Cassazione civile sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21959
I fatti di causa sono i seguenti: a) il 30 settembre 1991 è notificato al signor C.S., marito della Contribuente, un avviso di accertamento dell’Irpef 1987, oggetto di dichiarazione congiunta da parte dei due coniugi; b) il signor C. impugna l'avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Latina, che ne rigetta il ricorso con sentenza depositata il 20 giugno 2001, che passa in giudicato; c) il 31 dicembre 2003 l'Ufficio delle entrate di Latina notifica alla Contribuente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’Irpef 1987 per Euro 26.514,93, indirizzata alla Contribuente quale responsabile solidale; d) il ricorso della Contribuente contro la cartella è accolto dalla CTP; e) l'appello dell’Ufficio e, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.
3. La motivazione della sentenza impugnata. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e, con riguardo ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: “l'ufficio ha sostenuto di aver applicato la L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, u.c. Secondo cui “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. Ma, pur volendo non tener conto del fatto che la cartella risulta erroneamente ed illegittimamente intestata alla ricorrente invece che al marito, il punto essenziale della controversia è che ... la ricorrente non ha potuto opporsi alla sentenza su specificata, depositata il 20.06.01, in quanto divorziata dal marito sin dal 1998. E quindi, atteso che la ricorrente non ha a suo tempo ricevuto direttamente la notifica dell’accertamento in questione, che non è intervenuta in alcun modo nel processo avviato avverso lo stesso marito, e, soprattutto, che inconseguenza di ciò non ha potuto opporsi, e perciò proporre tempestivamente alcuna difesa, alla sentenza resa dalla CTP. all’epoca in cui era già separata ed anche divorziata dal marito, la commissione sia pure sotto un diverso profilo conferma l'annullamento dell’impugnata decisione.
4. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è sostenuto con un solo motivo d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa in circa Euro 20.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali....
LaPrevidenza.it, 27/01/2011
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