
specifica di annullamento.
7. Le incertezze che
contrassegnano il tema della giurisdizione e dello scorrimento
della graduatoria giustificano la compensazione integrale delle
spese del giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per
l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati;
Compensa
interamente le spese di lite tra le parti;
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.