REPUBBLICA ITALIANA 71/2008/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Vito MINERVA Presidente
dott. Davide MORGANTE Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore
d.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. 27029 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della difesa, rappresentato dal dott. Marzio CIMMINO;
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 1389 del 27.1 - 11.11.2005 e nei confronti del sig. Carmelo GIUNTA, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea LEONI, Stefano CONTI, Andrea MANZI;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2007, il consigliere relatore, il rappresentante dell'Amministrazione appellante dott. Umberto NUCCI e l'avv. Carlo ALBINI, per delega dell'avv. Andrea Manzi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Carmelo GIUNTA e dichiarato il suo diritto ad ottenere la parziale omogeneizzazione di cui all'art. 5 comma 1 della legge 8.8.1990 n. 231, comportante il computo, al fine del raggiungimento del prescritto periodo di servizio, anche gli anni trascorsi in ausiliaria, considerato come servizio attivo.
L'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da violazione del cit. art. 5 comma 1, la cui interpretazione letterale e sistematica (attribuzione del beneficio economico agli ufficiali delle forze armate che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, tenuto conto del grado rivestito all'atto del collocamento in ausiliaria, dal conseguimento del grado di tenente) comporta che il requisito temporale del servizio minimo debba essere posseduto all'atto della cessazione del servizio attivo, a cui consegue il successivo collocamento in ausiliario, considerato, a tutti gli effetti, periodo di quiescenza (Corte conti, sez. seconda centrale, 1.9.2004 n. 10).
L'Interessato ha conseguito la nomina a tenente il 2.3.1970 ed è stato collocato in ausliaria il 16.8.1997; a tale data, non ha maturato i 25 anni di servizio attivo richiesti.
Di conseguenza, l'appellante chiede la riforma della sentenza appellata.
Il resistente ha depositato memoria con la quale chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile per tardiva notifica del gravame, avvenuta oltre i sessanta giorni di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 19/1994.
Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.
MOTIVAZIONE
Secondo la giurisprudenza della Corte cost. (sent. n. 477/2002, n. 520/2002, n. 28/2004, n. 107/2004), la notifica degli atti processuali si perfeziona, per il notificante, con la consegna o spedizione a mezzo posta dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, per il notificato dalla data dell'effettiva ricezione dell'atto.
Con la conseguenza che il notificante, dalla data di consegna o spedizione dell'atto, può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; il notificato può svolgere le azioni di competenza dalla data di materiale ricezione dell'atto.
Pertanto, le notifiche a mezzo posta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfezionano al momento della spedizione, purché la ricezione avvenga effettivamente (Cass. civ,. sez. V, 3.7.2003 n. 10481) e, a tal fine, il notificante deve esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione (Cass. civ., SS. UU. n. 458/2005, Sez. V, 3.11.2006 n. 23576), poiché elementari esigenze di effettività nell'istituzione del contraddittorio, impongono che, nelle notifiche a mezzo posta, il procedimento di notifica si completi solo con la consegna dell'atto al destinatario o a persona che si possa presumere ne assicuri la consegna o, quanto meno, con l'adempimento delle procedure di deposito ed avviso al soggetto non reperito, cosicché laddove manchino questi elementi la notifica deve considerarsi non compiuta e quindi il ricorso o l'appello inammissibile (Cass. civ., sez. V, 5.1.2005, n. 141).
Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 14.1.1994 n. 19, l'atto di appello deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto (provvedimento giurisdizionale) appellato e, nei successivi trenta giorni, deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello, con la prova dell'avvenuta notifica.
In conformità alla giurisprudenza costituzionale, il disposto contenuto nel cit. art. 1 comma 5 deve intendersi nel senso che, dalla data dell'effettiva consegna o ricezione dell'atto appellato all'amministrazione (centrale o periferica) che ha adottato il provvedimento amministrativo avverso cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di primo grado, se si è costituita o è intervenuta in giudizio, o all'avvocatura (generale o distrettuale, in relazione all'amministrazione che ha adottato il provvedimento amministrativo), inizia a decorrere il termine iniziale dei sessanta giorni per proporre appello, il cui termine finale deve porsi alla data della consegna o spedizione all'ufficiale giudiziario dell'atto di appello da notificare al domicilio dichiarato in atti dall'appellato.
Al riguardo, l' art. 145 c.p.c. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Cass. civ. sez. I, 5.7.2002, n. 9813).
