Cassazione, Sentenza 16.3.2011 n. 6116
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 12/09/2005, riformativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso di G.G. avverso gli avvisi di liquidazione per imposta di registro e invim, cartella di pagamento, avviso di mora e intimazione. La CTR, in relazione a sentenza di trasferimento ex art 2932 c.c. subordinata al pagamento del residuo prezzo, aveva ritenuto non verificata la condizione del pagamento del prezzo, arbitraria la valutazione del valore dell'immobile, omessa dalla CTP ogni valutazione del debito tributario della contribuente, e accoglieva l'appello della G., dichiarando illegittimo l'operato dello Ufficio. La contribuente resiste con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.....
LaPrevidenza.it, 08/04/2011
3497880035
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Avvocato