REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Sergio Maria Pisana Presidente
Dott.Angelo Antonio Parente Consigliere relatore
Dott. Stefano Imperiali Consigliere
Dott. Mario Pischedda Consigliere
Dott. Angela Silveri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 62/2008)
nel giudizio iscritto al n. 24091/II/PC del registro di Segreteria avverso la sentenza n. 3083/2004, emessa il 7.10.2004 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, e depositata il 21.11.2004, promosso dai Signori BALDI Carla, BONFIGLI Augusto, BRAMBATI Ernesto, CARLINI Orietta, CIANCIO Laura, CICCOTTI Emilio, DE POMPEIS Franca Maria, NESTICO' Elisabetta, RAVIOTTA Calogero, TANI Enrico, SORIANO Filomena, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli, 36, presso lo studio dell'Avv.Dino Dei Rossi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, come da mandato in calce al ricorso, contro il Consiglio Nazione delle Ricerche (CRN), l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
Visti l'atto di appello, notificato al CNR ed all'INPS il 20.9.2005 ed all'INPDAP il 21.9.2005 e depositato presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello il 7.10.2005, la sentenza appellata e tutti gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 22.11.2007, il Consigliere Angelo Antonio Parente, l'Avv. Dino Dei Rossi per gli appellanti e l'Avv. Clementina Pulli per l'INPS.
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso con il quale gli odierni appellanti, tutti ex dipendenti del Consiglio Nazionale per le Ricerche, avevano chiesto la riliquidazione del loro trattamento pensionistico, riservato dall'art. 73 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in base a quanto previsto dalla circolare n. 12 del 24.10.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al personale statale che rivestiva le qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione.
Tale sentenza è motivata con la considerazione che il citato art. 73, che opera una sorta di compensazione previdenziale per il personale ad esaurimento delle amministrazioni statali non transitato nei ruoli dirigenziali, è norma speciale, applicabile solo al personale ivi espressamente contemplato. Essa non è, pertanto, estensibile ai dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, che, a seguito dell'applicazione dei primi accordi collettivi (segnatamente accordo recepito con il d.P.R. n. 411 del 1976) rivestivano le qualifiche di Direttore o Consigliere capo ovvero qualifiche inferiori della ex carriera direttiva e che, in base all'art. 15 della l88/1989, avevano ottenuto, ad personam, in relazione alla rispettiva anzianità di servizio, il trattamento giuridico ed economico previsto per gli Ispettori generali ed i Direttori di divisione dall'art. 61 del d.P.R. n.748/1972.
Avverso tale sentenza propongono appello i signori indicati in epigrafe sostenendo che per loro si determinò una situazione simile a quella dei funzionari statali che non poterono esser inquadrati nella dirigenza: proprio per evitare una sperequazione rispetto alla disciplina prevista per il personale statale con il d.P.R. n. 748/1972, l'art. 15 della l.n. 88/1989 ha disposto l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli enti tabellati ex lege n. 70/1975 (tra cui il CNR), appartenente alla ex carriera direttiva. Secondo gli appellanti, tale equiparazione implica che al personale degli enti, cui è riconosciuto il trattamento di ispettore generale e di direttore di divisione, sia anche esteso il trattamento previdenziale del parallelo personale statale previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 748/1972. Se così non fosse, a loro avviso, sarebbe evidente la contraddizione circa l'esistenza, da una parte, di una disciplina perequativa di tipo economico in costanza di rapporto di impiego, e, dall'altra e per contro, di una successiva disciplina sperequativa sotto l'aspetto previdenziale, contraria ad ogni principio logico-interpretativo. La perequazione stabilita dall'art. 15 della l.n. 88/1989 dovrebbe valere, pertanto, anche dopo la cessazione del servizio ai fini previdenziali. Si chiede conclusivamente che venga annullata la sentenza appellata ed accolto il ricorso di primo grado proposto dagli attuali appellanti, con il favore delle spese ed onorari del giudizio.
Con memoria depositata il 31.10.2007 si è costituito, contro gli appellanti Brambati Ernesto, Ciancio Laura e Raviotta Calogero, l'INPS, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di rideterminazione di trattamenti pensionistici rientranti nel regime generale, erogato dall'INPS e che nessuna norma speciale attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti. Nel merito, l'Ente di previdenza osserva che la posizione rivestita dagli interessati nell'ambito del sistema normativo disciplinato dalla legge n. 70 del 1975 e dal successivo d.P.R. n. 411 del 1976 non può essere equiparata, ai fini pensionistici, a quella del personale ad esaurimento delle amministrazioni statali disciplinato dall'art. 60 del d.P.R. 748/1972. Si eccepisce, in subordine, la prescrizione quinquennale.
Con memoria depositata il 31.10.2007 si è costituito anche l'INPDAP, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, con il rilievo che le ex Direzioni provinciali del Tesoro, cui l'INPDAP è succeduto effettivamente solo dal 1.1.1999, fungevano, nella soggetta materia, da ordinatori secondari della spesa, sulla base della liquidazione effettuata dal CNR, senza alcuna discrezionalità in merito al quantum pensionistico. Chiede, comunque, la conferma della sentenza impugnata.
Alla odierna pubblica udienza il difensore degli appellanti e quello dell'INPS hanno confermato le rispettive domande,eccezioni e conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
Il Collegio deve in via preliminare affrontare e risolvere le questioni: a) di giurisdizione, con riferimento agli appellanti Bramati Ernesto, Ciancio Laura e Raviotta Calogero, e b) di legittimazione passiva, proposte, con le rispettive eccezioni, dall'INPS e dall'INPDAP.