In particolare, con riguardo alle notifiche da effettuarsi alle amministrazioni dello Stato, il destinatario della notifica va individuato, senza eccezione alcuna, se non nei casi espressamente previsti da particolari disposizioni di legge, nell'Avvocatura generale dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che l'amministrazione sia costituita ovvero contumace. (Cass. civ., 16.4.2004, n. 7315).
I termini di cui sopra sono perentori (art. 326 c.p.c.), non suscettibili di proroga (art. 154 c.p.c.) per alcun motivo; il loro decorso comporta l'improponibilità (prima parte del cit. comma 5: decorso dei sessanta giorni all'atto della consegna o spedizione all'ufficiale giudiziario) o l'inammissibilità (seconda parte del cit. comma 5: deposito oltre trenta giorni o senza la prova dell'avvenuta notifica - Cassaz. civ., n. 141/2005 cit.) dell'appello.
Nella specie, risulta che l'amministrazione fornita del potere (autonomia e soggettività) che ha adottato il provvedimento amministrativo avverso cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale in primo grado è l'amministrazione centrale della difesa: Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito; di conseguenza, la sentenza appellata doveva essere notificata all'Avvocatura generale dello Stato in Roma e non all'Avvocatura distrettuale di Venezia, a nulla rilevando che l'Amministrazione centrale abbia delegato o meno, come nella specie, l'ufficio periferico ad intervenire in giudizio e che sul ricorso si sia pronunciata la Sezione giurisdizionale del luogo di residenza del ricorrente.
Nella specie, risulta che la sentenza appellata è stata notificata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia il 13.12.2005 e non, come dovuto, all'avvocatura generale dello Stato in Roma, con conseguente nullità della stessa (Cass. civ. sez. I, 5.7.2002, n. 9813); di conseguenza, nella specie, non vige il termine breve ma quello lungo (annuale) per proporre appello. Dagli atti, risulta che la sentenza appellata è stata depositata in data 11.11.2005, mentre l'atto di appello è stato spedito all'UNEP di Venezia il 3.7.2006, entro l'anno dalla pubblicazione; pertanto l'appello, ai sensi del cit. art. 1 comma 5 della legge 14.1.1994 n. 19, è stato proposto tempestivamente e, di conseguenza, l'eccezione della parte appellata non merita accoglimento.
L'art. 5 comma 3 della legge 8.8.1990 n. 231 prevede che l'omogeneizzazione di cui trattasi spetti “agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito” per un certo periodo di tempo, nella specie, tredici anni, dal conseguimento del grado di tenente.
Il servizio al quale la norma fa riferimento è quello attivo (Corte conti, Sezione centrale appello seconda, 1.9.2004 n. 10), che cessa con il collocamento in ausiliaria, periodo di tempo di disponibilità per eventuali esigenze militari eccezionali, nel qual caso, con il richiamo in servizio, si ricostituisce il servizio attivo, altrimenti il collocamento in ausiliaria comporta, a tutti gli effetti, lo stato di quiescenza (T.A.R. Lazio, 25.5.2007 n. 4835; T.A.R. Puglia, 26.9.2006.n. 4652; Cons. Stato, Sez. IV, 7.9.2006 n. 5207 e 21.8.2003 n. 4679, Sez. VI, 29.3.1999 n. 343; T.A.R. Toscana 27.6.2006 n. 2920; Corte conti Sez. II centrale app., 2.9.2005 n. 301).
Di conseguenza, il periodo di servizio, costituente il presupposto per conseguire il diritto alla “parziale omogeneizzazione”, deve essere maturato all'atto della cessazione del servizio attivo, con il collocamento in ausiliaria.
Infatti, la riliquidazione della pensione del personale in ausiliaria al termine del periodo di permanenza in tale posizione è effettuata sulla stessa base che servì per determinare la pensione, attribuita all'atto del passaggio in ausiliaria e non su quella derivante dalla normativa vigente al momento della riliquidazione, al termine del periodo di ausiliaria.
Inoltre, la qualificazione del servizio prestato “senza demerito", presuppone la valutazione del servizio necessariamente collegata agli obblighi connessi all'attività di servizio attivo e non sicuramente a quella trascorsa in quiescenza seppure, per un limitato periodo temporale, “a disposizione” per eventuali richiami.
Pertanto, l'appello merita accoglimento.
Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello accoglie l'appello indicato in epigrafe, con riforma della sentenza appellata come in motivazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Rocco DI PASSIO F.to Vito MINERVA
Depositata in Segreteria il 8/2/008
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI
Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE