LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA


Sentenza 16.3.2011 n. 6116


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente -

Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso proposto da:


MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ricorrenti -


contro


G.G., - controricorrente -

avverso la sentenza n. 90/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 12/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 12/09/2005, riformativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso di G.G. avverso gli avvisi di liquidazione per imposta di registro e invim, cartella di pagamento, avviso di mora e intimazione.

La CTR, in relazione a sentenza di trasferimento ex art 2932 c.c. subordinata al pagamento del residuo prezzo, aveva ritenuto non verificata la condizione del pagamento del prezzo, arbitraria la valutazione del valore dell'immobile, omessa dalla CTP ogni valutazione del debito tributario della contribuente, e accoglieva l'appello della G., dichiarando illegittimo l'operato dello Ufficio.

La contribuente resiste con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.


Diritto


Deve preliminarmente essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l'entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. n. 3116/2006,n. 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendosi la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con l'unico articolato motivo l'Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, in quanto la sentenza che trasferisce un bene subordinatamente al pagamento del residuo prezzo è sottoposta ad imposta di registro proporzionale, a nulla rilevando il successivo accertamento giurisdizionale dell'inadempimento e risoluzione del contratto, che avrebbe potuto se del caso legittimare una istanza di rimborso.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, commi 1 e 2, così statuisce:

(Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione).

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avvalersi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.

Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti della mera volontà dell'acquirente o del creditore.

Questa Corte ritiene di dovere, non essendo state dedotte valide ragioni contrarie,fare proprio quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 4627/2003 che ha statuito che"la sentenza avente quale contenuto l'accertamento che con la scrittura privata dedotta in giudizio è stato stipulato un contratto di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, poichè costituisce accertamento di diritto a contenuto patrimoniale, è soggetta all'imposta proporzionale (v. Cass. n. 8745/2002, 8745/2002, anche prima che la sentenza stessa diventi definitiva, giusto quanto disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, salvo il diritto al rimborso (Cass. n. 6943/2001).

In questo quadro di riferimento (in forza del quale l'assenza di effetto traslativo definitivo non impedisce la tassazione che, comunque, deve essere effettuata in ragione del contenuto economico dell'atto surrogato dalla sentenza) devono essere lette ed interpretate le norme che disciplinano la fattispecie in esame, che sono appunto il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 27. Il primo, come già accennato, dispone che "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili" (art. 37, comma 1) e, quindi, il fatto che determina l'insorgere della obbligazione tributaria prescinde dalla attualità degli effetti dell'atto soggetto a registrazione. Il secondo, dispone che gli "atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa" (art. 27, comma 1), salvo pagamento della differenza nel momento in cui si verifica la condizione (art. 27, comma 2); tuttavia, "Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva ... gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente" (art. 27, comma 3)...

Il "gioco di interessi e di convenienza" che... escluderebbe il carattere potestativo della "condizione" del pagamento del prezzo, è stato già oggetto di valutazione, per quanto qui interessa, prima della iniziativa giudiziaria intesa ad ottenere la pronuncia ex art. 2932 c.c. (e, ancora prima, all'atto della stipula del "preliminare"). Nella specie, dopo la pronuncia della sentenza sostitutiva della stipula del contratto di compravendita, la situazione giuridico-economica che si è presenta al fisco è perfettamente identica a quella che si sarebbe presentata se fosse stato presentato per la registrazione l'atto di compravendita con pagamento del prezzo differito, così come era previsto nel preliminare." Così anche Cass. n. 12908/2008.

Orbene la CTR allorquando attribuisce rilevanza al mancato pagamento del prezzo e qualifica tale fatto quale condizione non verificata, con l'effetto della esclusione dell'obbligo di pagamento della imposta in misura proporzionale, non fa buon uso dei superiori principi onde la sentenza impugnata deve essere cassata.

Deduce poi l'Ufficio la novità in appello della questione della stima (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57) e violazione dell'art. 1309 c.c. per avere ritenuto che l'acquiescenza di un condebitore liberava gli altri.

Pur nei limiti di autosufficienza del ricorso, va osservato la sentenza appare avere deciso ad abundantiam sui due ultimi motivi(avendo escluso la tassabilità proporzionale diveniva irrilevante ogni decisione sul quantum e su eventuali effetti di comportamenti di coobbligati sempre relativi al quantum), onde, se da una parte non si può non inferire la non necessità della specifica impugnazione, dall'altra non si può dedurre il dedotto giudicato interno per avere proposto l'Agenzia solo la censura sulla contestata - novità del motivo relativo alla stima, questioni che più adeguatamente devono ritenersi assorbite nella pregiudiziale disconoscimento operato dalla CTR della tassabilità proporzionale.

Analogamente devono ritenersi assorbite, e saranno anch'esse esaminate dal giudice del rinvio, le altre questioni(omessa sottoscrizione dell'avviso di rettifica, decadenza, sanzioni) non esaminate dalla CTR e riproposte dalla contribuente in sede di controricorso (senza necessità di ricorso incidentale essendo la parte vittoriosa) così come il regolamento delle spese.


P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il difetto di legittimazione del Ministero e compensa le relative spese.

Accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011