La prima eccezione, fondata sul rilievo che i trattamenti di pensione delle persone suindicate, di cui si chiede la riliquidazione, riguardano personale in regime previdenziale generale, gestito direttamente dall'INPS, che nessuna norma speciale attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti, appare fondata. In effetti, come giustamente rileva la difesa dell'INPS, questa Corte, in applicazione degli artt. 13 e 62 del T.U. approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che disciplinano la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, giudica sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni in tutto od in parte a carico dello Stato, mentre per le altre pensioni di qualunque tipo, a carico di enti diversi dallo Stato, la giurisdizione della Corte sussiste soltanto se espressamente attribuita da leggi speciali. Ora, per quanto riguarda le controversie relative al trattamento pensionistico in questione erogato dall'INPS, non sussiste alcuna legge speciale che ne attribuisca la giurisdizione alla Corte dei conti. Si deve, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata relativamente agli appellanti Brambati Ernesto, Ciancio Lauro e Raviotta Calogero.
Passando alla seconda questione, riguardante gli altri appellanti, sollevata dall'INPDAP, che sostiene di non essere legittimato passivo nella materia de qua, risalendo gli atti dispositivi, relativi alla liquidazione delle pensioni, al CNR, ente di appartenenza degli appellanti, deve rilevarsi che l'INPDAP, quale successore in tutti i rapporti attivi e passivi delle Direzioni provinciali del Tesoro, in applicazione dell' art. 4 del d.lgs n. 479/1994 e dell'art. 2 della l.n. 335/1995, rimane intestatario, nella materia, della funzione di ordinatore secondario di spesa, ed in quanto tale è interessato all'esito della presente vicenda giudiziale. In siffatto ambito può considerarsi legittimato passivamente al presente giudizio.
Venendo al merito, sempre per gli appellanti per i quali deve considerarsi sussistente la giurisdizione di questa Corte affermata dal giudice di primo grado, deve ribadirsi che esso consiste nella contestazione della sentenza impugnata che ha negato il diritto, rivendicato dai ricorrenti, alla riliquidazione della loro pensione, con i benefici pensionistici di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 748 del 1972 (liquidazione delle pensioni per i funzionari dei ruoli ad esaurimento sulla base del trattamento che ad essi sarebbe spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente), nell'assunto che la equiparazione, da essi ottenuta agli ex Ispettori generali e Direttori di divisione statali ai fini giuridici ed economici prevista dall'art.15 della l.n.88/1989, dovesse avere anche una proiezione previdenziale, e non solo stipendiale in costanza di servizio. Al riguardo il Collegio ritiene di dover osservare quanto segue.
In effetti, la disposizione di favore di cui al citato art. 73 ha, come giustamente affermato dal giudice di primo grado, una portata speciale, che limita il beneficio in essa previsto, e cioè la liquidazione della pensione sulla base dello stipendio del primo dirigente, esclusivamente ai dipendenti statali della carriera direttiva che avevano conseguito le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento. Trattasi, pertanto, di una disposizione di carattere speciale nello stesso ambito del personale statale, in quanto deroga alla norma di carattere generale, confluita poi nelle disposizioni di cui all'art. 43 del t.u. n. 1092/1973, che ragguaglia la pensione allo stipendio in godimento: nella specie sarebbe dunque lo stipendio dell'ispettore generale e del direttore di divisione ad esaurimento, che è diverso da quello di primo dirigente, sulla base del quale viene invece liquidata poi la pensione in forza solo del citato art.73. Conferma questa della natura del tutto speciale, e perciò di stretta applicazione, della relativa disposizione.
La stessa natura, del resto, ha anche il citato art.15 della l.n. 88/1989, che si limita, però, ad estendere al personale degli enti tabellati nella l.n. 70/1975 (tra i quali rientra il CNR, datore di lavoro degli appellanti), il trattamento giuridico ed economico previsto dall'art.61 del citato d.P.R. n. 748/1972 per il corrispondente personale statale. Il riferimento fatto da tale disposizione direttamente al solo trattamento di attività, attraverso il rinvio alla norma speciale che lo stabilisce per il personale statale, non consente, secondo il giudicante Collegio, di sostenere che il legislatore abbia inteso richiamare in blocco la complessiva condizione, di attività e di quiescenza, dello stesso personale per trasporla nella sua completezza, e cioè anche per il trattamento di quiescenza, al personale degli enti di cui alla l.n. 70/1975, apparendo necessario a tal fine un espresso rinvio all'art. 73 del citato d.P.R.: l'assimilazione vale, per le due categorie di personale, per quel che è espressamente stabilito, e cioè per il trattamento giuridico ed economico di attività e non anche per il trattamento previdenziale, il quale, per il personale degli enti tabellati nella l.n. 70/01975, che si trovi nelle posizioni previste dall'art. 15 l.n. 88/1989, si riconduce all'ordinamento generale o ad ordinamento di settore, ma non a quello statale delle qualifiche direttive del ruolo ad esaurimento, retto da una sua specifica autonoma disciplina.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
sulla controversia previdenziale introdotta con il ricorso giurisdizionale avanti a questa Corte dai Sigg. Brambati Ernesto, Ciancio Laura e Rivolta Calogero, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria , e
RIGETTA
l'appello iscritto al n. 24091/II/PC proposto da Baldi Carla, Bonfigli Augusto, Carlini Orietta, Ciccotti Emilio, De Pompeis Franca Maria, Nesticò Elisabetta, Raviotta Calogero, Tani Enrico e Soriano Filomena, avverso la sentenza n.3083/2006, emessa nei confronti dell'INPS, CNR e INPDAP dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 22 novembre 2007 e del 18 gennaio 2008.
L'Estensore Il Presidente
(Angelo Antonio Parente) (Sergio Maria Pisana)
F.to Angelo Antonio Parente F.to Sergio Maria Pisana
Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2008
Il Direttore della Segreteria
F.to Andreana BASOLI