|
Corte
di cassazione
Sezione
I civile
Sentenza
5 ottobre 2006, n. 21432
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
R.N.,
con ricorso in data 1° settembre 1999, proponeva opposizione
avverso l'ordinanza ingiunzione conseguente alla violazione,
accertata dalla Polizia Municipale di Verona, dell'ordinanza del
Sindaco di detta città n. 646/98, che vieta la
contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento a bordo di
veicoli circolanti sulla pubblica via; deduceva l'opponente: a)
"l'intenzione di offrire soltanto un passaggio sulla propria
autovettura ad una donna che l'aveva richiesto con il consueto
segnale di autostop e l'essersi fermato senza recare né
intralcio né pericolo per la circolazione stradale; b)
l'invalidità dell'ordinanza 646/98 del Sindaco di Verona,
sulla quale si fonda la sanzione amministrativa comminata, per
non avere il Sindaco di Verona alcun legittimo potere di
regolamentare con proprio atto la circolazione stradale in modo
difforme da quanto stabilito con legge dello stato; c)
l'invalidità dell'ordinanza n. 646/98 per eccesso di
potere, e la conseguente disapplicabilità della stessa da
parte del Giudice ordinario in base all'art. 4 della l. 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E; d) l'inapplicabilità dell'art.
7 del decreto legislativo n. 285/1992 in quanto la c.d. strada
bresciana sulla quale veniva contestata la trasgressione si trova
al di fuori del centro abitato del Comune di Verona; e)
l'inadempimento da parte dell'amministrazione del proprio onere
probatorio".
L'adito Tribunale di Verona, in
composizione monocratica, con la sentenza in esame, accoglieva
l'opposizione; si affermava da parte di detto Giudice
l'illegittimità dell'ordinanza n. 646/98 (con conseguente
nullità del verbale di accertamento) per eccesso di potere
in quanto l'ambito di esercizio del potere di cui all'art. 7 del
codice della strada è quello della regolamentazione della
circolazione stradale (in particolare si afferma che "si
ritiene illegittima detta ordinanza allorquando vieta la fermata
del veicolo al fine di contrattare prestazioni sessuali, e non al
fine di non arrecare intralcio alla circolazione
stradale").
Ricorre per cassazione con un unico
articolato motivo il Comune di Verona; non ha svolto attività
difensiva l'intimato.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 5, 6 e
7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche in relazione agli artt. 4
e 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E; insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.
Si afferma
che l'ordinanza in questione risponde al fine delle "misure
preordinate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad
un ordinario utilizzo del demanio stradale", di cui all'art.
7 c.d.s., e che detta ordinanza fa riferimento all'attività
di meretricio solo perché tale rilevante fenomeno
costituisce causa di intralcio al regolare flusso veicolare.
Il
ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, l'art. 7, primo comma, lett. a) (che richiama i
provvedimenti indicati nell'art. 6 c.d.s.) prevede che, nei
centri abitati, i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco,
regolamentare la circolazione per motivi inerenti la sicurezza di
quest'ultima, oltre che per altre esigenze (tra cui la sicurezza
pubblica e la salute pubblica).
Nel caso in esame, sulla
base di tale richiamo normativo (oltre che dell'art. 36 della l.
n. 142/1990 e della l. n. 689/1981), il Sindaco di Verona, con
l'ordinanza n. 646 del 28 agosto 1998 ha, in relazione al
seguente oggetto: "Misure preordinate ad una maggiore
sicurezza stradale nonché ad un ordinario utilizzo del
demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di
prestazioni sessuali a pagamento svolte sul suolo pubblico",
stabilito che "in tutto il territorio comunale è
fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a
pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La
violazione si concretizza nella fermata del veicolo, al fine di
richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare
prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano
l'attività di meretricio su strada...", nonché
"in tutto il territorio comunale è fatto divieto di
indossare un abbigliamento indecoroso e indecente, ovvero di
mostrare nudità; detto divieto, oltre che motivato
dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova
applicazione per coloro che esercitano la prostituzione...",
nonché ancora "in tutto il territorio comunale è
fatto divieto a chiunque di soddisfare, in spazi ed aree
pubbliche, bisogni corporali..."
Sulla base di quanto
esposto risultano in modo ampiamente evidente vizi di legittimità
di detta ordinanza, così come puntualmente rilevato dal
Tribunale di Verona, sulla base del consentito esame al giudice
ordinario, incidenter tantum, dei provvedimenti amministrativi in
virtù degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865 n. 2248,
allegato E, e del connesso potere di disapplicazione da parte di
detto giudice di provvedimenti e atti amministrativi risultanti
non conformi alla legge.
In detta ordinanza, correttamente
ritenuta illegittima in sede di merito e disapplicata, si rileva
il vizio di eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base
delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata
normativa del codice della strada, emesso un provvedimento
riguardante, invece, l'ordine pubblico; in particolare, ha fatto
ricorso ad un provvedimento apparentemente finalizzato alla
regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per
vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è
ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il
territorio del Comune; ciò conferma che con detto
provvedimento non si è affatto voluto imporre il divieto
di fermata agli autoveicoli in relazione alle esigenze di tutela
di un determinata strada o di una determinata zona (così
come "impone" il tenore letterale degli artt. 6 e 7
c.d.s. e come emerge dalla relativa ratio legis) ma si è
voluto sanzionare, in modo illegittimo per le ragioni esposte,
l'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento
in genere e, in modo indiscriminato, su tutto il territorio
comunale.
Il mancato svolgimento di attività
difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi
provvedere in ordine alle spese della seguente fase.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
|