LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 27.10.2010 n. 21959


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. DDALESSANDRO Paolo - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


Agenzia delle entrate – ricorrente


contro


N.R., - intimata e controricorrente -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Roma, Sezione staccata di Latina, 15 giugno 2007, n. xx , depositata il xx;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 13 luglio 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l'avv.. Fabrizio Urbani Neri per l'Agenzia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Gli atti di in coazione del giudizio di legittimità

1.1. Il 29 settembre 2008 è notificato alla Contribuente un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l'appello dell’Ufficio di Latina dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Latina n. xx , che aveva accolto il ricorso della Contribuente contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’Irpef 1987.

1.2. Il 10 novembre 2008 è notificato all’Agenzia il controricorso della Contribuente.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 30 settembre 1991 è notificato al signor C.S., marito della Contribuente, un avviso di accertamento dell’Irpef 1987, oggetto di dichiarazione congiunta da parte dei due coniugi;

b) il signor C. impugna l'avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Latina, che ne rigetta il ricorso con sentenza depositata il 20 giugno 2001, che passa in giudicato;

c) il 31 dicembre 2003 l'Ufficio delle entrate di Latina notifica alla Contribuente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’Irpef 1987 per Euro 26.514,93, indirizzata alla Contribuente quale responsabile solidale;

d) il ricorso della Contribuente contro la cartella è accolto dalla CTP; e) l'appello dell’Ufficio e, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e, con riguardo ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata:

“l'ufficio ha sostenuto di aver applicato la L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, u.c. Secondo cui “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. Ma, pur volendo non tener conto del fatto che la cartella risulta erroneamente ed illegittimamente intestata alla ricorrente invece che al marito, il punto essenziale della controversia è che ... la ricorrente non ha potuto opporsi alla sentenza su specificata, depositata il 20.06.01, in quanto divorziata dal marito sin dal 1998.

E quindi, atteso che la ricorrente non ha a suo tempo ricevuto direttamente la notifica dell’accertamento in questione, che non è intervenuta in alcun modo nel processo avviato avverso lo stesso marito, e, soprattutto, che inconseguenza di ciò non ha potuto opporsi, e perciò proporre tempestivamente alcuna difesa, alla sentenza resa dalla CTP. all’epoca in cui era già separata ed anche divorziata dal marito, la commissione sia pure sotto un diverso profilo conferma l'annullamento dell’impugnata decisione

4. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è sostenuto con un solo motivo d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa in circa Euro 20.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. Il controricorso della Contribuente si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, con conseguente disposizione sulle spese di giudizio.


Diritto


6. Il motivo d'impugnazione

6.1.1. Il motivo d'impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: Violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, commi 1, 3, 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 33.

6.1.2. Secondo la sentenza d'appello sarebbe illegittima, perché non avrebbe tenuto conto del fatto che «la notificazione degli avvisi di accertamento emessi in rettifica di dichiarazioni dei redditi presentate in forma congiunta dei coniugi non separati... è correttamente eseguita nei confronti del solo maritò, il quale può quindi impugnare l'accertamento ma la stessa facoltà è concessa alla moglie non separata, la quale per presunzione legale versa in stato di c conoscibilità degli accertamenti notificati al marito. Se la moglie non si avvale di tale facoltà , le successive vicende del rapporto di imposta dipenderanno dall’esito dell’impugnazione proposta dal marito, e a fronte di tali vicende la moglie si troverà comunque nella situazione di responsabilità solidale prevista dall’art. 17, comma 5 citato in rubrica.

Le vicende del rapporto matrimoniale sono irrilevanti a questo riguardo, poiché ciò che conta nella previsione legale è che i coniugi non si trovino in stato di separazione al momento della presentazione delle dichiarazioni, e neppure (a volergli dare rilievo) al momento in cui (30.9.91) vennero notificati gli avvisi di accertamento, lo stato di separazione intervenne infatti soltanto il 27.3.19922.

6.1.3. A conclusione della motivazione della censura è formulato il seguente quesito di diritto: se, in caso di dichiarazione dei redditi presentata congiuntamente da coniugi non separati, la L. n. 114 del 1977, art. 17, commi 1, 3, 4 e 5 consenta all’amministrazione di notificare alla moglie successivamente separata una cartella di esattoriale con la quale si fa valere la responsabilità solidale di questa per la maggiore imposta derivante da accertamento notificato al marito (peraltro, anteriormente alla separazione) in rettifica della suddetta dichiarazione e dalla sentenza, pronunciata successivamente alla separazione e passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva respinto il ricorso presentato dal marito stesso contro quell’accertamento; senza che in contrario rilevi la circostanza che la moglie non aveva autonomamente impugnato l'accertamento e non era quindi in grado si impedire il passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso proposto dal solo maritò.

6.2. Il motivo è fondato. Infatti, la Corte ha recentemente riaffermato, con riferimento alla stessa Contribuente e ad annualità precedenti a quella qui in contestazione, la propria consolidata giurisprudenza (Corte di cassazione: 15 settembre 2006, a 19896; 30 giugno 2006, n. 15175; 11 febbraio 2003, n. 2021; 22 agosto 2002, n. 12371; 5 aprile 2002, n. 4863;14 febbraio 2001, n. 2168), secondo la quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi a norma della L. n. 114 del 1977, art. 17, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito – cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito. è così evidente come nel sistema della richiamata disposizione non rilevi, al fine dell’insorgere della responsabilità solidale della moglie codichiarante, la notifica a quest'ultima delle sopravvenute pronunce del giudice tributario in ordine ai ricorsi del proprio marito, ne la sopravvenuta separazione giudiziale, ne la cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Corte di cassazione e dicembre 2009, n. 25486).

7. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poiché per la risoluzione della controversia non si richiedono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. Con il rigetto del ricorso introduttivo della Contribuente.

Il diverso orientamento di entrambi i giudici di merito induce a compensare tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.


P.Q.M.


LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Contribuente. Sono compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010