mercoledì, 14 ottobre 2026

Ruoli esaurimento CNR: in tema di applicazione dei benefici di cui alla circolare 12/2000

Corte dei Conti, sezione II^ appello, Sentenza 12.2.2008 n. 62

 

Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso con il quale gli odierni appellanti, tutti ex dipendenti del Consiglio Nazionale per le Ricerche, avevano chiesto la riliquidazione del loro trattamento pensionistico, riservato dall'art. 73 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in base a quanto previsto dalla circolare n. 12 del 24.10.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al personale statale che rivestiva le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione.

Tale sentenza è motivata con la considerazione che il citato art. 73, che opera una sorta di compensazione previdenziale per il personale ad esaurimento delle amministrazioni statali non transitato nei ruoli dirigenziali, è norma speciale, applicabile solo al personale ivi espressamente contemplato. Essa non è, pertanto, estensibile ai dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, che, a seguito dell'applicazione dei primi accordi collettivi (segnatamente accordo recepito con il d.P.R. n. 411 del 1976) rivestivano le qualifiche di Direttore o Consigliere capo ovvero qualifiche inferiori della ex carriera direttiva e che, in base all'art. 15 della l88/1989, avevano ottenuto, ad personam, in relazione alla rispettiva anzianità di servizio, il trattamento giuridico ed economico previsto per gli Ispettori generali ed i Direttori di divisione dall'art. 61 del d.P.R. n.748/1972.

Avverso tale sentenza propongono appello i signori indicati in epigrafe sostenendo che per loro si determinò una situazione simile a quella dei funzionari statali che non poterono esser inquadrati nella dirigenza: proprio per evitare una sperequazione rispetto alla disciplina prevista per il personale statale con il d.P.R. n. 748/1972, l'art. 15 della l.n. 88/1989 ha disposto l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli enti tabellati ex lege n. 70/1975 (tra cui il CNR), appartenente alla ex carriera direttiva. Secondo gli appellanti, tale equiparazione implica che al personale degli enti, cui è riconosciuto il trattamento di ispettore generale e di direttore di divisione, sia anche esteso il trattamento previdenziale del parallelo personale statale previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 748/1972. Se così non fosse, a loro avviso, sarebbe evidente la contraddizione circa l'esistenza, da una parte, di una disciplina...
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LaPrevidenza.it, 06/03/2008

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