Cassazione, Sentenza 5.10.2006, n. 21432
Nel caso in esame, sulla base di tale richiamo normativo (oltre che dell'art. 36 della l. n. 142/1990 e della l. n. 689/1981), il Sindaco di Verona, con l'ordinanza n. 646 del 28 agosto 1998 ha, in relazione al seguente oggetto: "Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un ordinario utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento svolte sul suolo pubblico", stabilito che "in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione si concretizza nella fermata del veicolo, al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada...", nonché "in tutto il territorio comunale è fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso e indecente, ovvero di mostrare nudità; detto divieto, oltre che motivato dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione per coloro che esercitano la prostituzione...", nonché ancora "in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali..."
LaPrevidenza.it, 14/12/2006
Avvocato
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3497880035
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