mercoledì, 14 ottobre 2026

Per l'omogeneizzazione del servizio legge 231/90 non si considera il periodo di ausiliaria

Corte dei Conti, sez. I^ appello, Sentenza 8.2.2008 n. 71

 

Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto la omogeneizzazione del servizio (ai sensi della legge 231/90) con il computo del periodo trascorso in ausiliaria.

Nonstante il giudizio favorevole di primo grado i giudici della prima sezione di appello hanno respinto il gravame confermando che il testo del dispositivo di legge individua precisi criteri che sono necessari, appunto per procedere alla richiamata omogeneizzazione.

L'art. 5 comma 3 della legge 8.8.1990 n. 231 prevede che l'omogeneizzazione di cui trattasi spetti “agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito” per un certo periodo di tempo, nella specie, tredici anni, dal conseguimento del grado di tenente.
Il servizio al quale la norma fa riferimento è quello attivo (Corte conti, Sezione centrale appello seconda, 1.9.2004 n. 10), che cessa con il collocamento in ausiliaria, periodo di tempo di disponibilità per eventuali esigenze militari eccezionali, nel qual caso, con il richiamo in servizio, si ricostituisce il servizio attivo, altrimenti il collocamento in ausiliaria comporta, a tutti gli effetti, lo stato di quiescenza (T.A.R. Lazio, 25.5.2007 n. 4835; T.A.R. Puglia, 26.9.2006.n. 4652; Cons. Stato, Sez. IV, 7.9.2006 n. 5207 e 21.8.2003 n. 4679, Sez. VI, 29.3.1999 n. 343; T.A.R. Toscana 27.6.2006 n. 2920; Corte conti Sez. II centrale app., 2.9.2005 n. 301).

Di conseguenza, il periodo di servizio, costituente il presupposto per conseguire il diritto alla “parziale omogeneizzazione”, deve essere maturato all'atto della cessazione del servizio attivo, con il collocamento in ausiliaria.

Infatti, la riliquidazione della pensione del personale in ausiliaria al termine del periodo di permanenza in tale posizione è effettuata sulla stessa base che servì per determinare la pensione, attribuita all'atto del passaggio in ausiliaria e non su quella derivante dalla normativa vigente al momento della riliquidazione, al termine del periodo di ausiliaria.

(Giovanni Dami)
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LaPrevidenza.it, 24/02/2008

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